Sentenza 27 novembre 1991
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo pubblicato sia il complesso dell'informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. La lesione dell'altrui reputazione, infatti, non si verifica necessariamente a mezzo del solo contenuto dell'articolo, ma può verificarsi anche con altre modalità, come nel caso di un articolo corredato da un titolo di per sè offensivo. (V.Sez.5, udienza 12 dicembre 1991, Benincasa).
<In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo pubblicato non abbia di per sè un contenuto diffamatorio, ma sia il complesso dell'informazione, per le modalità di presentazione e, soprattutto, per i titoli che l'accompagnano, ad attribuire alla informazione un contenuto offensivo dell'altrui reputazione, del fatto lesivo non può essere chiamato a rispondere l'autore dell'articolo quando questi si sia limitato - come di regola - a fornirne il testo alla redazione del giornale, la quale abbia provveduto alla pubblicazione stabilendone essa, come appunto avviene di norma, e cioè la collocazione in una determinata pagina, il risultato da dare alla notizia, la formulazione di titoli e sottotitoli ed ogni altro particolare. (Nella specie, in cui il querelante si duoleva del contenuto diffamatorio del titolo e non anche dell'articolo, la cassazione ha accolto la tesi del ricorrente, autore dell'articolo, che sosteneva che il fatto lesivo non fosse a lui addebitabile in quanto il titolo non era opera sua essendo la stesura dello stesso affidata ad una speciale "equipe" all'interno del giornale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/1991, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1991 |
Testo completo
▸ 147 8
Udienza pubblica del 27.11.1991
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sentenza n.
907 Composta dai Sigg.
Registro generale
N. 18080/91
Dott. Luigi Bilardo, Presidente
Dott. Corrado Ramaglia, consigliere
CORTE SUMREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele Bertoni, consigliere UFACIO COPIE
-
ta copia studio Dott. Guido letti, consigliere 8 S Foro Heliano perf itt . 2000 Dott. Alfonso Malinconico, consigliere L
- 7 MAR 1992 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE
SENTENZA sul ricorso proposto da CORTENSILAKAN DIE GES SIONE
UEFROM COB
Sétudio CIOTIT 1). SA PP nato a [...]
31.1.1954 per dirits L
36 MON 1992 2). AR NI nato a [...] A CANCELLED
6.4.1924,
avversO la sentenza della Corte d'Appello di Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in data 4.3.1991; UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II Rilasciata copia studio UFFICIO COPIE al SIG. BIANColella
*DIS le Rilasciata copia studio per diritti L. 2000 duat 11 -2 APR. 1992 al SIG.
o s do per diritti L. 32 IL CANCELLIERE il ☑5 GEN 1994 NOIZV O
)
1
ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Ramaglia
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Claudio Aponte
che ha concluso per 1'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del AS e per
1'inammissibilità del ricorso dello CA.
дісланий Udito il difensore del ricorrnte AS, avv. depera del foro di Rama
CORTE SUPREM I CASSAZIONE
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2000 per dirit.i L.
£15 NOV. 1394 IL CANCELLIERA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. IL Giornale
2000. per diritti
■ 14 APR. 1992 L. 3
ILCANCELLIERE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Melia Francesco presentò querela ritenendosi diffamato, con attribuzione di fatti determinati e non veri, da un articolo apparso sul giornale "La
Repubblica" dol 23.6.1984 dal titolo "E' stato ד
י
tradotto all'Ucciardone in manette
- Palermo, anche il capo dell'antisofisticazione nel giro del vino fasullo".
Conseguentemente furono tratti a giudizio
LIRE 2000 davanti al Tribunale di Roma AS US CANCELLERIA
autore dell'articolo, e CA UG per rispettivamente il primo del reato di. rispondere diffamazione ex art. 595 cod.pen. e 13 legge stampa T114725
8.2.1948 n.47, e il secondo del reato di omesso contenuto del periodico da luicontrollo sul diretto (art. 57 e 595 cod.pen. e 13 legge stampa).
I l Tribunale, con sentenza dell'8.11.1985,
ritenne entrambi gli imputati responsabili dei ascritti e, con la concessione delle reati loro allegeneriche ritenute equivalenti attenuanti contestate aggravanti, condannò il AS alla pena
-
di due mesi di reclusione e lo CA a quella di lire 1.000.000 di multa, oltre pene accessorie e risarcimento danni in favore della costituita parte civile. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del
4.3.1991, dichiarò estinto per amnistia il reato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
studio Augewer al- per dra 9.6000
* +16 GIU, 1993 IL CANCELLIERE ascritto allo CA, e confermò la condanna nei confronti del AS.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Lo CA non ha presentato motivi a sostegno della impugnazione.
I l AS impugna invece la sentenza deducendo:
querelante si duole del contenuto 1) I l del titolo e non anche dell'articolo diffamatorio questione. I l titolo però nonin è opera dell'autore dell'articolo, essendo la stesura affidata ad una speciale equipe all'interno del
(nel caso del giornale "La corpo redazionale
Repubblica" ad uno staff che si compone di trenta redattori che formano il così detto "desk" cui è
affidato l'esclusivo compito di leggere gli articoli e attribuire loro il titolo più
appropriato. La circostanza appartiene al notorio e non deve essere provata in giudizio. La questione,
prospettata ai giudici di merito, non era stata invece presa in considerazione.
2) In subordine, i giudici avrebbero dovuto comunque ritenere 1'insussistenza del reato perchè
il solo titolo non annunciava affatto anche specificamente l'arresto del IA bensì del "capo dell'antisofisticazione". usando quindi una 5
che nella sua genericità poteva espressione a più persone nell'ambito della stessa riferirsi organizzazione.
3) In ogni caso il fatto poteva ricondursi ad una diffamazione di carattere generico ed essere dichiarato estinto per la intervenuta amnistia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da CA UG deve dichiararsi inammissibile per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.
Quanto al ricorso del AS, deve osservarsi che lo stesso è meritevole di accoglimento.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo
F
pubblicato, sia il complesso della informazione,
rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione,
dalle immagini che l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. La lesione dell'altrui reputazione non si verifica infatti necessariamente a mezzo del solo contenuto dell'articolo, ma può
verificarsi anche con altre modalità, come nel caso
di un articolo corredato da un titolo di per sé
offensivo (v. Cass. 30.9.1987, Saraceni). 6
osservarsi, ai fini della Deve però
che l'autoredelle responsabilità, individuazione dell'articolo fornisce di regola il testo dello stesso alla redazione del giornale che provvede alla pubblicazione stabilendone le modalità, e cioè
collocazione in una determinata pagina, il la risalto da dare alla notizia, la formulazione di titoli e sottotitoli ed ogni altro particolare. E
che la formulazione dei titoli sia di norma opera redazionale già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20.1.1982,
Maffei).
Tanto premesso, deve concludersi che qualora accertato che il testo dell'articolo fornito sia dall'autore non abbia di per sé un contenuto ma il complesso della informazione,diffamatorio,
per le modalità di presentazione e soprattutto per i titoli che l'accompagnano attribuiscano alla informazione un contenuto offensivo dell'altrui reputazione, il fatto lesivo non può essere addebitato all'autore dell'articolo.
Nel caso in esame il testo dell'articolo non contenuto diffamatorio in quanto si limita a ha riferire, obiettivamente e senza intemperanze di espressioni, fatti che sono risultati veri (che nel mirino della cioè il IA era finito in quanto era stato richiesto il suo magistratura 7
rinvio a giudizio per fatti relativi ad una ditta produttrice di pomodoro concentrato;
e che nel frattempo lo stesso era rimasto tranquillamente al
Nessuna indicazione contiene invecesuo posto).
l'articolo sull'arresto del IA, nè su una sua responsabilità presunta relativamente a sofisticazioni di vino, circostanze queste che
erano quelle formanti oggetto delle lagnanze espresse con l'atto di querela. E' invece esclusivamente il titolo dell'articolo che dà tali ultime indicazioni non corrispondenti al vero e
chiaramente lesive della reputazione del IA.
Ma alla compilazione del titolo il IA non risulta aver partecipato, anzi la prova della sua estraneità, nel caso di specie, trova un'ulteriore conferma nella circostanza che il titolo stesso è del tutto difforme e contrastante con il contenuto dell'articolo e si manifesta quindi in modo inequivoco come opera di persona diversa che ha completamente alterato e travisato il contenuto e il significato dell'articolo.
Al AS non poteva quindi essere attribuita responsabilità in al reato diordine la diffamazione lamentato dal querelante.
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere quindi annullata. Consegue per legge la condanna del querelante alle spese del giudizio.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
PER TALI MOTIVI
LA CORTE
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AS US per non aver commesso il fatto e condanna il querelante IA AN
alle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA
UG che condanna alle spese del giudizio e al pagamento della somma di lire 500.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.11.1991.
Il consigliere estensore
Il Presidente
Bm DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add) 1 2 HEB. 1992
IL COLLABORA CE LANCELLERA Carmel Lanzuice