Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
In tema di impugnazione del P.M., la legittimazione a impugnare ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. il provvedimento con il quale il G.i.p. ha negato, in sede di udienza di convalida dell'arresto, l'applicazione della misura cautelare spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione ad impugnare, se la competenza ad indagare sul reato per cui si procede spetti al pubblico ministero periferico o a quello distrettuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2007, n. 35214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35214 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1289
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 46697/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C. V.;
nel procedimento a carico di:
IL CE, nato [...];
avverso l'ordinanza 27/11/2006 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 27/11/2006, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile l'impugnazione del P.M. contro il provvedimento 17/6/2006 del Gip del Tribunale di S. Maria C.V., che, in sede di udienza di convalida dell'arresto, aveva disatteso la richiesta di adozione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IL CE in relazione al reato di favoreggiamento personale della latitanza di OG AF, fatto aggravato dalla finalità mafiosa ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Riteneva il Tribunale che, una volta esaurita la competenza del giudice della convalida, investito in via d'urgenza in ragione del territorio dove fu eseguito l'arresto, il P.M., avendo contestato un reato rientrante nella competenza del Tribunale distrettuale, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. competente ex art. 51 bis c.p.p., comma 3 non essendo legittimato ad attivare il gravame avverso il provvedimento del Gip non più competente. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C. V., deducendo la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 51, 310 e 570 c.p.p., e sostenendo che il criterio d'individuazione del P.M. legittimato all'appello ex art.310 c.p.p. risiede nel collegamento permanente tra lo stesso P.M.
richiedente la misura e il Gip che la rigetta, il quale, peraltro, non aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di S. Maria C. V.. Il ricorso è fondato.
Il P.M. ripete la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni. Ne consegue che il P.M. presso il Tribunale di S. Maria C.V. era ed è legittimato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., a impugnare il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale aveva negato l'applicazione della sollecitata misura cautelare nei confronti del IL, e ciò a prescindere dalla circostanza se la competenza a indagare sul reato per cui si procede sia del P.M. periferico o di quello distrettuale. Il Tribunale della libertà, d'altra parte, nell'ambito dei poteri attribuitigli dal richiamato art. 310 c.p.p., dovrà valutare se ricorrano o no i presupposti per l'adozione della sollecitata misura e potrà eventualmente rilevare anche la fondatezza o meno della sollevata questione di competenza. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007