CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di AN LU, nato a [...] il [...]; CH HE, nato a [...] il [...]; UN SO TO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 08/07/2022 dal Tribunale del Riesame di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette la memorie difensive depositate nell'interesse dei ricorrenti;
ascoltati l'avv. Andrea Ferrini in difesa di LU AN e SO TO UN;
l'avv. Valerio Spigarelli in difesa di HE CH;
l'avv. Giuseppe Castelli in difesa di HE CH e SO TO UN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10980 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di LU AN LU, HE CH e SO TO UN, con separati atti, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del 08 luglio 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, ha sostituito, nei confronti di LU AN LU e SO TO UN, la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo e ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a HE CH, rigettando le istanze di revoca. 2. La difesa di LU AN, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 648-ter.1 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223 legge fall., articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa, là dove la stessa non era utilizzabile, in quanto inizialmente autorizzata per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero più nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 3. La difesa di HE CH, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen., 216, comma 1, n. 1), 223 legge fall. e 11, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa disposta per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., inizialmente contestati, ma non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 3.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 2 4. La difesa di SO TO UN, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 648- ter.1 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223 legge fall., articola le proprie censure in due motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa, là dove la stessa non era utilizzabile in quanto autorizzata per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 4.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 5. Le difese, in risposta alla requisitoria formulata dalla pubblica accusa, hanno ribadito l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni in quanto inizialmente disposte in ordine ai delitti di estorsione e riciclaggio, privi di connessione con le incolpazioni per le quali sono state adottate le misure cautelari nei confronti dei ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi formulati nei tre distinti ricorsi sono sovrapponibili e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente. 2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, richiamate per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni con quelle già sviluppate dal giudice per le indagini preliminari, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 3. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso motivazionale dell'ordinanza in verifica, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione dell'articolato indiziario che connotano le determinazioni dei giudici della cautela. 3 4. La funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 5. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 6. Quanto al primo motivo, che involge l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a sostegno della decisione assunta in sede cautelare, nell'ordinanza in verifica i giudici del riesame hanno chiarito, in primo luogo, che il procedimento, originariamente in carico alla Procura di Pistoia, aveva assunto differenti numerazioni in ragione di una iniziale trasmissione alla Procura distrettuale e di una successiva restituzione all'ufficio di provenienza, sicché non si trattava di «diverso procedimento», e, in secondo luogo, che al procedimento ne era stato riunito un altro relativo a «nuove rubricazioni di delitti connessi a quelli per cui si procedeva, e in parte coincidenti, come nel caso di riciclaggio». Dopo tale premessa, il tribunale del riesame ha evidenziato che, pur a voler prescindere dall'esito delle captazioni, il quadro indiziario a carico degli indagati risultava sorretto dagli ulteriori esiti di indagine - rappresentati, come sottolineato anche dal giudice di prime cure, dalle informative di polizia giudiziaria, dalle sentenza di fallimento, dalle relazioni dei curatori, dagli accertamenti bancari, nonché dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio -, che davano contezza dell'esistenza di connessioni tra le società, nelle quali, a vario titolo, erano coinvolti LU AN LU, HE CH e SO TO UN, attraverso «un'anomala concatenazione di operazioni aventi ad oggetto il conferimento di rami di azienda, verosimilmente strumentali alla sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dei creditori o al pagamento delle imposte» di valore elevato, in epoca successiva o prossima alla maturazione dei debiti erariali. Si tratta di argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., impone al ricorrente di chiarire in che termini gli atti da considerare inutilizzabili hanno inciso sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123), sicché è affetta da genericità la censura con la quale i 4 ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità di un atto, senza valutare non solo se il giudice, al fine di formare il proprio convincimento in relazione al provvedimento adottato, abbia fatto uso di quegli atti, ma anche se il restante compendio indiziario sia risultato inidoneo a suffragare la decisione assunta. Nella specie, i difensori si sono limitati a ricostruire la cronologia del procedimento, senza proporre una fondata critica alle ulteriori, logiche e corrette argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela in merito alla idoneità e sufficienza delle risultanze investigative, diverse dalle captazioni, a offrire un quadro di gravità indiziaria a carico dei ricorrenti. Tanto basta a ritenere la genericità del motivo proposto che, pertanto, è inammissibile. 7. Privo di pregio è anche il secondo motivo che involge le esigenze cautelari. I ricorrenti hanno asserito sia l'assenza di rischio di reiterazione criminosa, in ragione del sequestro delle quote sociali, sia l'assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in ragione del differente tempus commissi delicti ritenuto dai giudici del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, relative alla stabile dedizione degli indagati al compimento di attività delittuose, al lasso temporale nel quale, comunque, si erano reiterate sistematicamente le condotte criminose, all'assenza di segnali di resipiscenza, al legame associativo tra gli indagati e terzi, rispetto alle quali è stata sottolineata l'irrilevanza della incensuratezza dei ricorrenti. 8. Sulla base delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 dicembre 2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette la memorie difensive depositate nell'interesse dei ricorrenti;
ascoltati l'avv. Andrea Ferrini in difesa di LU AN e SO TO UN;
l'avv. Valerio Spigarelli in difesa di HE CH;
l'avv. Giuseppe Castelli in difesa di HE CH e SO TO UN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10980 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di LU AN LU, HE CH e SO TO UN, con separati atti, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del 08 luglio 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, ha sostituito, nei confronti di LU AN LU e SO TO UN, la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo e ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a HE CH, rigettando le istanze di revoca. 2. La difesa di LU AN, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 648-ter.1 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223 legge fall., articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa, là dove la stessa non era utilizzabile, in quanto inizialmente autorizzata per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero più nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 3. La difesa di HE CH, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen., 216, comma 1, n. 1), 223 legge fall. e 11, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa disposta per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., inizialmente contestati, ma non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 3.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 2 4. La difesa di SO TO UN, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 648- ter.1 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223 legge fall., articola le proprie censure in due motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno rinvenuto la gravità indiziaria degli addebiti contestati negli esiti dell'attività captativa, là dove la stessa non era utilizzabile in quanto autorizzata per i delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648-ter cod. pen., non connessi alle fattispecie di reato per le quali la misura cautelare è stata applicata nei confronti del ricorrente. 4.2 Con il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che le condotte criminose fossero proseguite per l'intero anno 2020, anziché fino al mese di febbraio 2020, e hanno ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante le quote sociali non fossero nella disponibilità del ricorrente, in quanto sottoposte a sequestro. 5. Le difese, in risposta alla requisitoria formulata dalla pubblica accusa, hanno ribadito l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni in quanto inizialmente disposte in ordine ai delitti di estorsione e riciclaggio, privi di connessione con le incolpazioni per le quali sono state adottate le misure cautelari nei confronti dei ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi formulati nei tre distinti ricorsi sono sovrapponibili e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente. 2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, richiamate per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni con quelle già sviluppate dal giudice per le indagini preliminari, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 3. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso motivazionale dell'ordinanza in verifica, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione dell'articolato indiziario che connotano le determinazioni dei giudici della cautela. 3 4. La funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 5. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 6. Quanto al primo motivo, che involge l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a sostegno della decisione assunta in sede cautelare, nell'ordinanza in verifica i giudici del riesame hanno chiarito, in primo luogo, che il procedimento, originariamente in carico alla Procura di Pistoia, aveva assunto differenti numerazioni in ragione di una iniziale trasmissione alla Procura distrettuale e di una successiva restituzione all'ufficio di provenienza, sicché non si trattava di «diverso procedimento», e, in secondo luogo, che al procedimento ne era stato riunito un altro relativo a «nuove rubricazioni di delitti connessi a quelli per cui si procedeva, e in parte coincidenti, come nel caso di riciclaggio». Dopo tale premessa, il tribunale del riesame ha evidenziato che, pur a voler prescindere dall'esito delle captazioni, il quadro indiziario a carico degli indagati risultava sorretto dagli ulteriori esiti di indagine - rappresentati, come sottolineato anche dal giudice di prime cure, dalle informative di polizia giudiziaria, dalle sentenza di fallimento, dalle relazioni dei curatori, dagli accertamenti bancari, nonché dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio -, che davano contezza dell'esistenza di connessioni tra le società, nelle quali, a vario titolo, erano coinvolti LU AN LU, HE CH e SO TO UN, attraverso «un'anomala concatenazione di operazioni aventi ad oggetto il conferimento di rami di azienda, verosimilmente strumentali alla sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dei creditori o al pagamento delle imposte» di valore elevato, in epoca successiva o prossima alla maturazione dei debiti erariali. Si tratta di argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., impone al ricorrente di chiarire in che termini gli atti da considerare inutilizzabili hanno inciso sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123), sicché è affetta da genericità la censura con la quale i 4 ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità di un atto, senza valutare non solo se il giudice, al fine di formare il proprio convincimento in relazione al provvedimento adottato, abbia fatto uso di quegli atti, ma anche se il restante compendio indiziario sia risultato inidoneo a suffragare la decisione assunta. Nella specie, i difensori si sono limitati a ricostruire la cronologia del procedimento, senza proporre una fondata critica alle ulteriori, logiche e corrette argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela in merito alla idoneità e sufficienza delle risultanze investigative, diverse dalle captazioni, a offrire un quadro di gravità indiziaria a carico dei ricorrenti. Tanto basta a ritenere la genericità del motivo proposto che, pertanto, è inammissibile. 7. Privo di pregio è anche il secondo motivo che involge le esigenze cautelari. I ricorrenti hanno asserito sia l'assenza di rischio di reiterazione criminosa, in ragione del sequestro delle quote sociali, sia l'assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in ragione del differente tempus commissi delicti ritenuto dai giudici del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, relative alla stabile dedizione degli indagati al compimento di attività delittuose, al lasso temporale nel quale, comunque, si erano reiterate sistematicamente le condotte criminose, all'assenza di segnali di resipiscenza, al legame associativo tra gli indagati e terzi, rispetto alle quali è stata sottolineata l'irrilevanza della incensuratezza dei ricorrenti. 8. Sulla base delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 dicembre 2022.