Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA09:04 /0 1 IN NOME DEL OPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13275/99 Dott. Angelo GIULIANO Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Cron.23524 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 3719 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI جد Ud. 22/06/01 Consigliere Dott. BE TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Big. per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: 07 AGO. 2001 ALBERTI STEFANO, CAPUTO EUGENIA, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. BE BE, 39,elettivamente domiciliati in ROMA VIA G G BELLI CANCELLERIA- presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI BIASE, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
AR CE, elettivamente domiciliato in ROMA 37, presso 10 studioCIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE dell'avvocato GIANCARLO RIGONI, che lo difende, giusta 2001 delega in atti;
14387 controricorrente
contro
SPA, (già ALLSECURES ASSICURAZIONI AXA ASSICURAZIONI SPA), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. F. Loredana Murro, 1 elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA MARCHESE 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE FELICE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente
contro
NR SPA (GIA' DIAC ITALIA SPA), in persona del suo procuratore speciale Dott. Lucio Dessolis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LABICANA 92, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CROCETTA, difeso dall'avvocato BENITO PIERO PANARITI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
intimata - avversO la sentenza n. 99/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 21/12/98 e depositata il 04/01/99 (R.G. 3321/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
2 udito l'Avvocato Giuseppe DI BIASE;
udito l'Avvocato Giancarlo RIGONI;
udito l'Avvocato Giuseppe DE FELICE;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16.5.1990, EL Carosi esponeva che il 1°.
7.1988 l'autovettura di sua proprie- tà era stata tamponata dall'auto di proprietà della S.p.a. Finrenault, condotta dall'utilizzatore BE BE;
deduceva che l'urto gli aveva causato lesioni, mentre il veicolo era rimasto danneggiato;
conveniva davanti al Tribunale di Roma i predetti per sentirli condannare in solido al risarcimento. L'BE restava contumace. La S.p.a. Finrenault resisteva e chiamava in giudi- zio la S.p.a. Allsecures, quale assicuratore, e la S.p.a. Generali, quale riassicuratore, per essere tenu- ta indenne. Il tribunale, con sentenza del 17.6.1996, rigettava la domanda. Proponeva appello il Carosi. Resistevano la S.p.a. Finrenault, la S.pa. Allse- 3 cures e la S.p.a. Generali. L'BE restava contumace. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del accoglieva il gravame nei confronti 14.1.1999, dell'BE, che dichiarava esclusivo responsabile dell'incidente e condannava al risarcimento dei danni nella misura di £. 23.680.000 ed al pagamento delle spese;
rigettava l'appello nei confronti delle tre SO- cietà e compensava le relative spese. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione TE BE ed NI UT, quali eredi di BE BE, affidandone l'accoglimento a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ca- rosi, la S.p.a. Axa Assicurazioni (già S.p.a. Allsecu- res Assicurazioni) e la S.p.a. Finrenault. Non ha svolto difese in questa sede la S.p.a. Gene- rali. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 101 c.p.C. e 24 Cost., in rife- rimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. I ricorrenti eccepiscono l'irritualità della noti- ficazione ad BE BE della citazione introdut- tiva del giudizio di primo grado e del giudizio di ap- 4 pello, sollecitando in questa sede, il relativo accer- tamento.
1.1. Il motivo è inammissibile. La censura è del tutto generica. I ricorrenti si limitano a porre in dubbio la ritualità delle notifica- zioni, ma non denunciano da quale vizio sarebbero af- fette.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 171, ultimo comma, e 290, comma 1, c.p.c., in riferimento all'art. 36 0, n. 3, c.p.c., i ricorrenti si dolgono della mancata decla- ratoria di contumacia dell'BE.
2.1. Il motivo è infondato. La mancata declaratoria di contumacia non produce c la nullità della successiva sentenza, ove sia stato co- munque rispettato il disposto dell'art. 292 c.p.c. cir- ca gli atti da notificare al contumacia, poiché la di- chiarazione di contumacia ha natura di mero accertamen- to (sent. n. 4804/93; n. 3258/91). E nella specie non stata prospettata l'inosservanza del citato art. 292. 3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa insufficiente e contrad- dittoria motivazione su punto decisivo della controver- 5 ricorrenti deducono che la corte d'appello sia, erroneamente ritenuto che la contumacia avrebbe dell'BE fosse sufficiente a sollevare l'altra par- с te dall'onere probatorio ed avrebbe statuito sulla re- sponsabilità e sull'entità dei danni in difetto di ogni prova.
3.1. Il motivo non è fondato. La corte d'appello non è incorsa nell'errore denun- ciato, ma ha deciso sulla base di obbiettivi elementi probatori. Ai fini dell'accertamento della responsabilità ha tenuto conto delle risultanze del rapporto della P.S. Circa la quantificazione dei danni alla persona, ha fatto riferimento alle conclusioni del C.T.U. Per i danni alla vettura ha infine avuto riguardo alla fattura prodotta in giudizio dal danneggiato.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, vanno poste in solido a carico dei ricor- renti e liquidate, in favore di ciascun controricorren- te, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida, 6 in favore del Carosi, in £.....₤ 126.000 , oltre £. 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) per onorari, in favore della S.p.a. Finrenault, in £ 126,000 , oltre £. 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) per onorari, in favore della S.p.a. Axa Assicurazioni, in £ 122.000122 000 , oltre £. 2.500 .000 (duemilioni cin- quecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22.6.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE T 250.000 ів Яшній 109 455T 40000 290000 TOT. 30, 8065 IL CANCELLIERE C1 7 Giovanni Giambattista 7 79, 1 Depositata in Cancelleria oggi, li =7 A60, 2001 IA V CAIL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista U S O N AGENDA DELLE ENTRATE ROMA 2 7.2004 Registrate dat Serie 4 al n.186653 119.74 (euro N ove/77 p. li Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudizlad (Dr. M. RACCIOHINIPL 7