Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ее 64709 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.F.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA MA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TER IA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 15101/03 Tributaria Composta dagli Ill Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 9525/99 Cron. 30632 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Nino FICO - Rel. Consigliere Ud. 03/03/03 Dott. Stefano BIELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 64709 SEN TENZA sul ricorso proposto da: OS IT nella qualità di erede di OS PE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 46, presso Je al lo studio dell'avvocato CORBO SETTIMIO, che la difende unitamente all'avvocato LILLO LORENZO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO II DD PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 2003 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 632 legis;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 120/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 18/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato BARBIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Padova ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per il 1982 da GI SI e LI EG, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF ed ILOR, la somma di lire 78.510.000: l'Ufficio ha proceduto alla rettifica sulla base di un esposto-denuncia di tal NI AR, il quale aveva dichiarato di avere corrisposto al SI, nel 1982, la somma di lire 178.510.000, di cui lire 100.000.000 a titolo di restituzione di importo ricevuto in prestito e lire 78.510.000 a titolo di interessi. TA SI, erede di GI SI, ha impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Padova ha accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello rigettando il ricorso introduttivo della SI. Avverso quest'ultima decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
2) insufficiente o contraddittoria motivazione. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti, da trattare congiuntamente perché risolventisi in censure di identico contenuto, benché formalmente volti a denunciare vizi diversi, l'uno la violazione di norme di diritto, neanche indicate, l'altro il vizio di motivazione, la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal AR, in quanto non costituenti dichiarazioni testimoniali, peraltro non ammissibili nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie per il divieto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.546/92, non sono idonee a provare l'origine dell'obbligazione estinta col pagamento della somma di lire 178.510.000, da mutuo, come affermato dalla Commissione Regionale, ovvero da vendita di quote s ociali dalla famiglia SI alla famiglia AR, come da essa ricorrente sostenuto, e come desumibile dal contratto prodotto, non preso in esame dalla Commissione. Dal ricorso non è da to desumere se e quando sia stato prodotto in g iudizio il contratto di compravendita cui fa riferimento la ricorrente. L'atto è sul punto vago e non autosufficiente. D'altra parte, la conclusione di un contratto di compravendita non esclude la stipula tra le stesse parti di un contratto di mutuo, con obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi sulla somma mutuata, sicché il documento, anche se prodotto ed esaminato dalla Commissione Regionale, non sarebbe stato tale da invalidare, con giudizio di certezza o di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento dello stesso giudice, con conseguente infondatezza della denuncia sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Le altre doglianze, traducendosi in una contestazione dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, in quanto compiuto dal giudice a quo in senso difforme da quello preteso dalla ricorrente, ossia in censure di merito, sono da ritenere inammissibili. Il ricorso va dunque rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma 3.3.2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ม il presidente il cons. est. √∞ oggi, = 9 DIL 2008 سال ! IL CANCELLIERE CORTE dott. Luigi Riitano IL CANCELLERE C1 dott. Luigi Riitano