Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1355
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza merito, che, in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto dovuta nella misura massima della terza l'indennità di posizione prevista dall'accordo sindacale del 13.5.1993 per i Dirigenti Centrali Coordinatore Trazione (D.C.C.T.)in favore del ricorrente, il quale aveva successivamente acquistato una diversa qualifica rientrante nei Dirigenti Centrali Trasposto (D.C.T.), sostenendo - con motivazione immune da vizi - la continuità fra le posizioni professionali D.C.C.T. e D.C.T. sulla base dell'Accordo del 3 marzo 1995).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1355
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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