CASS
Ordinanza 8 ottobre 2020
Ordinanza 8 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/10/2020, n. 21733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21733 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 16600-2016 proposto da: PP AT, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NE MO;
- ricorrente -
contro CTP - COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
2019 2840 Civile Ord. Sez. L Num. 21733 Anno 2020 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 08/10/2020 avverso la sentenza n. 8771/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2016 r.g.n. 3008/2014. R.G. n. 16600/2016 Adunanza camerale del 19 settembre 2019 RILEVATO che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 11.1.2016, ha rigettato il gravame interposto da TO Coppola, nei confronti della S.p.A. Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli (CTP), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1407/2014, con cui era stato respinto il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la somma di Euro 24.881,00, oltre accessori, a titolo di incentivo all'esodo; che la Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che <<salvatore coppola, dipendente della ctp, con istanza del 20.6.2011, manifestava il proprio interesse alla proposta di esodo incentivato, comunicato dalla ctp ai propri dipendenti aziendale 15.6.2011, integrato dal successivo 9.9.2011>>, in cui, tra l'altro, veniva specificato <> che <<le domande pervenute si intenderanno perfezionate solo a seguito di volontarie dimissioni ed apposito atto conciliazione che sarà sottoscritto in sede sindacale e ai sensi legge nei giorni dal 20 al 23 settembre>>; che <>, perché la Corte di merito sarebbe <<incorsa in una evidente violazione della norma richiamata non avendo provveduto ad uniformarsi al giudicato esterno formatosi sulla medesima vicenda di esodo incentivato promossa dalla ctp con il comunicato n. 23 del 9.9.2011, costituito sentenza 9729 13, pronunciata dal tribunale napoli, sez. lavoro, avverso la quale controparte ha proposto appello», cui, controversia analoga, svoltasi tra ed altro lavoratore, era stato affermato che <> - come nella fattispecie - <<è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili>> (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, <<il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360>>; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 3.7.2014; che il terzo motivo - che prospetta solo una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito - non può essere accolto, in quanto contiene, anche se articolate come violazione di legge, contestazioni della valutazione probatoria con la sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità, come, ad esempio, la valutazione della <<clausola di rinuncia ad ogni e qualsiasi altro diritto, pretesa ed azione 6 comunque connessa derivante dal pregresso rapporto lavoro», contenuta nell'atto conciliazione che il coppola si era rifiutato firmare, tende, appunto, un accertamento fatto riservato al giudice merito, ove, come nel caso specie, sia stato adeguatamente logicamente motivato;
che, inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali legittimità (cfr., per tutti, cass., ss.uu., 15486 2017), <> - che ricorre nella fattispecie - «di condizione potestativa semplice, configurabile quando è attribuita rilevanza all'avveramento di un fatto che, pur essendo collegato alla volontà di una delle parti, non può ritenersi rimesso al suo mero arbitrio, poiché non le è indifferente adottare oppure omettere il comportamento rilevante, e la relativa scelta rappresenta invece l'esito di un suo apprezzamento discrezionale di un complesso di motivi ed interessi>>; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;
che lespese - liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore della parte resistente, avv. Francesco Santoni, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come specificato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, 8 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 settembre 2019 Il Presidente Dott. Umberto Berrino Maria iacoia If bi >A ee, '
- ricorrente -
contro CTP - COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
2019 2840 Civile Ord. Sez. L Num. 21733 Anno 2020 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 08/10/2020 avverso la sentenza n. 8771/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2016 r.g.n. 3008/2014. R.G. n. 16600/2016 Adunanza camerale del 19 settembre 2019 RILEVATO che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 11.1.2016, ha rigettato il gravame interposto da TO Coppola, nei confronti della S.p.A. Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli (CTP), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1407/2014, con cui era stato respinto il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la somma di Euro 24.881,00, oltre accessori, a titolo di incentivo all'esodo; che la Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che <<salvatore coppola, dipendente della ctp, con istanza del 20.6.2011, manifestava il proprio interesse alla proposta di esodo incentivato, comunicato dalla ctp ai propri dipendenti aziendale 15.6.2011, integrato dal successivo 9.9.2011>>, in cui, tra l'altro, veniva specificato <
che, inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali legittimità (cfr., per tutti, cass., ss.uu., 15486 2017), <
che lespese - liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore della parte resistente, avv. Francesco Santoni, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come specificato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, 8 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 settembre 2019 Il Presidente Dott. Umberto Berrino Maria iacoia If bi >A ee, '