Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
0 54 9 1 / 0 2 REPUBBLICA 11 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 15854/99 Cron.15529 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere - 1244 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 27/11/01 - Dott. Ettore BUCCIANTE -Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per dirittiPL/WPR. 2002 sul ricorso proposto da: TERRANOVA ROSA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, IL CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI NO RO RI SALVATORE;
' - intimati J116025 avversO la sentenza n. 78/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ettore 2001 udienza del 27/11/01 dal 1582 BUCCIANTE;
-1- J udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Vincenzo MARINELLI che ha concluso per ricorso. -2- HM SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16 marzo 1991 SA VA, committente di lavori di costruzione di un capannone con annesso corpo-uffici in Belpasso, citò davanti al Tribunale di Catania gli appaltatori ET RO FI e SA tore FI, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto al risarcimento dei danni conse- guenti ai vizi occulti da cui l'opera era risul- tata affetta. Dei due convenuti si costituì in giudizio soltanto secondo, contestando gli assun- ti posti a base della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di lire 15.075.725. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 26 ottobre 1995 il Tribunale, dato atto che l'opera avrebbe dovuto essere compiuta secondo il progetto approvato, corrispondevano ache i lavori effettuati non quelli previsti e presentavano segni di cattiva esecuzione, che la committente aveva versato la complessiva somma di lire 27.000.000, dichiarò il suo diritto al risarcimento dei danni. Impugnata da ET RO FI e SA 15854/1999 3 Mr. tore FI, la decisione stata riformata dalla Corte di appello di Catania, che con sen- tenza del 12 febbraio 1999 ha respinto la domanda proposta dall'originaria attrice, ritenendo: in secondo grado gli appellanti hanno prodotto una scrittura del 22 febbraio 1988, firmata da Gaeta- no FI e da ZO Leonardi. in nome e per conto della moglie SA VA, con cui le parti manifestano la volontà di interrompere di comune accordo il rapporto di appalto, danno atto del residuo debito di lire 11.500.000 della committente, che rilascia а saldo due effetti cambiari, si riconoscono reciprocamente soddi- sfatte «sia del lavoro svolto che delle condizio- ni di pagamento effettuate, dichiarando di non avere più nulla a reclamare»; il documento non è stato in alcun modo contestato, né sul piano formale né su quello sostanziale, dall'appellata, la quale anzi lo ha ignorato del tutto, dimo- strando di non avere argomenti per contrastarne la evidente valenza decisoria. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA VA, in base a due motivi. ET RO FI e VA FI non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 15854/1999 4 Min MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo dei motivi addotti а sostegno del ricorso SA VA, denunciando «viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1667 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>, lamenta che il giudice di secondo grado erroneamente ha attribuito una «evidente valenza decisoria>>> alla scrittura prodotta dagli appellanti, trascurando che poteva al più essere considerata alla stregua di un'ac- cettazione dell'opera senza riserve, che come tale non liberava gli appaltatori dalla responsa- bilità, fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio, per le difformità e i vizi occulti, non conosciuti né riconoscibili dalla committente al momento della verifica. La censura non può essere accolta. Lo impedi- la sua attinenza a temi che non erano stati sce prospettati nel giudizio a quo e implica inol- tre la necessità di. accertamenti di fatto e valutazioni di merito, sicché non possono avere ingresso in questa sede, in cui non è consentito attribuire all'accordo in questione una natura diversa da quella di transazione, riconosciutagli 15854/1999 5 M i dalla Corte di appello in conformità con le deduzioni dei FI, alle quali nulla era stato opposto dalla VA, che non aveva sollevato alcuna contestazione, ignorando anzi del tutto l'avvenuta produzione del documento. Ne discende che Va disatteso, stante il suo carattere puramente conseguenziale, anche il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricor- rente si duole di «violazione degli artt. 1665 e in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,1668 c.C., nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>, per non avere la Corte di appello accolto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai vizi occulti dell'opera. L'analoga censura di mancata pronuncia, formulata nello stesso motivo di ricorso in relazione all'originaria domanda dichiarativa dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'appalto, non ha ragione di essere, in quanto tale accertamento era stato già compiuto dal Tribunale e sul punto la decisione di primo grado non è stata riformata in appello. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati 15854/1999 6 non hanno svolto attività difensiva. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 27 novembre 2001 EL AR franzo OU IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN APK. Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 4EST 20.66 14977 12,000 8065 161,77 ' т о т CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 16.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 2518 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) 15854/1999 7