Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
In tema di lavori socialmente utili, la scelta dei lavoratori in mobilità da assegnare alla realizzazione di un progetto, nella vigenza della disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, poi richiamata, ad integrazione, dall'art. 1, secondo comma, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, era effettuata a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base di criteri che prevedevano, tra l'altro, il possesso di capacità compatibili con i requisiti professionali richiesti per l'attuazione dei progetti. In tale quadro normativo, la clausola, posta dall'amministrazione interessata, relativa al possesso di un determinato titolo di studio, deve ritenersi illegittima, in quanto prevedente criteri di scelta sostitutivi o aggiuntivi rispetto a quelli già precisati dalla legge e dal decreto ministeriale menzionati.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano disposto l'assegnazione di un lavoratore in mobilità - che, laureato in filosofia, aveva poi maturato esperienze professionali quale responsabile della pianificazione, controllo e sviluppo aziendale - al progetto interregionale del lavoro del ministero della giustizia come collaboratore amministrativo contabile, dopo che questi, invitato per l'accertamento dei relativi requisiti, era stato dapprima avviato al predetto progetto e poi escluso dall'elenco per non essere in possesso del diploma di laurea in materie economiche, richiesto dalla convenzione tra il predetto dicastero e la GEPI, disapplicata, nell'occasione, dagli stessi giudici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. CAMILLO FILADORO - " -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1039/99 proposto da
RI NC, elett.te dom.to in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ferrante per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MA ON, elett.te dom.to in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bauzulli, che unitamente all'Avv. Loris Fortunato lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e nei confronti di
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
- intimato -
e sul ricorso n. 1482/99 proposto da
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende.
- ricorrente incidentale -
contro
MA ON, elett.te dom.to in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bauzulli, che unitamente all'Avv. Loris Fortunato lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente al ricorso incidentale -
e nei confronti di
RI NC.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 2542 del 17.10.1998 (R.G.n. 535/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.3.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Filippo Bauzulli per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del residuo dei due ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24 ottobre 1996 ON MA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed esponeva che, essendo iscritto nelle liste di mobilità ed essendo stato invitato presso la GEPI PAI per l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge per essere assegnato al progetto interregionale del lavoro del Ministero della Giustizia come collaboratore amministrativo contabile, era stato avviato ad uno degli uffici giudiziari della Corte di appello di Lecce interessati alla attuazione del piano, ma era stato poi escluso dall'elenco per non essere in possesso di uno specifico diploma di laurea in una delle varie branche dell'economia. Il ricorrente deduceva l'illegittimità di tale esclusione, sul rilievo che, pur essendo egli laureato in Filosofia, aveva tuttavia maturato esperienze professionali quale responsabile della pianificazione, controllo e sviluppo aziendale, così dimostrando, ai sensi dell'art. 1 d.l. 1 ottobre 1996 n. 404, di avere le capacità compatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione del progetto e chiedeva, quindi, che fosse dichiarato, sia in via d'urgenza che a conclusione del giudizio di merito, il suo diritto ad essere assegnato ad uno degli uffici giudiziari interessati alla realizzazione del piano programmato.
Costituitosi in giudizio, il Ministero del Lavoro eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 1^ agosto 1997, emessa dal Tribunale di Lecce in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento d'urgenza chiesto dal MA (che era stato disatteso dal Pretore), veniva disposta l'assegnazione del medesimo MA al progetto.
Nel giudizio di merito spiegava intervento adesivo alla posizione assunta dal Ministero del Lavoro NC RI, che lamentava di essere stato escluso dal progetto di utilità per effetto dell'ordinanza da ultimo indicata.
Con sentenza del 19 maggio 1998 il Pretore, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva il ricorso proposto dal MA.
Questa decisione, impugnata dai soccombenti, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 17 ottobre 1998. Il Tribunale preliminarmente ribadiva l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario e rilevava che nel giudizio non si era formato alcun giudicato interno, non avendo il provvedimento, emesso in via d'urgenza dal Pretore, natura di sentenza. Nel merito, il giudice di appello disapplicava la convenzione stipulata il 27 novembre 1995 tra il Ministero della Giustizia e la GEPI, ritenendola illegittima nella parte in cui prevedeva il titolo di studio specifico in economia per l'assegnazione al progetto di utilità ed osservava che in modo arbitrario il MA era stato escluso dall'elenco giacché, al di là del titolo di studio dallo stesso posseduto, ciò che la legge richiedeva era la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti di utilità. Avverso questa sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione l'RI e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che hanno dedotto, rispettivamente, due e tre distinti motivi.
Ha resistito ad entrambi i ricorsi il MA.
I ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite della Corte per l'esame della questione pregiudiziale di giurisdizione dedotta da ambedue i ricorrenti.
Con sentenza n. 445 del 16 giugno 2000 le Sezioni Unite, previa riunione delle due impugnazioni, hanno rigettato il primo motivo del ricorso dell'RI e i motivi primo e terzo del ricorso del Ministero del Lavoro, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo la causa alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi.
Motivi della decisione
Dopo la sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte non resta che esaminare - congiuntamente, attesa l'evidente connessione - il secondo motivo dedotto in entrambi i ricorsi, con i quali vengono denunciati, dall'RI, la violazione e la falsa applicazione del d.m. 29 settembre 1995 "e normativa di riferimento" oltre al vizio di omessa motivazione e, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in l. 28 novembre 1996 n. 608 e 14
d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994 n. 451 (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.).
Sostiene l'RI che nella sentenza impugnata, in contrasto con il dettato legislativo, è stata fatta confusione tra i criteri di scelta dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione del progetto e non è stato considerato che, dovendosi tenere conto delle esigenze delle singole amministrazioni, a queste spetta il compito, mediante l'esercizio di un potere discrezionale, di stabilire i suddetti requisiti necessari per l'attuazione del progetto;
con la conseguenza che, mancando una prova selettiva idonea a verificare in concreto la capacità professionale del lavoratore interessato, legittima si deve ritenere, da parte del Ministero della (Giustizia, l'indicazione di un titolo di studio per l'ammissione al progetto di utilità - in conformità a quanto è richiesto per l'assunzione tramite concorso del personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato - ove pure si consideri che le pregresse esperienze professionali asseritamente maturate dal MA erano state dimostrate con documenti provenienti da un soggetto privato e non per mezzo di una prova selettiva.
Dal canto suo, afferma il Ministero del Lavoro che il Tribunale non ha considerato che, dovendosi distinguere fra un primo provvedimento, che ha natura discrezionale, e la successiva fase operativa, rimessa al potere organizzativo dell'amministrazione, l'ammissione al progetto socialmente utile e l'utilizzazione dei lavoratori in un pubblico servizio, ancorché in via temporanea, non possono prescindere dall'idoneità professionale, comprovata da una qualifica determinata e richiesta per la costituzione di un normale rapporto di pubblico impiego, alla stregua di una astratta idoneità professionale. In base a tali considerazioni il ricorrente osserva che, essendo previsto per l'accesso al profilo di collaboratore amministrativo contabile la laurea in Economia e Commercio, Scienze Statistiche e Demografiche, Scienze Economiche, Economia Aziendale e Scienze Economiche e Bancarie, il MA era stato legittimamente escluso dalla assegnazione agli uffici della Corte di appello di Lecce.
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
Come è stato già osservato nella sentenza con la quale dalle Sezioni Unite è stata determinata la giurisdizione, il sistema normativo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa era costituito dalle disposizioni contenute nell'art. 14 d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994 n. 451, poi richiamate, ad integrazione, dall'art. 1, secondo comma, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 (ultimo di una serie di decreti via via reiterati), convertito in l. 28 novembre 1996 n. 608. In particolare, nel secondo comma dell'art. 14 del d.l. del 1994 era stato previsto che "l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base di criteri dettati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale", mentre nel nono comma lett. f) era stato stabilito che i criteri per la scelta dei lavoratori "devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto".
Come concordemente ammettono le parti, per dare concreta applicazione a tali disposizioni di legge il 29 settembre 1995 da parte del Ministro del Lavoro è stato emanato un decreto nel quale sono stati dettati i suddetti criteri ed è stato indicato, oltre a quelli relativi alla residenza, ai carichi di famiglia e all'età, "il possesso di capacità compatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti".
Come va infine precisato, costituisce circostanza di fatto del tutto pacifica fra le parti che nella convenzione stipulata in data 27 novembre 1995 fra il Ministero della Giustizia e la GEPI era stata inserita una clausola che prevedeva, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile riguardo al quale il MA poi è stato chiamato per la realizzazione del progetto, il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio, Scienze Statistiche e Demografiche o Scienze Economiche (diploma di laurea, sia detto per inciso, necessario per la costituzione del rapporto di lavoro nel profilo professionale sopra indicato, per mezzo di concorso, nell'amministrazione della Giustizia).
Ora, come correttamente è stato affermato da entrambi i giudici di merito, la locuzione corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti", contenuta nella disposizione di legge e poi ripresa nel decreto ministeriale del 29 settembre 1995, non può essere intesa nel senso indicato dai ricorrenti, secondo i quali, in capo al lavoratore avviato al lavoro socialmente utile, è richiesto il possesso di un determinato titolo di studio.
Posto che con il termine "requisito" è fatto, di norma, riferimento al titolo di studio occorrente per l'accesso, tramite concorso pubblico, nei ruoli organici di una determinata pubblica amministrazione allo scopo dello svolgimento di una attività lavorativa corrispondente al profilo professionale che deve essere coperto, se il legislatore avesse voluto affermare ciò che ora sostengono entrambi i ricorrenti avrebbe richiesto, puramente e semplicemente, il possesso di quello specifico titolo di studio o di un titolo di studio equipollente a quello integrante il requisito. Al contrario, poiché la finalità da perseguire era quella di consentire per i lavoratori posti in mobilità il reperimento di una adeguata occupazione, non per caso è stato previsto che tale occupazione potesse essere conseguita in base non già ad un presupposto del tutto limitativo (il possesso di un titolo di studio), bensì mediante la dimostrazione del pregresso svolgimento di mansioni collegate a particolari attitudini professionali, maturate per mezzo di comprovate esperienze lavorative, tali da attestare "la corrispondenza" tra la capacità del lavoratore avviato al progetto e il requisito richiesto per la relativa attuazione. Come è, stato giustamente osservato dai due giudici del merito, infatti, a ragionare come fanno i ricorrenti si finirebbe con l'ammettere, contro il dettato della legge, la possibilità che in sede di promozione e di utilizzazione del progetto possano essere aggiunti criteri diversi, "ulteriormente selettivi", ad integrazione di quelli indicati nel decreto ministeriale. Senza contare, poi, che la previsione del possesso di un titolo di studio, come quello previsto nella convenzione stipulata tra la GEPI e il Ministero della Giustizia, finirebbe con il sovrapporsi e, in definitiva, con il sostituire il criterio indicato nel decreto ministeriale, contemplante solamente l'esistenza di capacità compatibili con il requisito richiesto per l'attuazione del progetto;
sostituzione, codesta, che peraltro renderebbe inutile la verifica dell'esistenza delle capacità professionali del lavoratore chiamato alla realizzazione del progetto, riducendosi il tutto ad una sorta di automatismo nell'accertamento del possesso del titolo di studio, identico al requisito o a questo equipollente.
I rilievi fin qui esposti dimostrano l'inconsistenza di tutte le censure dedotte dai due ricorrenti con riferimento al denunciato vizio di violazione di legge, ove, in particolare, si consideri:
a) che la sentenza impugnata non può essere accusata di avere fatto confusione tra i criteri di scelta dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione del progetto, dato che, viceversa, il ragionamento è stato svolto proprio sul presupposto della necessaria distinzione fra i due concetti;
b) che alle singole amministrazioni, alle quali spetta il compito di stabilire i requisiti necessari per l'attuazione del progetto, non compete di indicare criteri di scelta (sostitutivi o in aggiunta a quelli precisati nel decreto ministeriale);
c) che la concreta (e non già astratta) idoneità del lavoratore deve essere attestata non già dal possesso di quella determinata qualifica richiesta per la costituzione di un normale rapporto di pubblico impiego, ma da una comprovata capacità professionale conforme al requisito richiesto.
Va, da ultimo, disattesa anche la doglianza formulata dall'RI - in relazione alla norma contenuta nel n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - dato che il Tribunale ha asserito che sulla valutazione delle precedenti esperienze professionali del MA "non vi è stata alcuna contestazione, ove si eccettui una tardiva manifestazione di dubbio espressa nell'atto di appello" e che, a fronte di siffatta affermazione, nel ricorso per cassazione è stata dedotta una censura non specifica, ma diversa (inerente alla mancata sottoposizione del lavoratore ad una prova selettiva).
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono e avuto riguardo alla pronuncia già emessa dalle Sezioni Unite in ordine agli altri motivi dedotti da entrambi i ricorrenti, i ricorsi proposti dall'RI e dal Ministero del Lavoro debbono essere rigettati.
Il Ministero del Lavoro, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al MA le spese del presente giudizio.
Giusti motivi, viceversa, sussistono per compensare per intero tali spese fra il MA e l'RI.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il Ministero del Lavoro a pagare al MA le spese di questo giudizio, che liquida in L. 30.000=, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Compensa le spese fra il MA e l'RI.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001