Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
04 828 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.21439/00 SEZIONE LAVORO Cron.10880 Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Ud.
4.12.02 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. AO STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 5070 OI EL, OI LL, OI AR, quali eredi di IC IP, elettivamente domiciliate in Roma, viale Giulio Cesare, n.71 presso l'avv. Vito Nanna, rappresentate e difese giusta procura a margine Micole Roi mo wols. dall'avv. Kito Nanna -controricorrente – - - t- nonché - OI QU elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Santiago del Cile n.7 presso l'avv. Franco Matera che, unitamente all'avv. Ettore Santaniello, lo rappresenta e difende giusta procura a margine, - controricorrente- nonchè OI NC e OI AO -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.1258 del 9.5.2000, reg. gen. n.622 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Con sentenza del 9 maggio 2000 il Tribunale di Bari accoglie l'appello degli eredi di IC IP nei confronti del Ministero dell'Interno e condanna il Ministero al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal 1.2.1994 alla data del decesso dei loro dante causa. L'accoglimento della domanda è stato fondato sulla consulenza tecnica svolta in appello, che aveva accertato l'insorgenza nel gennaio del 1994 di una grave astenia neuromuscolare degli arti inferiori che impediva la deambulazione autonoma, -2- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Ministero dell'Interno, resistono con controricorso IC TT, LL e RM, mentre LE, SC e AO IC non si sono costituiti. Il ricorso è stato illustrato con memoria. Con il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 18/80, 6 d.lgs. n.509/1988 ed art.2 della legge n.118 del 1971, il Ministero ricorrente contesta che presupposto della prestazione sia la capacità di nuova definizione deambulazione autonoma, che l'art.6 ha introdotto una dell'invalidità civile di cui all'art.2 della legge n. 118 del 1971. Le censure sono infondate o non pertinenti. L'art. 1 della legge n.18 del 1980 individua uno dei due presupposti dell'indennità di accompagnamento nella "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" che corrisponde letteralmente all'incapacità di deambulazione autonoma ritenuta dal Tribunale e non certo all'incapacità assoluta di deambulazione affermata dal ricorrente. Le questioni relative si presupposti dell'invalidità per gli ultrasessantacinquenni esulano dall'oggetto della presente causa nella quale non è controversa l'inabilità assoluta del IC. Con il secondo motivo il ricorrente deducendo il vizio di motivazione, censura l'accertamento dell'incapacità di deambulare, rilevando che il consulente ha accertato una ipotonotrofia, che è normale in un novantenne, e non una atrofia muscolare agli arti inferiori e non ha motivato sulle divergenze tra la consulenza di primo grado, che -3- aveva escluso l'incapacità a deambulare, e quella di secondo grado che la ha affermata, e, infine, non ha precisato perché abbia ritenuto neromuscolare e non osteoarticolare l'ipotonotrofia. Le censure sono infondate. Il primo rilievo è connesso all'erroneo assunto che l'incapacità a deambulare, quale requisito dell'indennità di accompagnamento, deve essere assoluta e che quindi ad essa debba corrispondere una connessa atrofia muscolare, mentre all'incapacità relativa prevista dalla legge, che prevede una deambulazione ridotta, corrisponde naturalmente una ipotonotrofia. Va poi aggiunto che la diagnosi del trofismo muscolare tiene conto dell'età del soggetto. Il trofismo o ipotrofismo muscolare di un soggetto di novanta anni è valutato in relazione a quello medio di una persona della medesima età e non rispetto a quello di un soggetto giovane. E' corretta C non illogica, pertanto, la motivazione ove deduce dall'ipotonotrofismo la grave e persistente incapacità a deambulare autonomamente. La diversa valutazione di fatto del giudice di appello rispetto a quello di primo grado è questione di merito censurabile solo con la deduzione di vizi motivazione della sentenza, che nella specie non sono denunziati. Infine è irrilevante ai fini della spettanza dell'indennità di accompagnamento stabilire l'esatta patogenesi dell'ipotonotrofismo muscolare degli arti inferiori. Le spese seguono la socconibenza e si liquidano nel dispositivo in favore del procuratore dei controricorrenti distrattari, nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite. -4-
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti costituite e per esse dell'avv. Nicola Raimondo, ལྟ distrattario, che liquida in € 2900, oltre € 1.300,00 di onorario, ed in pari somma ་ " བ per gli avv. Ettore Santaniello e Franco Matera distrattari, nulla per le spese per le ས ་ ང parti non costituite. ་ Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Fem a IL CANCELLIERE I D , A O SS Depositat Cancelleria L 0 L 1 A AMAR. 2003 O , T 3 . B T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L N S T L IL CANCELLIERE I E S 3 N O D -7 G P I O S IM -8 N A 1 E D A 1 S D E I , E TE A O G R O N G T T E IS E T S I L E EG IR A R D L L O E D -5-