Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, il deposito dell'atto di appello segna il momento nel quale si determina la pendenza del giudizio di secondo grado, che rappresenta il discrimine temporale per l'applicazione dei termini prescrizionali più favorevoli all'imputato nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 18382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18382 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 711
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 002324/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
OL PI, N. IL 09/05/1956;
BR CI, N. IL 18/09/1963;
avverso SENTENZA del 16/06/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Marcolini M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese;
Udito il difensore Avv. Cicognani E., per IN G. che ha concluso per il rigetto del ricorso e avv. Aiello G. per RU C. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 15 giugno 2007, in parziale riforma di quella di prime cure resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna il precedente 21.06.2004, dichiarava non doversi procedere, perché estinto il reato per prescrizione, nei confronti di MI GI e RU IA, condannate in prime cure perché ritenute colpevoli del reato di concorso in incendio doloso (artt. 110 e 423 c.p.) consumato in Ravenna, tra il 30.6 ed il 1.7.1993, in danno di un centro commerciale. A tale conclusione la Corte distrettuale è pervenuta sul rilievo che al caso in esame trova applicazione il termine prescrizionale più breve introdotto dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 1 dappoiché non ancora pendente il processo in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina secondo la regola transitoria formulata dall'art. 10, comma 3, come modificata dall'intervento della C. Cost.La pendenza del processo, infine, veniva collegata dalla Corte di merito alla circostanza che gli atti risultavano pervenuti alla sua cancelleria in data 29.12.2006, per essere poi registrati il successivo 30.01.2007, data quest'ultima assunta, dal giudice a quo, come quella in cui si è determinata la pendenza del processo in grado di appello.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso il distretto bolognese denunciando violazione di legge in considerazione che la pendenza del processo di 2^ grado non può porsi con riferimento alla data di iscrizione presso la cancelleria del giudice del gravame degli atti processuali provenienti da quella del giudice di prima istanza, dappoiché un simile criterio si appaleserebbe del tutto incerto e comunque collegato alla solerzia o meno dell'apparato amministrativo, mentre nel caso di specie l'atto di appello risulta depositato presso la cancelleria del Tribunale di Ravenna, giudice di primo grado, sin dal 2.11.2004 e sarebbe questa la data, ad avviso del procuratore impugnante, che dovrebbe essere assunta per determinare la pendenza del processo d'appello.
Da questa premessa giuridica trae poi il ricorrente la conclusione che il reato per cui è causa non ha maturato il termine massimo di prescrizione, giacché ad esso trova applicazione la disciplina previgente alla riforma di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.6, comma 1, in forza della quale per il reato di cui all'art. 423 c.p. il termine massimo di prescrizione è di anni 15(10 + 5).
Il ricorso è fondato. Il gravame proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna pone una precisa questione di diritto, volta ad individuare il momento temporale nel quale possa definirsi processualmente pendente un giudizio di secondo grado e ciò al fine di provvedere all'applicazione della regola transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, commi 2 e 3 la quale, come è noto, in seguito anche alla sentenza della C. Cost. n. 393 del 23.11.2006 che dalla formulazione iniziale ha espunto l'espressione letterale riferita al primo grado di giudizio, pone la pendenza del giudizio di 2^ grado quale discrimine temporale per l'applicazione dei termini prescrizionali più favorevoli all'imputato nei processi pendenti al dì 8.12.2005, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò posto non può non convenirsi con le motivate argomentazioni di parte ricorrente, laddove indicano nel giorno del deposito dell'atto di appello il termine temporale nel quale porre, processualmente, la pendenza del giudizio di 2^ grado, dappoiché siffatto fondamentale adempimento costituisce l'atto iniziale del procedimento di gravame ai sensi dell'art. 582 c.p., il quale dispone, anche questo è noto, che l'impugnazione, di regola, si propone mediante presentazione personale o mediante incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Venendo al caso in esame ed applicando le regole appena definite, osserva la Corte che al momento dell'entrata in vigore della legge che ha modificato la disciplina relativa alla prescrizione dei reati, l'8 dicembre 2005, risultava ormai pendente l'appello avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che aveva condannato le imputate per il reato di cui agli artt. 110 e 423 c.p., dappoiché depositato il relativo atto fin dal 2 novembre 2004, di guisa che a tale contestazione trova applicazione la disciplina del previgente art.157 c.p., ai sensi, come innanzi precisato, della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 nella formulazione definita in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 393 del 23 novembre 2006 del giudice delle leggi. Ed in forza della citata disciplina il reato di cui all'art. 423 c.p. si prescrive in anni dieci prorogabili fino ad anni quindici in seguito ad eventuali interruzioni, termini temporali questi che, nel caso in esame, portano a fissare al 1 luglio 2008 il termine massimo nel quale maturerà la prescrizione del reato.
Il ricorso va pertanto accolto e rimessi gli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio. Nulla in ordine alle richieste della P.C., giacché in ordine alle stesse dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio in ipotesi di condanna delle imputate, avendo questa Corte limitato la sua decisione a profili di procedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008