Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto ne' fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; è tuttavia consentito l'esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/1999, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 06.12.1999
1.Dott. MERONE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BIANCHI LUISA " N. 4634
3.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MALZONE ENNIO " N. 31160/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di PALMANOVAnei confronti di HU FR N. IL 09.05.1977 avverso sentenza del 27.05.1999 PRETORE di PALMANOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del P.G.
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Udine applicava, ex art.444 c.p.p., la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 186, co. 2, cod. strada (guida in stato di ebbrezza), disponendo altresì la "conferma della sospensione della patente per mesi 1".
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale per mancata applicazione da parte del Pretore della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
deduce che il Pretore si sarebbe "arrogato l'inesistente potere di sindacare, sia pure confermandolo, il provvedimento cautelare del prefetto e, d'altro lato, non ha disposto la sospensione sanzionatoria prevista dalla norma violata"; richiama in proposito i principi fissati da questa Corte a Sezioni Unite (S.U. ud. 27.5.98, Bosio) secondo cui tale sanzione deve essere applicata anche nel procedimento in esame, indipendentemente dal pregresso esercizio da parte del prefetto del potere di sospensione cautelare.
Il ricorso è infondato.
L'art. 186, co.2, del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all'accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi, sanzione che, come di recente affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (sopra cit.), deve trovare applicazione anche nel procedimento ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen., indipendentemente dal fatto che la patente sia stata già
sospesa dal prefetto in via cautelare. Ed invero il Supremo Collegio ha chiarito che la decisione del giudice penale sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare, atteso che il provvedimento prefettizio e quello del giudice hanno natura e finalità differenti, e pertanto vivono, almeno nel momento della irrogazione, su un piano di rispettiva autonomia e indipendenza. Dunque il giudice penale non può esimersi dall'infliggere la sanzione accessoria della sospensione della patente per il fatto che tale sospensione sia stata già disposta, in via cautelare, dal Prefetto. Si tratta peraltro di un principio anche di recente ribadito da questa stessa sezione (ud. 2.3.99, D'Amico rv.213224) secondo cui "In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice".
Tuttavia, nel caso di specie, non si può ritenere che il giudice abbia omesso di provvedere. Ed invero, nel confermare la sospensione della patente di guida per un mese il Pretore ha adempiuto all'obbligo di irrogare la sanzione, per la cui misura ha dimostrato, sia pure con espressione assai sintetica, di condividere la determinazione di durata già fissata dal prefetto in via provvisoria.
P.Q. M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000