Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 45228
CASS
Sentenza 8 ottobre 2013

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Massime1

La sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente non consente al giudice penale, ove anche applicasse all'imputato una misura di sicurezza, di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno né di liquidare in favore della parte civile l'indennità prevista dall'art. 2047 cod. civ.

Commentario1

  • 1Imputabilità vizio totale di mente questioni civili assoluzione risarcimento dannoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 45228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45228
Data del deposito : 8 ottobre 2013

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