Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la condotta consistente nell'esecuzione di mere prestazioni di manodopera integra il reato prima previsto dagli artt. 1 e 2 legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (oggi sostituito dagli artt. 4 e 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), atteso che tra le due fattispecie è ravvisabile un'ipotesi di "continuità normativa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2010, n. 40499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40499 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 20/10/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere ? N. 1641
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia ? rel. Consigliere ? N. 19269/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE O\ N. IL *21/02/1962*;
avverso la sentenza n. 475/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 12/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile l'avv. Francesco Gigliotti del Foro di Catanzaro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Ermenegildo Scuteri del foro di Catanzaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, OR SO, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della EL LE s.a. s.", responsabile, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso in data *22 novembre 2000* al lavoratore DI NZ, il quale, dipendente, secondo la contestazione, della società sopra indicata, durante le operazioni di carico di tronchi sul rimorchio, veniva colpito al capo dal braccio idraulico della gru che spostava i predetti tronchi e precipitava al suolo, riportando trauma con fratture pluriframmentarie delle ossa craniche. All'imputato, nella qualità di datore di lavoro del DI\, era stato contestato di avere omesso di dotare l'operaio dei presidi antinfortunistici previsti dalla normativa di settore, nonostante l'evidente situazione di pericolo (l'operaio lavorava almeno a 3,70 metri di altezza) e di avere omesso ogni attività formativa volta a prevenire le situazioni di pericolo.
La sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità dell'imputato in assenza della prova che lo stesso si fosse intromesso nel servizio appaltato o che avesse avuto interesse a farlo o che si fosse affidato ad una impresa senza verificarne l'idoneità.
La sentenza di secondo grado,nel riformare l'impostazione della sentenza di primo grado, argomentava la responsabilità dell'imputato innanzitutto affermando la violazione del divieto di fornitura illecita di manodopera tra la ditta individuale OR IN, padre del ricorrente, e la LL LE s.a.s..
Sul punto i giudici di appello sottolineavano che l'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado aveva dimostrato che le operazioni di carico, di trasporto e scarico dei tronchi sulla motrice di proprietà della s.a. s., svolte con l'ausilio della gru di proprietà della stessa, erano sempre effettuate, in occasione delle numerose vendite dei tronchi dalla ditta individuale alla s.a.s., dagli operai LD (coimputato, in quanto manovratore della gru, poi assolto) e dalla vittima, solo formalmente alle dipendenze della ditta ma sostanzialmente operanti nell'interesse e sotto le direttive della LL LE s.a.s..
I giudici di appello osservavano, altresì, che, in ogni caso, anche nell'ipotesi che la fornitura della manodopera fosse considerata lecita, la responsabilità concorrente di OR SO era ugualmente configurabile nella qualità di committente per la violazione delle normative antinfortunistiche, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi di prevenzione esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Tale situazione non era configurabile nel caso in esame in cui l'attività di carico e trasporto dei tronchi, ed il relativo rischio, non potevano rientrare nelle attività proprie della ditta individuale in questione, che non era neanche attrezzata per effettuare tali operazioni. Ricorre per cassazione il OR\ proponendo un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sotto più profili, con riferimento al giudizio di responsabilità.
Si sostiene, in primo luogo, che l'argomentare della Corte di merito era sganciato dalle risultanze probatorie, che avevano escluso la configurabilità della intermediazione illecita di mano d'opera tra la ditta di OR IN e quella dei figli ed era stato immotivatamente ritenuto, trascurando elementi probatori di segno opposto, che il DI\ fosse di fatto alle dipendenze della s.a.s..
Si sostiene, inoltre, che dalla documentazione acquisita emergeva, contrariamente a quanto affermato in sentenza a conferma della fittizietà delle due imprese, che la ditta LL NZ intratteneva rapporti commerciali con moltissimi acquirenti, vendendo legnami a diverse altre ditte.
Si sostiene, altresì, il travisamento della deposizione testimoniale resa in aula dal teste HI, il quale aveva esplicitamente affermato che il DI\ lavorava per OR IN e che il giorno del sinistro fu lui ad accompagnare, in sostituzione del datore di lavoro, sul luogo del lavoro tutti gli operai dallo stesso dipendenti, affinché procedessero, sotto la sua diretta sorveglianza, al taglio dei tronchi e successivamente li caricassero sul mezzo della s.a.s., in esecuzione dell'appalto. Si censura la sentenza anche sotto il profilo che non era in linea con il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale qualora il giudice di appello dissenta dal primo giudice deve indicare le specifiche ragioni della invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.
Si lamenta che nel ritenere la configurabilità della interposizione di manodopera ed appalto dei servizi la sentenza si sarebbe discostata dai dicta giurisprudenziali in materia e dalla corretta interpretazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3, in base ai quali era da escludere qualsiasi intermediazione laddove difettasse l'autonomia gestionale da parte dell'interposto finalizzata all'adempimento del contratto di appalto.
Si sostiene che documentazione prodotta dimostrava il vizio di motivazione laddove era stata affermata la necessità per la LL LE s.a.s di utilizzare la manodopera della impresa individuale per fini fiscali.
Si sostiene, infine, che era mancata ogni valutazione circa l'effettiva disponibilità da parte degli operai dei presidi di sicurezza e che non era stato tenuto conto che l'imputato neanche avrebbe dovuto esserci sul luogo del lavoro, atteso il contratto di fornitura stipulato, ossia di compravendita franco bosco, comprendente nella esecuzione del contratto di fornitura anche la fase del caricamento sul camion dell'acquirente.
Il ricorso non merita accoglimento, siccome infondato. La sentenza impugnata è corretta nell'applicazione dei principi di diritto, non presenta vuoti motivazionali ne' è caratterizzata dalle asserite illogicità.
In proposito, giova preliminarmente evidenziare che in questa sede non è in discussione la dinamica dell'infortunio, come accertata dalla Corte di merito e non posta in discussione dal ricorrente ma l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro subordinato in virtù del quale l'operaio DI\, nell'espletamento delle pericolose operazioni di sistemazione dei tronchi sul pianale del rimorchio, perse la vita.
La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che il reale datore di lavoro di tutti gli operai della ditta individuale - tra cui il DI\ - era la LL LE s.a.s..
Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve procedersi a verificare la correttezza della decisione, attraverso la ricognizione delle norme della L. n. 1369 del 1960, che si assume violata, tenendo anzitutto presente che la finalità della legge in esame è quella di impedire che l'imprenditore, servendosi di strumenti negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro inerenti al ciclo produttivo della propria impresa, in frode alle leggi sul trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale del rapporto di lavoro nell'impresa. La verifica deve riguardare non solo l'assunzione del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore ma anche la configurazione delle organizzazioni imprenditoriali dell'appaltante e dell'appaltatore al fine di riscontrare se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati cui si ricollega il servizio contrattualmente assunto siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse. Fra i parametri di individuazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - caratterizzato, ex art. 2094 c.c., dalla prestazione dell'attività lavorativa "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" - particolare rilevanza assumono, infatti, l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive ed al controllo dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro.
La rilevanza anche penale dell'interposizione fittizia di manodopera, va detto, è stata persistentemente mantenuta anche a seguito del novum normativo introdotto con il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (cd. Riforma Biagi), che, come è noto, per quanto interessa, ha abrogato formalmente la citata L. n. 1369 del 1960. Infatti, come già puntualmente chiarito in giurisprudenza ex pluribus, cfr. Sezione 3^, 24 febbraio 2004, Guerra;
di recente, Sezione 3^, 10 giugno 2009, Rillo ed altro), la fattispecie di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile tuttora ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. cit., in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti.
Del resto, il ritenere, diversamente, il disposto della L. n. 1369 del 1960, art. 1, abrogato dal citato art. 18 costituirebbe interpretazione in contrasto con la legge delega a seguito della quale è stata introdotta la modifica del 2003, laddove è stata puntualmente indicata al legislatore delegato la sanzione penale quale previsione da adottare per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata.
Ne deriva così ulteriore e decisiva conferma della riconducibilità delle condotte vietate di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dalla L. n. 1369 del 1960, alla nuova fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18. Si è realizzata, a ben vedere, una sorta di abrogatio sine abolitione e, quindi, una continuità normativa in ordine alla rilevanza penale delle condotte di che trattasi (cfr., ancora, Sezione 3^, 18 aprile 2007, Rollino ed altro). Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente applicato gli anzidetti criteri di valutazione, avendo accertato che l'attività dei due lavoratori (il LD ed il DI\) era svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo della LL LE s.a.s. e senza alcun collegamento con l'organizzazione imprenditoriale della ditta individuale, che non possedeva mezzi idonei al carico ed al trasporto dei tronchi venduti. I giudici di appello hanno posto a fondamento di tale conclusione la circostanza incontrovertibile che la proprietà dei mezzi (la gru ed il rimorchio) sui quali lavoravano il LD ed il DI\ erano di esclusiva proprietà della LL LE s.a. s. ed hanno dimostrato (anche attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha affermato di avere condotto lui stesso il camion nel bosco il giorno precedente, nascondendo le chiavi nel passaruota) che, secondo la prassi costante, le operazioni di carico erano effettuate esclusivamente nell'interesse della società, priva di manodopera per l'espletamento di tale prestazione, nella perfetta consapevolezza da parte del legale rappresentante della stessa.
Sul punto, è stato in particolare accertato che l'accordo tra padre e figli, tra ditta individuale e s.a.s., prevedeva, secondo un rapporto costante e non occasionale, che le operazioni di carico del rimorchio e di trasporto dei tronchi fossero effettuate dagli operai del padre, che procedevano anche alla pesatura in segheria, atteso che la LL LE, pur possedendo i mezzi era priva di manodopera specializzata per l'uso degli stessi, così ricorrendo sistematicamente all'utilizzo degli operai LD e DI\, gli unici in grado di adoperare la gru con braccio meccanico per sistemare i tronche sulla motrice.
Da tali elementi la Corte di merito ha condivisibilmente ritenuto che l'attività di carico dei tronchi era in tutta evidenza attività che gli operai, assunti dalla ditta del padre - che non disponeva, però, dei mezzi per effettuare le suddette operazioni- svolgevano in realtà per la LL LE s.a.s., così realizzandosi una interposizione illecita di manodopera, in quanto il LD ed il DI\ prestavano in sostanza la loro attività lavorativa per conto e sotto le direttive della Legname LL, che avrebbe dovuto vigilare sulla incolumità del medesimi.
Individuato il ruolo ricoperto dall'imputato, mai contestato, i giudici di merito hanno, poi, ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri per non aver impartito ai dipendenti precise disposizioni circa l'utilizzo di qualsiasi presidio di sicurezza (è incontestato che il DI\ era privo di cintura di sicurezza, pur lavorando a circa 3,70 metri di altezza ed era senza casco protettivo e scarpe antiscivolo) e per avere omesso di informare e formare il lavoratore dipendente.
Va soggiunto che la sentenza è in linea con la giurisprudenza di questa Corte anche laddove afferma che, in ogni caso, anche nell'ipotesi che la fornitura della manodopera fosse considerata lecita, la responsabilità concorrente di OR SO era ugualmente configurabile nella qualità di committente per la violazione delle normative antinfortunistiche, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi di prevenzione esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Tale situazione non era configuratole nel caso in esame in cui l'attività di carico e trasporto dei tronchi, ed il relativo rischio, non potevano rientrare nelle attività proprie della ditta individuale in questione, che non era neanche attrezzata per effettuare tali operazioni. È nota in proposito la normativa di riferimento: prima, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, poi sostanzialmente trasfuso nel vigente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26. Si tratta di una normativa molto rigorosa, che dimostra l'intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale anche allorquando si verta nell'ipotesi del "contratto di appalto".
Da tale disciplina, secondo assunto pacifico e condivisibile, deriva che, in caso di infortunio, è ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. da ultimo, Sezione 4^, 17 gennaio 2008, Cigalotti), giacché, questi, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltarci o a lavoratori autonomi, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. anche Sezione 4^, 30 marzo 2004, Aloi;
nonché, Sezione 4^, 11 febbraio 2004, Ciresa). Nè possono trovare accoglimento le argomentazioni del ricorrente, di natura squisitamente civilistica, in merito al rischio proprio del contratto di compravendita franco bosco, che si sostiene comprendente nella esecuzione del contratto di fornitura anche la fase del caricamento sul camion dell'acquirente.
Trattasi di circostanza idonea, semmai, a dimostrare una concorrente responsabilità del titolare della ditta individuale, ma non ad escludere quella dell'imputato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità ed alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese per questo grado di giudizio in favore delle parti civili liquidandole in Euro 2.500, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010