Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17488 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA IST.NE GIUDICE DI PAC E) ARTT. 46 E 19 L. 21-11-1991, N.374 1 7488 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIC. Oggetto Risarcimento SEZI E danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 3682/99 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.41124 Dott. Roberto PREDEN Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Rep. Ud. 26/09/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA, con sede in Trento, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore Dr. Ferdinand Willeit, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato RINALDO RICCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALEX BIAMINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EI IN;
2002 intimato 1756 avversO la sentenza n. 147/98 del Giudice di pace di 1 BOLZANO, emessa il 25/02/98 e depositata il 15/04/98 (R.G. 3039/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Bolzano, con sentenza del 15 aprile 1998, ha rigettato la domanda con la quale la spa Autostrade del Brennero aveva chiesto la condanna dell'automobilista RT IS a risarcirle i danni che il IS aveva provocato, avendo spezzato volonta- riamente una sbarra segnaletica di chiusura dell'uscita degli automobilisti al casello di Bolzano Sud dell'au- tostrada.
2. Il giudice di pace ha ritenuto che il comporta- mento dell'automobilista non era volontario, perché, al momento del fatto, si trovava in stato di agitazione, provocato dalla necessità di raggiungere un presidio medico presso il quale farsi curare una violenta ne- vralgia dorsale, poi accertata dal locale posto di pronto soccorso, e dalla ressa degli altri automobili- 2 sti.
3. La spa Autostrade del Brennero ha proposto ri- corso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cas- sata, addebitando alla decisione i seguenti errori: a) nullità delle deposizioni testimoniali, le quali erano state verbalizzate in lingua tedesca, nonostante che il convenuto avesse rinunciato ad avvalersi della propria errata valutazione dei mezzi di prova madre lingua;
b) raccolti. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, per manifesta infondatezza.
4. Il DPR 15 luglio 1988, n. 574 contiene "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Tren- - Alto Adige in materia di uso della lingua tede- tino e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini sca con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giu- diziari". L'art. 21 del decreto dispone: a) che nel processo civile la pubblica amministrazione attrice è tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto, b) che processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto 3 contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione; c) che l'istruttore, veri- ficata la fondatezza dell'eccezione, ordina la rinnova- zione dell'atto di citazione nella lingua del convenu- to, fissando una nuova prima udienza di trattazione;
d) che la pubblica amministrazione convenuta in giudizio è tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore о dal ricorrente. Il successivo articolo 24 aggiunge che nei procedi- menti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, am- ministrativi e tributari i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiara- zioni o deposizioni in lingua tedesca. Dalla norma si ricava che quest'ultima disposizione si applica anche ai testimoni e che, quindi, nel pro- cesso ben può accadere che la deposizione del testimone sia raccolta e verbalizzata in una lingua diversa da quella secondo la quale si svolge il processo. Alla luce di questo principio non ricorre la nulli- tà della prova testimoniale per il fatto che la deposi- zione del testimone sia stata verbalizzata in lingua tedesca, nonostante che il processo si svolgesse in lingua italiana, come consentito dal convenuto di madre lingua tedesca. 4 5. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due mi- lioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con о senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione del- l'art. 360 n.5 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, OV- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione;
per violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., la quale ricorre soltanto in caso di inosservanza ° falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, che non possono essere interpretate dal giudice nazionale: 2001, n. sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 3290. Il principio si applica anche alla fattispecie che si sta esaminando, perché la decisione adottata dal giudice di pace esprime un principio equitativo, che non è in contrasto con le nome prima indicate.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di 5 questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 26 settembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My few Swey Il PresidenteApsidente A LY BU DES DOC 19:02ог03-19 1660