CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13132 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO DE nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta dal Consigliere LA RI TA FR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e per la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2024, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Pavia aveva condannato DE LO per il delitto di furto in abitazione, commesso in Pavia l’1 settembre 2020, alla pena di anni 2 e mesi 8 di Penale Sent. Sez. 5 Num. 13132 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 13/03/2026 2 reclusione ed euro 1000,00 di multa;
la pena base era stata fissata in anni 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ridotta come sopra, in forza della scelta del rito. La Corte di appello di Milano, qualificata la contestata recidiva come non reiterata, confermato il bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva e riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui alla regiudicanda e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 16 aprile 2021, che aveva condannato l’imputato ad anni 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, applicandogli un aumento di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa ex art. 81, secondo comma, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione DE LO, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Roberto Zingari, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha denunciato, al riguardo, la violazione dell’ art. 442 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello, una volta riconosciuto l’invocato beneficio della continuazione, all’atto di rideterminare la pena inflittagli, avrebbe omesso di operare la riduzione per il rito abbreviato. 3. È pervenuta in Cancelleria in data 16 febbraio 2026 requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione in mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 euro di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1. La questione devoluta al giudice di legittimità riguarda unicamente la corretta determinazione della pena, e segnatamente la verifica se, nel quantificare l’aumento per il reato satellite, il giudice di appello abbia o meno applicato la diminuente per il rito abbreviato, trattandosi di reato giudicato, così come quello più grave di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 16 aprile 2021, con il medesimo rito speciale. 3 2. La sentenza impugnata ha, invero, determinato l’aumento per la continuazione per il reato di cui alla regiudicanda in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa, senza, tuttavia, specificare se tale quantificazione sia già frutto dell’applicazione della riduzione premiale ex art. 442 cod. proc. pen. ovvero se la stessa sia stata del tutto omessa. L’assenza di ogni indicazione sul punto impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e, in particolare, se l’aumento sia stato determinato a monte e poi ridotto, oppure fissato al netto della diminuente. 3. Tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata affinché il giudice del rinvio proceda a una nuova determinazione della pena, esplicitando il criterio di calcolo adottato anche con riferimento alla diminuente premiale. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RI TA FR IR RD
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e per la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2024, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Pavia aveva condannato DE LO per il delitto di furto in abitazione, commesso in Pavia l’1 settembre 2020, alla pena di anni 2 e mesi 8 di Penale Sent. Sez. 5 Num. 13132 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 13/03/2026 2 reclusione ed euro 1000,00 di multa;
la pena base era stata fissata in anni 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ridotta come sopra, in forza della scelta del rito. La Corte di appello di Milano, qualificata la contestata recidiva come non reiterata, confermato il bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva e riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui alla regiudicanda e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 16 aprile 2021, che aveva condannato l’imputato ad anni 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, applicandogli un aumento di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa ex art. 81, secondo comma, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione DE LO, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Roberto Zingari, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha denunciato, al riguardo, la violazione dell’ art. 442 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello, una volta riconosciuto l’invocato beneficio della continuazione, all’atto di rideterminare la pena inflittagli, avrebbe omesso di operare la riduzione per il rito abbreviato. 3. È pervenuta in Cancelleria in data 16 febbraio 2026 requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione in mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 euro di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1. La questione devoluta al giudice di legittimità riguarda unicamente la corretta determinazione della pena, e segnatamente la verifica se, nel quantificare l’aumento per il reato satellite, il giudice di appello abbia o meno applicato la diminuente per il rito abbreviato, trattandosi di reato giudicato, così come quello più grave di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 16 aprile 2021, con il medesimo rito speciale. 3 2. La sentenza impugnata ha, invero, determinato l’aumento per la continuazione per il reato di cui alla regiudicanda in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa, senza, tuttavia, specificare se tale quantificazione sia già frutto dell’applicazione della riduzione premiale ex art. 442 cod. proc. pen. ovvero se la stessa sia stata del tutto omessa. L’assenza di ogni indicazione sul punto impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e, in particolare, se l’aumento sia stato determinato a monte e poi ridotto, oppure fissato al netto della diminuente. 3. Tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata affinché il giudice del rinvio proceda a una nuova determinazione della pena, esplicitando il criterio di calcolo adottato anche con riferimento alla diminuente premiale. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RI TA FR IR RD