Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME EL PO LO TALI782 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA C. TE SUPREMA DI CASSATIQUE UFFICIO COFSE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEZIONE LAVORO per diritti L. 6000 8 GIU, 2001 Composta dai Magistrati: IL CANCELLIER Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 7562/99 Consigliere Cron.17925 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 13 marzo 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA IO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Gravina di о т ч Ramacca e Italo Stajano e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma al viale Libia n. 174 (presso lo studio dell'avv. Gianmarco Cesari) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
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contro
IO NN IA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Banchetti e Luigi Vingiani e con gli stessi elettivamente domiciliata in . Roma alla via Carlo Mirabella n. 11 (presso lo studio dell'avv. Raimondo Macejak), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 1486/98 dell'8 aprile 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 458/1991). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 dal cons. relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di OR AN MA IO conveniva in giudizio IO AI esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze in qualità di R D "arredatrice progettista" dal 15 febbraio 1982 al 1° marzo 1985 - con orario pieno per i primi quindici mesi e part-time per il restante periodo - e chiedendo la condanna dell'AI al pagamento della somma di L. 21.979.182 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e “t.f.r.”. Si costituiva in giudizio IO AI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, proponendo, 2 altresì, domanda riconvenzionale per la corresponsione a suo favore dell'indennità di mancato preavviso (nella misura di L. 414.000). L'adito Pretore accoglieva integralmente la domanda della ricorrente e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Napoli (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna(va) l'appellante alla corresponsione a favore di controparte della somma di L. 14.668.900, di cui L.
1.997.037 a titolo di t.f.r.>>, oltre "agli accessori” ed a "metà delle spese del grado e delle spese di c.t.u.". Mi Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rilevato che alla luce degli elementi esposti e nella considerazione delle mansioni di "arredatrice progettista" svolte dalla IO,... nonchè dei tempi di svolgimento della prestazione medesima come illustrati, il c.t.u. con ampia ed approfondita motivazione che il collegio condivide in quanto immune da vizi di ordine logico- giuridico, ha individuato come spettante alla lavoratrice, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di L. 14.668.900, di cui L.
1.997.037 a titolo di t.f.r.>>. Per la cassazione di tale sentenza IO AI propone ricorso affidato a quattro motivi. 3 Resiste con controricorso AN MA IO. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione>> censura la decisione del Tribunale di Napoli "per avere erroneamente valutato le risultanze processuali” e, in particolare, “la deposizione del teste LI”. Con il secondo motivo di ricorso si addebita al Giudice di appello l'omesso esame di un fatto decisivo>> "per avere ignorato la deposizione resa dal teste Villa che costituiva l'unica, attendibile, esaustiva fonte di conoscenza del rapporto intervenuto fra le parti in lite". Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione di risultanze peritali>>- R censura la sentenza del Tribunale in quanto "non è dato comprendere D quali atti di causa legittimino la motivazione e, ancor più, quali verifiche dirette siano state compiute dal perito e, seppure sussistenti, in virtù di quale ragionamento logico-giuridico esse avrebbero consentito di pervenire alla conclusione di cui in motivazione;
quale accertamento di fatto sia stato effettuato e quale iter logico permetta di affermare la sussistenza della prevalenza di talune mansione rispetto ad altre". 4 Con il quarto motivo il ricorrente denunzia carenza di motivi e contraddittorietà della motivazione con i fatti e le risultanze di causa poichè “la perizia è pervenuta a conclusioni, fatte proprie del Tribunale e trasfuse nella sentenza, illogiche, contraddittorie, carenti". II -I primi due motivi di ricorso - riguardanti entrambi la pretesa errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale espletata - possono essere esaminati nell'ambito del giudizio di merito congiuntamente e, a seguito di tale disamina, si appalesano inammissibili e, comunque, infondati. Infatti, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in PR tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove (nella specie, dalle deposizioni dei testi LI e RU e dal contenuto della “memoria di costituzione" di parte convenuta, ove veniva riconosciuta come, in ogni caso, il rapporto de quo si fosse svolto ad orario parziale quanto meno dal 2 maggio 1983>>) che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che 5 il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi (come talune deposizioni testimoniali) non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro -complesso ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi “vizi di motivazione”, in Wi relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata ll motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, 6 controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con congrua (seppure sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova dell'esistenza e della consistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. W In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure- proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,- come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul 7 significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la 3 decisione del Tribunale di Napoli - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). -III . Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso da valutarsi congiuntamente attenendo entrambi alla rilevanza attribuita dal Tribunale di Napoli al contenuto della consulenza tecnica fatta svolgere per individuare il quantum delle differenze retributive spettanti all'originaria ricorrente appaiono inammissibili e, - comunque, infondati. In primo luogo, le censure proposte con i cennati motivi si caratterizzano negativamente per la loro estrema genericità (così, per il terzo motivo, quando si assume soltanto che il c.t.u. non ha 8 determinato il livello impiegatizio in relazione alle tre diverse ipotesi di mansioni indicate dal Tribunale>> e, per il quarto motivo, quando si addebita alla sentenza impugnata di essersi posta in contrasto con i “fatti di causa” tout court nessuno dei quali consente di individuare prevalenza ed accessorietà fra mansioni, nè che la IO si occupasse di progettazione, tanto meno fosse l'unica dipendente a farlo>>) e sono, pertanto, inammissibili, in quanto il ricorso non può consistere - come, invece, è avvenuto per i motivi in esame - in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968). Ciò per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso costante è, in proposito, la statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde o per relationem da precedenti atti del processo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato. In ogni caso, il Giudice di appello ha individuato "autonomamente” le mansioni lavorative e la qualifica contrattuale proprie della originaria ricorrente e i tempi di svolgimento della relativa prestazione di lavoro e si è riportato alle risultanze della c.t.u. 9 हिंद unicamente per la quantificazione delle differenze retributive ("punto" specifico sul quale non esiste alcuna censura nei "mezzi” in esame) dovute a seguito dei cennati riconoscimenti, per cui anche sotto tale profilo non sussistono affatto i vizi di motivazione addotti dal ricorrente. L'infondatezza delle censure è tanto più evidente se si considera che nell'ambito di un accertamento delle risultanze istruttorie (e, quindi, di un apprezzamento delle circostanze di fatto non censurabili in sede di legittimità) - il Tribunale di Napoli ha correttamente indicato quali fonti specifiche di prova ritualmente दि acquisite al processo le summenzionate deposizioni dei testi LI e RU e il "tenore della memoria di costituzione dell'AI". A questo è da aggiungere che la consulenza tecnica, se generalmente è disposta per fornire al giudice un ausilio per la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire a definitiva conferma dell'infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso - essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 2629/1990, Cass. n. 3064/1988). - Il ricorso proposto da IO AI va, quindi, rigettato ed il IV ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, 10 in favore di IO AN MA, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in L. 17.000 oltre a L.
3.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il 13 marzo 2001. byliche l'aimel Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Dale. intensore ресе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 61U. 2001 I D A , S 0 oggi, O IL CANCELLIERE S 1 3 L A . L 3 T Pall T 5 O , R B A . A S I ' T E N D L R P L O S A 3 E C I T 7 D S - N I 8 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D I E A E D A G , O E G O R T E T T L N T S I E I R S G A I E E L D R L O E D 11