Sentenza 9 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15100 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ec 64182 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 魚 Oggetto 1 51 00/0 3 Tributaria Composta dagli 111. Sig ri Magistrati: Dott. Ugo Presidente RIGGIO R.G.N. 6177/99 Cron. 30631 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 64182 sul ricorso proposto da: senta MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CRIOSBANC SPA, in persona del Consigliere delegato EUGENIO VAGO del Dirigente e Procuratore Speciale CLAUDIO MASOLO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI 2003 GOFFREDO, che 10 difende unitamente all'avvocato SONINO RUGGERO, giusta procura per Notaio CAMPORESE 924 -1- LORIS in PADOVA, repertorio n. 37625 del 13 aprile 1999; 1 controricorrente ☑ avverso la sentenza n. 925/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 03/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il resistente, l'Avvocato GOBBI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12/XII/1994 la S.p.A. OS (incorporante la Leasimont S.r.l. e la A Montefin S.r.l.) adiva il Tribunale di Venezia chiedendo a condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della somma percepita dall'Erario, per gli anni dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi. Assumeva che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria ( Direttiva CEE n. 335 del 17/VII/1969). Il Tribunale adito, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal Ministero convenuto, lo condannava, in accoglimento della domanda attorea, a rifondere alla società attrice la complessiva somma di £80.500.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Con sentenza dell'14/V- 3/VI/1998 la Corte di Appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, respingendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze propone ricorso per cassazione, invocando l'applicazione, quale "ius superveniens", dell'art. 11 della legge 23/XII/1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese) in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc.civ.. L'amministrazione ricorrente deduce che con l'art. 11 della legge 23/XII/1998 n. 448 si è stabilito che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli anni 1985-1992 in £ 500.000 per ogni tipo di società ed inoltre che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti societari una tassa variabile secondo il tipo di società, in misura forfettaria. Infine, nel terzo comma dello stesso articolo si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1999) e quindi, per effetto del D.M. 10/XII/1998, al tasso del 2, 50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. La ricorrente, invocando l'operatività dello ius superveniens di cui all'art. 11 della legge n. 448 del 1998, assume quindi che dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata devono essere detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti societari nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, con gli interessi da contenersi nell 3 misura del 2, 50 % e l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Di £ 1 2 conseguenza conclude per la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese ed onorari. La società OS ha resistito con controricorso e depositato memoria, rilevando, fra l'altro, che il citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 viola non solo espresse disposizioni di diritto comunitario, ma altresì precise disposizioni di ordine interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. E' noto che la Corte di Giustizia CEE, con sentenza 10/IX/2002 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C- 222/99, ha dichiarato, tra l'altro, che :"1) L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva. L'art. 12, n.1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati. Al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n.
1. lett.e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tenere conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabile. Inoltre uno Stato membro ha facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi;
2)...;3)...”. $ 3 Nel caso di specie viene richiesta dall'Amministrazione finanziaria la detrazione dalle tasse da essa indebitamente percepite, e di cui la società chiede il rimborso, di quelle previste dall'art. 11, primo comma, della legge n. 448 del 1998, determinate dal legislatore in modo del tutto astratto e generico. D'altra parte se da un canto l'amministrazione neppure ha dedotto in questa sede che le seconde abbiano costituito diritti di carattere remunerativo volti a retribuire servizi e relativi costi per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese (costi in genere insussistenti per la semplice tassa di mantenimento annuale), il che ulteriormente conferma che la normativa di cui al 1° e 2° comma, dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 in tema d'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto comunitario, con conseguente indetraibilità dei relativi importi, dall'altro poiché il rimborso preteso dalla società attiene soltanto alla tassa annuale e non anche a quella d'iscrizione, deve essere disattesa anche la richiesta di deduzione della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, totalmente estranea alle domande formulate nelle fasi di merito. Per quanto concerne la misura degli interessi, la Corte di Giustizia CEE, con la medesima sentenza in data 10/IX/2002, ha dichiarato, tra l'altro, che "Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi”. Le modalità di calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, comma 3°, della legge n. 448 del 1998, che riguardano specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese e il versamento annuale per la conservazione negli anni successivi, sono meno favorevoli di quelle di diritto interno, applicabili alla restituzione degli altri debiti tributari, compreso il rimborso delle altre tasse di concessione della stessa natura. Conseguentemente anche il terzo comma del menzionato art. 11 della legge n. 448 del 1998 deve essere disapplicato, privilegiando le norme che disciplinano la restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura. Il ricorso va, pertanto, respinto, con compensazione, per giusti motivi, delle spese del presente grado di legittimità. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del grado. ☐ Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003 Il President Il Cons.est. Jonfran ZIONE IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, = 90 2003 IL CANCELLIERE C1 dott Luigi Ritano ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 MATERIA TRIBUTARIA - N. 5