Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari, ricorre l'esigenza del pericolo di inquinamento probatorio qualora il pericolo concreto ed attuale sia riferibile al procedimento a carico dell'indagato da sottoporre a misura e non a procedimenti diversi seppure connessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2002, n. 19048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19048 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/03/2002
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 512
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 33444/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AR, nato a [...] l'[...];
avverso ordinanza 30/7/2002 del Tribunale di ME;
sentita la relazione fatta dal consigliere LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIANFRANCO CIANI che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Con ordinanza ex art. 310 CPP in data 30/7/2002, il Tribunale di ME, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza 8/7/02 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP) - che aveva rigettato la istanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di AR ME per il delitto di cui all'art. 378 CP (argomentando con la mancanza di esigenze cautelari da tutelare) - e applicava detta misura allo stesso ME, sottolineando in motivazione: come il comportamento dell'indagato (aveva assistito al tentato omicidio in danno di AN PI, ma aveva negato la circostanza, così come aveva negato di conoscere gli attentatori;
non aveva, perciò, dato una versione attendibile e le sue dichiarazioni erano risultate in contrasto insanabile con la ricostruzione dei fatti fornita dagli altri testi oculari OS RE e AN EN) denotasse "una volontà di coprire gli autori del delitto, conseguentemente ostacolando le indagini rivolte a tale identificazione"; come la custodia cautelare rappresentasse "l'unico strumento per impedire una probabile condotta di inquinamento probatorio" (non potendosi escludere che il ME, in stato di libertà, potesse influire sulla libera determinazione dei menzionati testi oculari). Proponeva ricorso per Cassazione AR ME, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "violazione di legge (art. 606/c CPP) in relazione agli artt. 274 e 275 CPP": il avrebbe totalmente ignorato le diffuse e specifiche argomentazioni del GIP;
il pericolo di inquinamento probatorio avrebbe dovuto essere valutato solo con riferimento al reato ascritto allo indagato (art. 378 CP) e comunque avrebbe dovuto essere dimostrato in concreto;
2) "insufficiente e illogica motivazione (art. 606/E CPP)": alla diffusa motivazione del GIP, il tribunale avrebbe opposto solo argomenti apodittici e artificiosi;
il ricorrente aveva fornito tutte le indicazioni e informazioni in suo possesso (anche se, conoscendoli solo di vista, non era stato in grado di indicare la identità personale degli attentatori).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da AR ME è fondato.
E invero, alle diffuse argomentazioni del GIP (che aveva definito "inverosimile in assoluto e privo di concreto supporto nello specifico.." il rischio che ME potesse "tessere una trama per pregiudicare il prosieguo dell'indagine onde eludere l'accusa di favoreggiamento"; e che aveva concluso per "l'inadeguatezza della applicazione di misure correttive e la piena operatività del divieto di cui all'art. 275 c. 2 bis CPP"), il tribunale si è limitato ad apporre una serie di asserzioni generiche e meramente ipotetiche ("il comportamento può ingenerare i timori paventati dal P.M."; ".. non è da escludere che in sede di libertà possa influire.."; "..
impediva una probabile condotta di inquinamento probatorio"), comunque non in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali: a) il ricorso di inquinamento probatorio dev'essere riferito alle indagini relative al procedimento a carico dell'indagato da sottoporre o sottoposto alla misura e non quelle relative al procedimento connesso (secondo quanto, invece, parrebbe avere ritenuto il giudice dell'appello nel caso di specie):
v. infatti: Cass. 6^, sent. 4108 del 25/2/95, PM in proc. Benelonci;
Cass. 6^, sent. 3415 del 1/3/94, Massari;
Cass. 6^, sent. 2794 del 27/11/93, Meda (decisioni tutte già opportunamente richiamate nel ricorso ME); b) il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274/a CPP per l'applicazione di misure cautelari personali, dev'essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti;
c) per evitare che il requisito del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso pericolo è desunto e fornisca in proposito adeguata e logica motivazione (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 17/7/95;
Papa).
Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, consentono di ritenere: 1) che l'ordinanza impugnata debba essere annullata, limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari;
2) che glia atti debbono essere rinviati, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di ME (che provvedrà uniformandosi alla presente decisione).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di ME per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2003