Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
Gli elementi assunti a fonte di presunzione, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento - purché grave e preciso -, e dovendosi il requisito della 'concordanza' ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di piu elementi presuntivi.
La presunzione semplice costituisce un procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
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Hai ricevuto un avviso di accertamento analitico-induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate? È uno dei controlli fiscali più aggressivi, con cui il Fisco rettifica il reddito dichiarato partendo da anomalie contabili, incongruenze nei dati e presunzioni logiche, anche senza prove dirette di evasione. In pratica, se i tuoi ricavi, costi o margini non risultano coerenti rispetto alla media del settore o ai dati in possesso dell'Agenzia, questa può stimare un reddito maggiore e pretendere imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, questo tipo di accertamento si basa su valutazioni discrezionali e presunzioni, che possono essere contestati e annullati con una difesa legale precisa e …
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Alcuni giorni fa, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dal lavoratore che assistevo e rappresentavo in giudizio, ho pubblicato, sulla mia pagina Facebook, il seguente post: “Vincere una causa e far ottenere ad un lavoratore il diritto negatogli da parte datoriale è sempre un piacere ma aver ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani la condanna di una Pubblica Amministrazione al pagamento delle ferie non godute, negli ultimi anni prima della fine del rapporto, da un lavoratore che in forza di un impiego a tempo parziale (50% delle ore contrattuali) da titolare di posizione organizzativa, sostituiva …
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ISSN 2385-1376 È legittimo l'accertamento di maggiori ricavi per l'impresa venditrice desumibili dallo scostamento tra importo del mutuo e prezzo dichiarato. Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, V sez. civ., Pres. Bisogni – Rel. Leuzzi, con l'ordinanza n. 22516 del 16 ottobre 2020. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l'accertamento è comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all'acquirente e prezzo dichiarato, ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva. È infatti orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 2082 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati AN RAFFAELE LOVELLI, ALFREDO LOVELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SOMED SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso l'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARMINE CHIARELLI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 20/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LOVELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.5.1998 il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della soc. S.O.M.E.D. s.r.l. nei confronti di NG NT IA, revocava ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. il contratto, stipulato in data 7.3.1994, con il quale la S.O.M.E.D. s.r.l., dichiarata poi fallita con sentenza del 24-25.2.1995, aveva venduto a quest'ultimo per il prezzo di L. 11.500.000 un locale ad uso cantinola di mq. 18,35, distinto in Catasto al fl. 11 part. 1316/17 e posto nel seminterrato del fabbricato.
Proponeva impugnazione il IA ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 26.2-20.3.1999 rigettava il gravame. Dopo aver evidenziato che al momento della stipulazione del contratto di compravendita in questione la S.O.M.E.D. s.r.l. versava certamente in stato d'insolvenza, come si desumeva dalla presenza di un'esecuzione immobiliare per il mancato pagamento di una rata di mutuo dell'importo di L. 66.404.000, dai protesti di titoli cambiari per complessive L. 22.600.000 avvenuti in data 2.3.1994 e dalle inadempienze relative all'obbligo di corrispondere le retribuzioni ad alcuni dipendenti, rilevava la Corte d'Appello, per quanto riguarda la prova della conoscenza di tale stato d'insolvenza da parte dell'acquirente, che, pur dovendosi far riferimento a tal fine unicamente al pignoramento immobiliare regolarmente trascritto e relativo ad un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale compravenduto in quanto gli altri elementi rivelatori erano emersi solo successivamente, tale circostanza poteva considerarsi sufficiente per fondarvi la presunzione di conoscenza in quanto anche un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso come nel caso in esame caratterizzato dalla sua pubblicità legale, può assumere carattere decisivo, mentre il requisito della concordanza riguarda esclusivamente l'ipotesi eventuale del concorso di più circostanze. A ciò aggiungeva che, anche per la sua attività di sottufficiale dell'Aeronautica e per le modeste dimensioni della comunità in cui viveva, il IA in particolare "non poteva non sapere" che la S.O.M.E.D. s.r.l., con sede in S.
Giorgio Jonico ed ivi operante per il tramite di un amministratore nato e residente anch'egli in S. Giorgio Jonico, versava in gravi difficoltà economiche e finanziarie.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione NG NT IA, deducendo un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. S.O.M.E.D.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso NG NT IA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F., 2697 e 2729 C.C. nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Deduce in primo luogo che erroneamente la Corte d'Appello non ha considerato che, richiedendosi la loro concordanza, gli elementi presuntivi non possono che essere plurimi, con la conseguente impossibilità di fondare la domanda su uno solo di tali elementi. Sostiene altresì la mancanza da parte sua di un apparato organizzato, idoneo a consentire, come più volte la giurisprudenza ha affermato, un'effettiva conoscenza della situazione patrimoniale della società venditrice, conoscenza che non poteva certamente desumersi dalla sua qualità di militare o dal fatto che risiedesse in un piccolo centro ove i fatti altrui sarebbero di comune conoscenza. Lamenta altresì che, nel ritenere sufficiente la trascrizione di un unico pignoramento immobiliare, la Corte di merito si sia limitata a trascrivere una "massima" della giurisprudenza, senza peraltro considerare che essa richiede la presenza di una pluralità di procedure e non già di una sola e che il prezzo (L. 610.000 circa al mq.), corrisposto peraltro integralmente, era addirittura superiore a quello effettivo di mercato.
Il ricorso, articolato sostanzialmente in due distinte censure nell'ambito dello stesso motivo, è infondato.
Quanto alla prima, deve ritenersi in linea di principio che gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 C.C. non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell'ipotesi in cui concorrano più elementi e potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purché grave e preciso.
La presunzione semplice del resto non e altro che un procedimento logico da cui il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. È evidente pertanto che anche un solo fatto, qualora presenti i suddetti requisiti, possa essere idoneo per una tale deduzione e costituire quindi la fonte della presunzione.
Tale del resto è l'orientamento di questa Corte (per tutte Cass. 2372/83). Relativamente poi alla valutazione operata in concreto dalla Corte d'Appello che - sulla base di un pignoramento immobiliare, regolarmente trascritto, su un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale venduto al ricorrente e di proprietà della società venditrice poi fallita - ha tratto il convincimento per presunzione della consapevolezza dello stato d'insolvenza, non è consentito in questa sede un riesame sulla rilevanza che è stata attribuita ad tale elemento indiziario, trattandosi di questione di merito insindacabile in questa sede. Nè può ravvisarsi un vizio di motivazione sotto il profilo logico - giuridico, non essendo ipotizzabile alcuna contraddizione od incoerenza nel desumere, come ha fatto la Corte d'Appello, la conoscenza effettiva dalla presenza di una forma di pubblicità (trascrizione) prevista dall'ordinamento su base personale proprio al fine, fra l'altro, di far conoscere agli interessati l'effettiva situazione patrimoniale dei soggetti con cui sì intendono avere rapporti obbligatori nonché nel rilevare come tali visure in circostanze del genere vengano normalmente effettuate. Per quanto riguarda infine la successiva osservazione contenuta in sentenza, con cui è stata considerata come ulteriore elemento idoneo ai fini in esame la qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare rivestita dal ricorrente in relazione alle modeste dimensioni della comunità in cui viveva, è innegabile la presenza di un vizio logico, ma l'affermazione costituisce all'evidenza un mero elemento aggiuntivo privo di effettiva rilevanza ai fini della decisione, basata essenzialmente sul pignoramento e sull'autonoma valutazione che su di esso è stata fatta.
Si ritiene comunque di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003