Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11822 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
00 64107 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 22/02 SEZIONE QUINTA CIVILE Comp gli Ill.mi Sigg ri Magistra Presidente R.G. n. 6094/99 Enrico Dot Cron. 29431 Altieri Doth Entico Consigliere Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Consigliere C.C. 3 aprile 2002 Dott. Nino Fico Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: CDRIF SUPA Tributi diretti / Irpef / SENTENZA sul ricorso proposto il 16 marzo 1999 daž 64107 indennità ferie non godute / tassabilita. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore- rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente All
contro
IL Esacontrol S.p.A. in persona del legale rappresentante- con sede in Genova-Sestri Ponente, alla via Hermada, n. 6 intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria sez. XIII n. 158 del 29 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
5 8 proc. n. 6094/99 R.G. 3 1 lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha chiesto l'accoglimento del ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.p.A. IL Esacontrol con istanza del 28 gennaio 1992 chiede- va la restituzione di L. 56.657.310, ritenute quale datore di lavoro nell'anno 1990 a titolo d'Irpef sull'indennità di ferie non godute cor- risposte ai dipendenti e, a fronte del silenzio rifiuto della direzione regionale delle entrate, ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Genova. Il ricorso era accolto e la decisione, appellata dall'amministrazione finanziaria, era confermata il 29 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sul rilievo che la funzione risarcito- ria, e non retributiva, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute ne escludeva la tassabilità. II Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato non si costituiva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione degli artt. 46 e 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e per omessa o insufficiente motivazione, giacché l'indennità sostitutiva di ferie non godute non troverebbe nel rappor- to di lavoro dipendente una sua mera occasione, ma costituirebbe an- che essa un corrispettivo rientrante nel sinallagma contrattuale. Il motivo è manifestamente fondato. proc. n. 6094/99 R.G. 2 Costituisce consolidata giurisprudenza che l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad Irpef, ai sensi degli art. 46 e 48, d.p.r. n. 917/86, e, quindi, a ritenuta d'acconto, atteso che tale inden- nità, abbia essa i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remu- nerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 19 ottobre 2000, n. 13860), ovvero di risto- ro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipen- dente (cfr.: Cass. civ. sez. lav., sent. 2 agosto 2000, n. 10173), pre- senta in ogni caso la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme, in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, e deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae ori- gine dalle posizioni soggettive con esso costituite (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 26 aprile 1999, n. 4134; Cass. civ., sez. I. sent. 19 maggio 1999, n. 4834; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1999, n. 7188; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1999, n. 7202; Cass. civ., sez. I, sent. 11 gennaio 2000, n. 206). Alla manifesta fondatezza del motivo segue, a norma dell'art. 275, 2° co., c.p.c., l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari, inoltre, ulteriori accertamenti di fatto, va e- messa pronuncia nel merito, a norma dell'art. 384., 1° co., c.p.c., e rigettata l'istanza di rimborso della società. Sussistono giusti motivi per a compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. proc. n. 6094/99 R.G. 3 Accoglie il riceuss-
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'istanza di rimborso del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 aprile 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Enrico Rapa tu leva R C Il Innocenze Battista IL CANCE DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista proc. n. 6094/99 R.G.