Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO SCALONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA ANCONA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 273/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 31/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Antonucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice unico presso il Tribunale di CO, con sentenza del 31 gennaio 2000 ha respinto l'opposizione di IV BA contro il decreto 21 ottobre 1998 con cui il Prefetto di CO le aveva sospeso la patente per 9 mesi a seguito di infrazioni al codice della strada commesse il 4 settembre 1998 in località Monsano, circolando contromano in strada extraurbana principale ed omettendo di prestare soccorso.
Ha osservato al riguardo: a) che la segnaletica posta in prossimità della rampa era ben visibile nelle fotografie allegate dall'opponente, era costituita da più cartelli indicatori che si succedevano in ordine logico ed indicava esattamente sia le direzioni obbligatoria sia i divieti di svolta;
b) che la collisione di alcune autovetture con l'auto della LD, immessasi contromano nella s.s. 76 bis, pur essendo negata da quest'ultima, era documentata dai danni riportati dalla sua auto, dalla loro ubicazione nella parte posteriore della vettura e dalla prima versione dell'incidente dalla stessa prospettato al Prefetto, nella quale non aveva contestato siffatta ricostruzione, ne' menzionato un presunto urto contro la colonna spartitraffico.
Per la cassazione della sentenza la LD ha proposto ricorso per due motivi. Il Prefetto di CO non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, IV LD, deducendo omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in ordine all'infrazione di cui agli art. 19 e 176 cod. strada, si duole che il Tribunale abbia disatteso la propria ricostruzione dell'incidente stradale non approfondendo il ruolo che aveva svolto la non corretta collocazione della segnaletica ed il suo carattere decisamente equivoco, con particolare riguardo al segnale di divieto di accesso posto sulla sinistra della carreggiata ed in prossimità di una rampa, non ripetuto da altra indicazione e perciò inidoneo a consentire, soprattutto di notte e con la pioggia, la visibilità della strada oggetto del divieto;
e che abbia illogicamente escluso che costituissero esimente, le condizioni climatiche particolarmente difficili, idonee invece a giustificare il suo comportamento. Con il secondo motivo, formulando analoga censura in ordine all'infrazione di cui all'art. 189 cod. str., lamenta l'illogicità della motivazione che aveva ricostruito la collisione da una foto concernente il danno subito dall'auto, escluso lo sbandamento per la bassa velocità tenuta dalla sua auto, ed infine attribuito rilevanza solo alla versione dei fatti offerta al Prefetto, senza peraltro considerare che la sospensione era stata contenuta nel minimo e che anche il Giudice aveva in un primo tempo sospeso il provvedimento. Le suesposte censure sono inammissibili.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione di una sentenza è insufficiente quando riveli, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, ed è contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Per cui nessuno di tali vizi, può ritenersi sussistente allorché il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato non conforme alle attese e alle deduzioni delle parti;
e quindi quando sussista difformità in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuate, secondo i suoi compiti dal giudice di merito. Nel caso, il giudice unico ha indicato le numerose ragioni per cui, per un verso, la segnaletica, peraltro apposta in un tratto rettilineo della strada e della quale ha compiuto una specifica ricostruzione, era ben visibile dagli utenti della strada ed inequivoca sia nell'indicare la direzione da seguire per raggiungere la città di CO, sia nel porre il divieto di svoltare nella strada in cui si era invece immessa la ricorrente: perciò rendendo del tutto ingiustificata l'infrazione commessa dalla LD. E, per altro verso risultava corretta la ricostruzione operata dai verbalizzanti, della collisione tra l'auto di costei che si era immessa contromano ed aveva compiuto altra manovra vietata onde invertire la direzione di marcia, ed altri veicoli che sopraggiungevano regolarmente nella loro carreggiata: con conseguente esclusione della versione prospettata dalla ricorrente, per cui la stessa avrebbe soltanto urtato lo spartitraffico stradale (Cass. 165/1999; 2985/1987).
Per converso, quest'ultima, non ha neppure trascritto le parti della documentazione in atti che descrivevano la collocazione della segnaletica contestata e la ricostruzione della grave collisione operata dai verbalizzanti, si è limitata a contestare il solo risultato delle valutazioni compiute dal giudice di merito e ad esprimere un mero dissenso rispetto a ciascuna delle considerazioni della sentenza esclusivamente in base ad apprezzamenti personali dei dati e degli elementi da questa considerati, senza specificarne la contrarietà a quelli asseritamene emergenti dalle risultanze istruttorie e soprattutto senza indicare le disposizioni del codice della strada ovvero i principi giurisprudenziali che si assumevano disapplicati;
per cui la censura, in ordine ad entrambe le infrazioni, si concreta in una inammissibile richiesta a questa Corte di legittimità di procedere ad una nuova valutazione di detti elementi di fatto analizzati dal giudice di merito, peraltro in modo completo e mediante una disamina contestuale e logicamente collegata degli stessi.
Il che vale anche per le considerazioni espresse dal provvedimento in ordine all'impedimento della visuale lamentato dalla ricorrente a causa delle condizioni metereologiche e delle ore notturne, avendo tanto le sezioni civili, quanto quelle penali di questa Corte ripetutamente affermato che proprio perché tali condizioni attenuano fortemente o rendono quasi nulla la visibilità, in presenza di esse, il conducente è tenuto ad usare la massima prudenza ed a tenere una condotta di guida costantemente adeguata alla situazione concretare perciò, nel caso, tale da consentirgli di leggere la segnaletica e di avvistare con opportuno anticipo qualsiasi ostacolo improvviso che dovesse trovarsi nella zona coperta o da essa sopraggiungere. Per cui, del tutto correttamente il Tribunale ha ribadito che anche la scarsa visibilità della zona, nuovamente invocata dalla BA in questa sede, costituisse semmai un elemento confermativo della sua responsabilità dovuta alla mancata percezione del segnale che poneva il divieto di svolta nella s.s. 76, causa della grave collisione. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio perché il Prefetto di CO non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004