Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUB BI021-6-5 701 Reg. Gen. N. 19172/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CRON 4461 SEZIONE 2a CIVILE REP. 681 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Gaetano GAROFALO Presidente UFFICIO COPIE Dott. Rafaele CORONA Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. H 3000 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE per diritti L. 1 14 FEB Z GAL Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO IL CANCELLY Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19172/98 proposto Oggetto: Acquisto per da usucapione. RO LIRE 3000 PARARO LI RO CARMELA, domiciliate ex CANCELLE lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione rappresentate e difese dall'Avv. RO Spadaro come da procura CG064067 a margine del ricorso, RICORRENTI A
contro
EL MA OL, DI RN AN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MA, DI RN GI e DI RN MA, eletti- UFFICIO COPIE 71 Richiesta copia esecutiva vamente domiciliati in Roma, Via Calcutta n. 45, presso lo dal Sig. Di-40 RO per diritti L. 1.3000+6 1 21 AGCL2001. 1866/00 IL CANCELLIERE studio dell' Avv. Alberto D'Auria, rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Di Tuoro come da procura a margine del controri- corso, CONTRORICORRENTI e
contro
DI RN VA, DI RN RO, DI RN MARI- AN NA e OD MA DOMENICA, INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 484/98 del 04.02.1997 / 03.03.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dome- nico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 484/98 del 04.02.1997 / 03.03.1998, la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione del BU di Nola che aveva rigettato le domande, poi riunite, proposte da IN e LA PA nei confronti di RI Immaco- lata CH, NN RI Di RN, VA Di RN, Lui- gia Di RN e LE Di RN, nonchè nei confronti di RI NI AN, VA Di RN, RO Di RN e IL Di RN, dirette a sentir dichiarare l'intervenuta 347142 usucapione di una cisterna (sita all'interno del fondo rustico 2 riportato in catasto al foglio 8, particella 367, località San Martino del Comune di Pollena Trocchia) in favore di IN PA, e di una zonetta di terreno (di mq. 18 riportata in ca- tasto al foglio 8 particella 120) in favore di LA PA. Osservava la Corte d'appello che la sentenza del BU, pur evidenziando terminologia giuridica impropria e argo- mentazione in apparenza contraddittoria, lasciava individuare nel suo complesso con sufficiente chiarezza le ragioni poste a fondamento della statuizione di rigetto delle domande. Il Tri- bunale, in sostanza, esaminate le risultanze della prova orale, aveva riconosciuto credibilità sia alle deposizioni dei testi (AE PA e TO IN) indotti dalle attrici, sia a quelle dei testi (ZO CA e NC UC) indi- cati dai convenuti, e, in mancanza di ulteriori elementi di ri- scontro, aveva ritenuto non adeguatamente provate le pretese azionate dalle attrici PA. Così decidendo, i primi giudici avevano correttamente valutato gli elementi probatori forniti dalle parti. Il contrasto tra le testimonianze era, infatti, ogget- tivo sia in ordine al possesso della cisterna che della zonetta di terreno. Al riguardo la Corte d'appello esaminava dettagliata- mente le singole deposizioni, rilevava il contrasto tra i testi in- dotti dall'una e dall'altra parte ed osservava come in tale con- testo non risultava che IN PA avesse esercitato sulla cisterna un possesso esclusivo, incompatibile con il compos- 3 sesso degli altri ovvero inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune;
parimenti non era emerso che Car- mela PA avesse avuto sulla zonetta di terreno (area di se- dime, di mq. 18, di un preesistente fabbricato rurale) un pos- sesso esclusivo utile per l'usucapione. La Corte distrettuale di- sattendeva la tesi delle appellanti PA circa il superamento del contrasto tra le deposizioni testimoniali in base all' inat- tendibilità dei testi di parte avversa. Rilevava che, contraria- mente a quanto dedotto dalle appellanti, alcun concreto ele- mento a sostegno della loro pretesa era desumibile dalla di- chiarazione di successione di OR Di RN e dall'atto di divisione per notaio Terracciano del 16.12.1980, e riteneva, infine, non necessaria né la rinnovazione dell'esame dei testi escussi in primo grado, né la escussione di nuovi testi, né l'ispezione dei luoghi. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa- zione IN e LA PA in base a due motivi, ai quali RI IM CH e NN RI, IA e Maddale- na Di RN hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. M MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione degli artt. 360 n. 4 e 161 c.p.c. e 111 Cost., le ricorrenti deducono la inesi- stenza e/o la nullità della sentenza impugnata per la man- 4 canza della data di pubblicazione e per essere stata deliberata il 4.2.1997 prima della udienza collegiale del 28.1.1998. 1.1. Il motivo è destituito di fondamento. Infatti se è vero che in calce alla sentenza della Corte d'appello di Napoli è indicata la data “4.2.1997”, è altrettanto vero che è pure riportata l'attestazione "Depositata oggi 3 mar- zo 1998", mentre l'intestazione e lo svolgimento del processo fanno riferimento all'udienza collegiale del 28.1.99978. Quindi si è trattato di mero errore materiale nell' indicazione della suddetta data “4.2.1997” anziché "4.2.1998", poiché risulta che la causa è passata in decisione all'udienza collegiale del 28.1.1998, è stata, quindi, decisa il 4.2.1998 e depositata il 3.3.1998. :
2. Col secondo motivo le ricorrenti deducono inesistenza e/o nullità del procedimento e comunque motivazione omessa in relazione alla infedele verbalizzazione delle dichiarazioni dei testi e alla mancata verbalizzazione di altre dichiarazioni dei testi su aspetti salienti della controversia;
motivazione insuffi- ciente e contraddittoria in relazione alla valutazione delle pro- ve, alla mancata rinnovazione della escussione dei testi, alla mancata escussione di altri testi e alla ispezione giudiziale dei luoghi (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 Cost.); violazione e falsa applicazione degli artt. 354, 133, 115, 57, 130, 231, 253 c.p.c., 44 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.. 5 Affermano le ricorrenti che esse avevano lamentato che il giudice di primo grado, con argomentazione illogica e incon- cludente, aveva ritenuto che la identità delle espressioni usate non costituisse motivo di inattendibilità dei testi UC e CA, trattandosi di elementi “labili”, irrilevanti, frutto dell' operato del verbalizzante che non avrebbe neanche riportato le precisazioni richieste su "aspetti salienti" delle deposizioni. Su tale punto, secondo le ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe omesso ogni motivazione nonostante che la questione fosse stata chiaramente posta con l'atto d'appello. Assumono poi le ricorrenti che l'impugnata sentenza sareb- be inficiata da contraddittorietà per aver da un lato affermato che, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, non era possibile superare il contrasto oggettivo tra le opposte dichia- razioni dei testi, e dall'altro lato negato ingresso alla rinnova- zione dell'esame dei testi escussi, all'ammissione di nuovi testi e all'ispezione dei luoghi che tendevano appunto a fornire ele- menti per superare il rilevato contrasto. Infine le ricorrenti deducono un'erronea valutazione delle M prove orali, specie in ordine alle dichiarazioni dei testi Bene- duce e CA, avendo l'impugna sentenza ritenuto credibili le loro deposizioni in base ad una lettura superficiale delle stesse e ad una inesatta nozione del notorio.
2.1. Il motivo è infondato in tutti i suoi profili. 6 Va innanzitutto osservato che non è affatto vero che la Cor- te d'appello non ha affrontato la questione della dedotta inat- tendibilità dei testi UC e CA, ma ha ritenuto, con motivazione diversa da quella del BU (disattendendone così implicitamente le argomentazioni circa l'operato del ver- balizzante), che erano credibili in quanto le loro concordi de- posizioni erano risultate spontanee e non contraddittorie.
2.2. Va poi osservato che non ricorre il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione perché ragionatamente l' impugnata sentenza ha ritenuto inutile la rinnovazione dell' esame dei testi già escussi, l'ammissione di altri e l'ispezione dei luoghi dopo aver rilevato che neppure dalla documentazio- ne esibita (dichiarazione di successione di OR Di RN e atto di divisione per notaio Terracciano del 16.12. 1980) era possibile superare il contrasto tra le opposte versioni dei fatti fornite dai testi. Ed è appena il caso di rammentare che il disporre la rinno- vazione dell'esame dei testimoni, già assunti in prime cure, al fine di chiarire la loro deposizione, ovvero ammetterne altri o S disporre l'ispezione dei luoghi costituisce facoltà rimessa all' apprezzamento discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di moti- vazione (Cass. 3.10. 1995 n. 10371; 1.3.1995 n. 2320). 7 2.3. Infine, quanto all'ultimo profilo, va detto che trattasi all' evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze testimoniali, non deducibile in sede di legitti- mità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o con- traddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che non c'era prova di un possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto utile ai fini dell' usucapione della cisterna a favore di IN PA e della zonetta di terreno (area di sedime di circa mq. 18) a favore di LA PA. I giudici di merito hanno anche spiegato per- ché i testi UC e CA erano attendibili ed hanno pro- ceduto all'esame dettagliato e complessivo delle loro deposi- zioni, che non possono essere inficiate mediante estrapolazio- ne di singole frasi per inferirne presunte incongruenze ovvero per denunciare l'errore della non corrispondenza a nozioni di comune esperienza. Per il resto va ricordato che la valutazione sull'attendibilità e credibilità dei testi, il giudizio sulle risultanze della prova te- stimoniale e il controllo sulla concludenza delle stesse - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fon- damento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione 8 di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ra- gioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzio- ni avverse (ex plurimis: Cass. 6.9. 1995 n. 9384; Cass. 14.4. 1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da 60000 lui sostenuta. 310000 Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna delle ricor- renti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricor- renti costituiti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido LOG. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liqui- da, in favore dei controricorrenti costituiti, in complessive £ 95,000, oltre £.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 15 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORECONSIGLIE IL PRESIDENTE Antonino Elfink байчени саль бол 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri IL CANC 9