Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma primo, cod. civ.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito per avere questi omesso di verificare, mediante l'interpretazione delle clausole contrattuali, se le parti in ordine all'applicazione della prescrizione per i mancati pagamenti del premio avessero o meno inteso fare applicazione o meno della disciplina del contratto di assicurazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14656 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato PIRANI FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA ECOLOGICA SERVIZI APPALTI SRL, CIOLINA ANGELO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2765/98 del Tribunale di ROMA, sezione 6^ civile emessa il 15/1/1998, depositata il 13/02/98; rg.2452/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato FRANCESCO PIRANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 4.4.96 la spa NA Ass.ni in l.c.a. conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Roma la Compagnia Ecologica Servizi Appalti srl, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di L. 2.497.500, oltre accessori, dovuta per i ratei di premio della polizza assicurativa n. 120001 scaduti in data 31.12.91, 31.12.92 e 31.12.93.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione ex art. 2952 c.c. per i reati scaduti nel 1991 e nel 1992. Il giudice di pace con sentenza n. 5396 del 10.12.96 ha respinto la domanda dell'attrice limitatamente ai ratei per cui era stata opposta la prescrizione, sul rilievo che relativamente ai medesimi non erano stati provati atti interruttivi della prescrizione. Proponeva appello la NA ass.ni spa in LCA, sostenendo che nella fattispecie non era applicabile l'art. 2952 c.c. bensì l'art. 2946 stesso codice, trattandosi di polizza assicurativa fidejussoria a cauzione per garanzia di contratto d'appalto.
Il tribunale di Roma con sentenza n. 2765/98 dep. il 13.2.98 ha respinto l'appello proposto dalla NA, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese del giudizio di gravame.
Per la cassazione della decisione ricorre la NA spa in lca. Esponendo n solo motivo.
Nessuna difesa ha svolto la intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione/o falsa applicazione dell'art. 2952 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che "la circostanza che le rate di premio si riferiscano ad una polizza fideiussoria non ha alcuna rilevanza e non comporta l'applicabilità del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c." e si sostiene, invece, che il contratto stipulato fra le parti, pur presentando peculiarità proprie del rapporto assicurativo, costituisce in sostanza una fidejussione, perché ha funzione economica sociale di garanzia e non di assicurazione, in quanto la sua funzione non è quella propria di trasferire il rischio a carico dell'assicuratore, bensì quella di garantire nei confronti del beneficiario l'adempimento degli obblighi assunti dallo stesso contraente e, di conseguenza, a tale contratto la prescrizione applicabile è quella decennale ex art. 2946 e non quella ex art. 2952 c.c.. Il ricorso è fondato, ed infatti, costituisce orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in sede di legittimità che nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine decennale di prescrizione), solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti, mediante l'esame interpretativo delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente (per tutte: Cass. civ. 88/3443).
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di appello è pervenuto alla sua decisione, omettendo completamente l'esame interpretativo delle clausole contrattuali in ordine alla volontà delle parti sullo specifico punto in contestazione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale di Roma, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002