Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15406
CASS
Sentenza 15 ottobre 2003

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L'art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall'albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell'avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l'iscritto a rinunciare all'iscrizione.

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo». 1.1.- La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15406
Data del deposito : 15 ottobre 2003

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