Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2015, n. 39797
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

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Massime1

Il delitto di tratta di persone commesso nei confronti di persone minori di età non assorbe l'aggravante prevista dall'art. 602-ter cod. pen., con riferimento a tale condizione anagrafica della persona offesa, in quanto la nuova formulazione dell'art. 601 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta sono soggetti minori, il reato è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nella prima parte della disposizione.

Commentario1

  • 1Criminalità organizzata ed immigrazione
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020

    Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2015, n. 39797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39797
Data del deposito : 10 giugno 2015

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