Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 2357
CASS
Sentenza 14 aprile 2000

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In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il procedimento ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone nello stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura; ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 2357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2357
    Data del deposito : 14 aprile 2000

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