Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il procedimento ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone nello stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura; ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 14/4/1999
Dr. Pierfrancesco MARINI Consigliere ORDINANZA
Dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 2357
Dr. Gennaro MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N. 46029/99
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da PI SQ, nato a [...] il [...], avverso il decreto dell'8.6.1999, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di S.M Capua Vetere del 17.3.1998, che aveva prorogato di anni uno la misura della sorveglianza speciale di P.S. nonché la confisca di determinati beni immobili, intestati a SS IS, moglie dello stesso proposto.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato che
, con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del divieto del ne bis in idem, argomentando che la misura di prevenzione sarebbe stata imposta sulla base di circostanze già valutate in precedenza ed addotte a fondamento della misura della sorveglianza speciale, poi prorogata con l'impugnato decreto;
che, con il secondo motivo, lamenta che ingiustamente era stata disposta la confisca dei beni intestati alla moglie sul rilievo che non fosse stata dimostrata alcuna disponibilità reddituale da parte sua, senza nondimeno considerare che ciò non era avvenuto in quanto non le era stata consentita la possibilità di intervenire nel procedimento, perché mai citata;
e che tale omissione inficiasse la regolarità della decisione.
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione è privo di fondamento in quanto, con motivazione ineccepibile e puntuale, la Corte territoriale, nel rigettare identica eccezione proposta in appello, ha esaurientemente dato conto della ritenuta insussistenza dell'eccepita violazione del richiamato principio, che, notoriamente, è applicabile anche al procedimento di prevenzione, stante la sua natura giurisdizionale;
che, in particolare, sono stati specificamente indicati gli elementi di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli in precedenza delibati;
che, del pari, infondata è la seconda censura in quanto è pacifico insegnamento di questa Suprema Corte che il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone nello stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura;
con la conseguenza che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (cfr., da ultimo, Cass.sez. 6, 6.10.1999, n. 803);
che, nel caso di specie, in mancanza di prova di capacità reddituali da parte dello Spierto o della moglie, tali da consentire la titolarità dei beni colpiti dalla misura patrimoniale ed a fronte, comunque, di una vistosa sproporzione tra il valore dei beni posseduti ed il reddito dichiarato o l'attività lavorativa svolta, era certamente giustificato il sospetto dell'illecita provenienza degli stessi beni, la cui disponibilità da parte dello stesso proposto è stata, peraltro, legittimamente presunta, trattandosi di formale intestazione in capo al coniuge;
che il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente statuizione in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000