Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C.C. 67263 UFFICIO COPIE N IO Richiesta copia studio Z A R /18 dal Sig. U SOLE 24 ORE T 025 37/02 IS 6/4 per diritti € 1.55 G 2 E . R E il 2.8 FEB. 2002 D A MEDEL POPOLO ITALIA D O IL. CANCELLIERE E LC T TA N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E EN S 1 Oggetto A E 13 R S I T I R . A E N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T A J.v.a. M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G.N. 22465/99 Cron. 6184 Bel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Ud. 09/10/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta capia studio dal Sig. po SENT ENZA per diritti €1.55 28 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE LA ROSA LUIGI, in proprio, elettivamente domiciliato * in ROMA VIALE CARSO 9, presso il proprio studio;
ricorrente ун-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, ROMA, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 13/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/04/99; . N 1950 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 13/05/99 del 14 aprile 1999, qui con impugnata, pronunciando in secondo grado su vertenza insorta fra GI La RO, avvocato, e l'Ufficio i.v.a. di Roma a seguito di impugnative dal primo a suo tempo prodotte avversO avvisi di irrogazione sanzioni n. 840718 i.v.a 86 e n. 840719 i.v.a. 87, e confermando sullale statuizioni in prime cure dalla discussa vertenza rese provinciale di Roma con Commissione tributaria sentenza n. 711/13/97, appellata dal La RO, ha dato una decisione del seguente, testuale, tenore: FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Con atto del 15.9.1998 La RO GI appellava nei confronti del 1^ Ufficio IVA di Roma la 泚 decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto due ricorsi riuniti prodotti contro avvisi di irrogazione sanzioni n. 840718 IVA 1986 e N. 840719 IVA 1987. Resiste l'Ufficio SI OSSERVA L'appello del contribuente non può trovare accoglimento non essendo stati forniti in questa sede elementi tali da inficiare la decisione di 3 primo grado compiutamente motivata e condivisa da questa Commissione. Come rilevato in primo grado le sanzioni sono state legittimamente irrogate non avendo il obblighi contribuente ottemperato a specifici fiscali. Ne consegue la conferma della decisione di primo grado. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
tributaria regionale di Roma La Commissione conferma la decisione di primo grado. Spese compensate per questo grado di giudizio". GI La RO ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d'appello suindicata, non notificata. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 3 dicembre 1999, con controricorso 7 gennaio 2000.del MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, per quanto documentato dal suo una esposizione dei fatti di causatesto, reca sommaria ed incompleta, tale, in ogni caso, da non consentire l'individuazione dei contorni fattuali della situazione controversa e delle confliggenti ragioni fatte valere dalle parti nel processo (e nulla, al riguardo, è desumibile dall'articolazione dei motivi di impugnazione). Nel contesto dato, il ricorso medesimo Va ravvisato carente di un elemento che, a mente dell'art. 366, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., deve, a pena di inammissibilità, costituire parte integrante del suo contenuto, e, di conseguenza, a' termini, appunto, della norma citata, si rivela, e va dichiarato, inammissibile. Le spese vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 9 ottobre 2001. Il Relatore Il Presidente Manis Melli Suired. в госилац IL CANCELLIERE C1- Armaldo Casano REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 5 DEPOSITATO IN CANCEL TRA ESENTE DA TRIBUTARIA N. 131 TAB. ALL. B Oggi.
2.2 FEB. 2002 CANCELLI TERIA Amajaq Cesp A M