Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10338 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
E се 64237 N ITALIANA IO 86 Z /19 A , R /4 LICA T . IS 16 K . G - IA .R E B R .P R LL. D A A T L D A U E B. IB D E I T R S A T N SEN T E NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 S 13 I E IA A . R TE N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE TRIBUTARIA R. G. N. 8044.99 23081 Composta dai Magistrati: Cron. 1 0 338/ 03 Dott. GIOVANNI PAOLINI Dott. MICHELE D'ALONZO 1.03 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. OGGETTO: Irpef e CONSIGLIERE Dott. NINO FICO Ilor 1985 CONSIGLIERE accertamentoDott. CULTRERA MARIA ROSARIA ha pronunciato la seguente crite CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 64237 sul ricorso proposto da: "3 C" CENTRO CONVENIENZA CALZATURE DI ZZ TE E C. SNC. CORR. IN OTTAVA PRESA (VE) in persona del legale rappresentante pro tempore> ZZ TE in atti generalizzato, nonchè in persona dei soci ZZ RG, BR AN, SA AT in atti generalizzati, tutti rappresentati e difesi dagli avv. LORIS TOSI e GIULIANO BERRUTI per delega a margine del ricorso 肇 elett. dom. presso avv. Berruti in Roma via Bocca di Leone 78 ricorrenti
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro 776 tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avversO la sentenza n. 132.09.97 in data 10.12.97 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 4.3.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per i ricorrenti l'avv. GIUSEPPE MARINI per delega;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO NARDI, il quale ha chiesto l'accoglimento dell'undicesimo motivo del ricorso, rigetto degli altri dieci motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di 1. Finanza, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Portogruaro notificava alla snc. 3C - Centro Convenienza Calzature avviso di accertamento col quale determinava un maggior nנו reddito di impresa nella misura di lit. 131.004.000. La suddetta società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione 2. Tributaria di primo grado di Venezia, la quale lo accoglieva parzialmente, riducendo il reddito a lit. 126.167.837. Proponevano appello i contribuenti;
l'ufficio resisteva e chiedeva la conferma della decisione impugnata.
3. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia confermava la decisione di primo grado, così motivando: la percentuale di ricarico dichiarata (15%) è inferiore a quella mediamente praticata dalle aziende del settore;
tale percentuale contrasta con quella desumibile dagli sconti praticati e non consentirebbe alcune redditività all'impresa; i risultati economici dichiarati sono inadeguati rispetto alla struttura, ubicazione e forza lavoro impiegata nell'esercizio; La percentuale di ricarico medio del 50% appare congrua. Hanno proposto ricorso per Cassazione la snc. 30 ed i soci. Resiste 4. con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 comma 1 lett. 'd' del D. P.R. n. 600.73: le presunzioni su cui si fonda l'accertamento non possiedono i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Il motivo è infondato. Si premette che la Guardia di Finanza ha 6. ritenuto di poter disattendere le scritture contabili, avendo infedeltà consistita nell'acquisizione di merci 'alrilevato una nero' per lit.
3.223.800. Di qui il ricorso all'accertamento presuntivo, peraltro basato sul rilevamento analitico delle merci giacenti e del raffronto tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. La Guardia di Finanza ha perciò accertato un ricarico medic dell'80%, non ponderato L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ha ridotto la percentuale di ricarico al 55%, basandosi sulle sole calzature e la Commissione Tributaria di primo grado ha ulteriormente ridotto tale ricarico al 50%, in misura cioè ritenuta attendibile ed accettabile, siccome corrispondente alla c.d. media ponderata>. Appare evidente che un ricarico del 15%, come dichiarato, è irrisorio ed insufficiente a coprire i costi di esercizio, incompatibile con una politica degli sconti praticati in sede di vendita promozionale talchè il prezzo di vendita scenderebbe sotto quello di acquisto;
il tutto come accertato dalla Commissione Tributaria Regionale con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Disatteso il ricarico dichiarato, la ricostruzione della percentuale di ricarico effettiva è stata compiuta in via presuntiva, peraltro ineccepibilmente motivata, con riferimento a dati oggettivi: ubicazione dell'esercizio, superficie, utilizzo di due dipendenti e di un socio lavoratore.
7. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 comma 1 lett. 'd' del D. P.R. n. 600.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC: la divergenza tra ricarica applicata e quella media del settore è indimostrata. è infondato. Valgono le considerazioni a proposito del 8. Il motivo primo motivo;
la dimostrazione della percentuale applicata è contenuta nella sentenza di appello. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono ancora 9. violazione della stessa norma e difetto di motivazione, sotto il profilo che non è valida la presunzione di identità della percentuale di ricarico tra l'azienda considerata e quelle del settore. 10. Il motivo è infondato. Esso impinge nel fatto> come accertato dalla Commissione Tributaria Regionale con motivazione esauriente, immune da lacune о vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. 11. Con il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono ulteriormente violazione dell'art. 39 D. P. R. n. 600.73, sotto il determinazione della ricarica media profilo della mancata ponderata. 12. Il motivo è infondato. Esso attiene prevalentemente al fatto, come accertato dalla Commissione Tributaria Regionale. Peraltro, vale la pena di precisare che la Guardia di Finanza effettivamente procedeva alla determinazione del ricarico medio prendendo come base un esemplare di ciascuno degli articoli presenti nel negozio. Ne scaturiva un ricarico dell'80%. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette dapprima, la Commissione Tributaria di primo grado poi, hanno ristretto l'analisi alle sole calzature ed hanno corretto tale ricarico al 55% dapprima, al 50% poi, in tal modo adeguando sostanzialmente la percentuale di ricarica aritmetica e quella media ponderata. 13. Col quinti motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 39 comma 1 del D.P.R. n. 600.73, sotto il profilo dell'utilizzazione di presunzioni di secondo grado. 14. Il motivo è infondato. La percentuale di ricarico dichiarata nel settore è solo uno dei parametri sul quale si è basato il giudizio di merito, il quale ha posto capo alla percentuale di ricarico medio con procedimento logico basato su di una pluralità di elementi, talchè sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità. 15. Col sesto motivo, i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e decisivo dellacontraddittoria motivazione circa un punto controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : le affermazioni della Commissione Tributaria Regionale in ordine alla sostenibilità economica della politica di prezzo praticata> sono infondate. 16. Il motivo è inammissibile in quanto attinente al fatto. Invero, la Commissione Tributaria Regionale ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali con un ricarico del 15% non è possibile neppure coprire i costi di esercizio. 17. Col Settimo motivo, i ricorrenti deducono ancora difetto di motivazione in ordine alla localizzazione dell'esercizio, sito in una piccola frazione ed in posizione non favorevole. 18. Il motivo è infondato. Esso attiene al fatto e comunque la localizzazione dell'azienda non ha costituito se non uno dei motivi dell'accertamento. 19. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 del D. P. R. Π. 600.73, posto che non sussiste il presupposto dell'accertamento induttivo: il Tribunale di Venezia ha riconosciuto infondati i fatti. 20. Il motivo, a parte la sua novità, è infondato: la sentenza penale non fa stato nel processo tributario, dove vigono limitazioni della prova. Peraltro, il fatto stesso di denunciare un reddito irrisorio costituisce di per sè motivo sufficiente per procedere ad accertamento analitico-induttivo, come nella specie si è verificato. 21. Col nono motivo, i ricorrenti deducono violazione della norma da ultimo citata, per essere irrilevante il rapporto tra costo degli addetti e reddito dell'impresa. 22. Il motivo è inammissibile siccome inerente al fatto>. Rimane la considerazione che la forza lavoro si presume utilizzata per produrre ricavi e non per altri scopi. 23. Col decimo motivo, i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC perchè la società ' non ha omesso di rilasciare scontrini fiscali ai clienti, la sua contabilità è sempre stata regolare e tale profilo non è stato valutato. 24. Il motivo è inammissibile siccome attinente al fatto, sul quale i giudici di merito si sino espressi con motivazione esauriente, immune da lacune ° vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. 25. Con l'undicesimo motivo, i ricorrenti deducono la cessazione della materia del contendere, quanto alle sanzioni, essendosi avvalsi della sanatoria prevista dall'art. 25 comma 3 del Decreto Legislativo n. 472.97; essi esibiscono la documentazione relativa, la quale è ammissibile in questa sede in quanto idonea ad estinguere il procedimento. 26. Il motivo è fondato. Effettivamente le sanzioni risultano condonate> e pertanto la materia del contendere è cessata in parte qua>. 27. Il ricorso va pertanto rigettato quanto ai primi dieci motivi. Deve essere accolto il motivo 11; la materia del contendere è cessata quanto alla parte sanzionatoria, la sentenza impugnata va cassata -per la parte investita da tale motivo sanzioni ed il processo viene deciso nel merito con declaratoria di estinzione. 28. Giusti motivi, in relazione all'l'opinabilità della materia del contendere, al comportamento processuale delle parti ed alla parziale vittoria in Cassazione, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i primi dieci motivi del ricorso;
accoglie l'undicesimo e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata nel capo investito dal mezzo accolto;
decidendo nel merito, dichiara estinto il processo quanto alle sanzioni. Compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24 gennaio 2003. IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PAOLINI evenmi涨 IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT. VINCENZO DI NUBILA пиши DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 1 LUG. 2003Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio