Sentenza 13 ottobre 2003
Massime • 1
Il giudice civile nell'accertare, in un giudizio di risarcimento danni, l'esistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi con esclusione dell'ingiustizia del danno, non può escludere in assoluto l'esistenza della scriminante in presenza della fuga del soggetto nei cui confronti il pubblico ufficiale è tenuto ad adempiere al dovere d'ufficio, essendo necessario procedere alla valutazione delle modalità con cui la fuga è stata realizzata da valutare con il criterio della proporzione tra i contrapposti interessi.
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- 1. Sull'uso legittimo delle armiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
- 2. Uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia in caso di fugaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15271 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIGORINI 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CIERI, che lo difende unitamente all'avvocato LILIANA MARZOLLO, il primo con procura speciale del Dott. Notaio Gianluigi Giavi Padova 31 marzo 2003, REP. N. 30836; il secondo con delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- resistente -
avverso la sent. n. 1109/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Quarta Civile emessa il 28 febbraio 2001, depositata il 5 settembre 2001; RG. 161/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA AS, assumendo che era stato attinto con gravissime conseguenze lesive da un colpo di arma da fuoco esploso da una pattuglia di carabinieri composta da LI RC e TO EF contro l'autovettura, sulla quale si trovava, dopo che la stessa aveva forzato un posto di blocco, conveniva innanzi al tribunale di Venezia il ministero dell'interno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Nella contumacia del ministero il tribunale in composizione monocratica accoglieva la domanda, liquidando il danno in L. 1.034.632.000.
La corte di appello di Venezia perveniva ad opposta conclusione, considerando che, se pure si doveva condividere quanto affermato dal tribunale e, cioè, che nel quadro di un doveroso contemperamento degli interessi in gioco il tiro avrebbe dovuto essere ad altezza tale da evitare di mettere in pericolo le persone che occupavano l'autovettura, tuttavia la condotta del PA, il quale aveva esploso il colpo, costituiva esercizio di attività doverosa e mirava a respingere una resistenza. all'autorità, sicché era riconducibile all'esercizio di un diritto - dovere con esclusione dell'ingiustizia del danno;
che non era possibile ascrivere l'evento a colpa del PA, che si trovava in condizioni tali che non si poteva pretendere la normale precisione di tiro, "considerato che la raffica di mitra risulta essere stata sparata in un unico contesto nell'immediatezza della caduta del milite".
Il RA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non contiene una parte dedicata alla esposizione dei fatti, ma è ciononostante ammissibile in quanto la vicenda processuale si può ricostruire negli elementi indispensabili per decidere attraverso i motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 53 c.p.; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, non è ravvisabile uso legittimo delle armi con esclusione dell'ingiustizia del danno tutte le volte che, come nella specie, venga fatto fuoco contro chi senza opporre resistenza si dà alla fuga per sottrarsi all'arresto. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione;
in particolare addebita alla corte di merito di avere ritenuto la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 53 c.p. sulla base di una ricostruzione dei fatti resistita dalle risultanze probatorie e soprattutto senza considerare che i colpi sono stati esplosi ad altezza di uomo contro autovettura in corsa dal PA che, come da lui stesso dichiarato, non è affatto caduto a terra.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta interdipendenza, sono fondati nei limiti che risultano da quanto appresso.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale quando taluno si sottrae con la fuga ad un'intimazione o all'arresto l'uso delle armi non è legittimo perché la fuga non costituisce resistenza attiva.
La giurisprudenza più recente è orientata diversamente (Cass. pen., sez. 4^, 7 giugno 2000, Brancatelli, in Cass. pen. 2001, 2716). Muovendo dalla considerazione che nella descrizione della fattispecie la distinzione tra resistenza attiva e passiva non assume alcuna rilevanza, tale giurisprudenza utilizza il criterio della proporzione tra i contrapposti interessi come requisito implicito e canone immanente della fattispecie medesima con estensione, oltre che alla legittimità dell'uso dell'arma in sè, alla graduazione di esso, tenendo comunque presente che al p.u., il quale si trovi in situazione che imponga l'adempimento del dovere, non è riconosciuta - come invece nel caso della legittima difesa o della stato di necessità - un'opzione di rinuncia o di "commodus discessus". Conseguentemente la fuga non impedisce al p.u. di usare le armi tutte le volte che l'uso sia necessario, avuto riguardo al criterio di proporzionalità tra gli interessi in conflitto e precisamente tra il rischio di danno al fuggitivo ed a terzi, seppure per questi in diversa prospettiva, ed il contenuto del dovere di ufficio da adempiere.
In particolare, quando l'uso dell'arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi si deve ritenere che sussista la proporzione, ove per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura siano ragionevolmente prospettabili in aggiunta all'avvenuta commissione di reati, al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, rischi attuali per l'incolumità e la sicurezza di terzi;
verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell'uso dell'arma, rulla specifica forma prescelta dal p.u., non può farsi poi carico a quest'ultimo dell'evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all'ineludibile componente di rischio che l'uso dell'arma in sè comporta.
A questa giurisprudenza, condivisa da autorevole dottrina, aderisce il Collegio, ritenendo pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il solo fatto che l'autovettura ha proseguito la marcia e non l'ha arrestata al posto di blocco non vale di per sè ad escludere la legittimità dell'uso delle armi. Peraltro, la sentenza impugnata presenta le carenze motivazionali che le vengono addebitate in quanto ha ritenuto che il PA ha esploso i colpi di arma da fuoco da terra senza esaminare la deposizione dell'altro carabiniere, TO EF, riportata nel ricorso, dalla quale risulta che il PA "voltandosi indietro, faceva partire una raffica"; deposizione che incide direttamente sui punti che concernono la proporzionalità tra gli interessi in conflitto nella graduazione dell'uso dell'arma, con possibilità di esclusione della legittimità dell'uso stesso, e la valutazione del comportamento del p.u. sotto il profilo della diligenza e della perizia.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi: il terzo perché il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese del giudizio di primo grado in favore del ministero, ancorché lo stesso fosse contumace;
il quarto perché il ricorrente si duole della carente motivazione dell'ordinanza di sospensione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2003