Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso di autorità può concorrere formalmente con il reato di concussione, non operando il principio di specialità trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui un agente penitenziario aveva costretto due detenuti a commettere atti sessuali).
Commentario • 1
- 1. Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/11/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 02782
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 029009/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.L., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 21/02/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 22 luglio 2004 del Tribunale di Caltanissetta, la Corte di Appello della stessa città, con sentenza 21 febbraio 2006, ha ritenuto R.L. responsabile dei reati previsti dell'art. 81 cpv c.p., art. 609 bis c.p., artt. 317, 56 c.p., art. 609 bis c.p., artt. 56, 317 c.p., (per avere, nella qualità di agente penitenziario, mediante abuso di autorità derivatagli dal ruolo rivestito, costretto e tentato di costringere due detenuti P.S. e R.M. ad avere rapporti sessuali) e lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.
I Giudici hanno, innanzi tutto, fatto una esegesi della previsione di atti sessuali con abuso di autorità rilevando come il consenso prestato dalle vittime sia ininfluente perché viziato dalla posizione di soggezione delle stesse nei confronti dello imputato agente di Polizia.
Indi, hanno esaminato il racconto accusatorio delle parti lese e lo hanno ritenuto attendibile e credibile perché corroborato dalle dichiarazioni di testi sia pure indiretti e compatibile con la presenza del R. nel penitenziario. Inoltre ha rilevato la Corte non vi era alcun motivo di astio tra imputati e parti lese che giustificasse una accusa calunniosa ne' tale conclusione è prospettabile in relazione al rapporto conflittuale esistente di norma tra detenuti ed agenti;
il R. aveva atteggiamenti confidenziali con i carcerati (alcuni troppo confidenziali, anomali e spiegabili solo con la commissione di fatti delittuosi attinenti alla sfera sessuale).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la Corte di Appello ha aderito in maniera acritica alla tesi accusatoria già fatta propria dai primi Giudici senza tenere conto che l'accusa proveniva da soggetti inaffidabili e inclini al mendacio mentre l'imputato in tanti anni di servizio non aveva manifestato inclinazioni omosessuali;
- che le anomalie comportamentali del R. segnalate dai Giudici, non provano l'esistenza dei reati per cui è processo;
- che non sono stati valutati elementi a suo favore (quale la prova documentale che non era in servizio nel periodo di isolamento del P. nel quale sarebbero stati commessi i reati) e le discrasie, rilevate dalla difesa nelle dichiarazioni delle parti lese, non sono state confutate dai Giudici;
- che non è stata data risposta alla tesi difensiva sullo assorbimento del delitto di cui all'art. 317 c.p., in quello di cui all'art. 609 bis c.p.. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Prima di affrontare le censure del ricorrente, è appena il caso di ricordare come, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, la Corte di legittimità abbia un orizzonte circoscritto in quanto non deve estendere il suo esame ad una rinnovata ponderazione del materiale probatorio e della affidabilità dei dichiaranti, ma deve limitarsi a controllare la tenuta logica del provvedimento al suo vaglio.
In esito a questa circoscritta disamina, la Corte rileva come la sentenza, in relazione alla sussistenza dei reati per cui è processo, non presenti vizi di motivazione rilevabili in questa sede;
di conseguenza le censure del ricorrente, al limite della inammissibilità, non sono fondate.
Invero, i Giudici di merito, dopo una analitica ponderazione del completo materiale probatorio, hanno avuto cura di indicare gli elementi e gli argomenti dai quali hanno tratto il loro ragionevole convincimento sulla attendibilità delle parti lese. Tutte le censure ora allo esame di legittimità erano già state sottoposte alla attenzione della Corte territoriale ed hanno avuto nella sentenza in oggetto una puntuale e completa risposta. In particolare,la prospettazione difensiva circa un calunnioso mendacio ai danni dello imputato è stata ritenuta e correttamente priva di consistenza perché non confortata da alcune emergenza probatoria che la renda credibile;
la tesi della impossibilità, dedotta dalla imputato, di avere prestato servizio nel periodo in cui il P. era in isolamento è stata squalificata dalle dichiarazioni del direttore dell'istituto penitenziario;
lo spostamento, riferito da una parte lesa, della spia prima dello abuso sessuale (illogico secondo il ricorrente, perché l'apparecchio non era funzionante) è elemento del tutto marginale che non influisce sulla globale attendibilità dei dichiaranti.
Il pregresso comportamento anomalo del R. con i detenuti, verso i quali aveva un atteggiamento confidenziale e discutibile, e stato sopravalutato dalla Corte territoriale e non è certo prova dei fatti in oggetto, ma costituisce un segnale indicatore della personalità dello imputato;
tale comportamento è utilizzabile, ed è stato utilizzato, per disattendere la ipotesi di sentimenti di rancore delle parti lese nei confronti del R..
Infine, a siglare la veridicità degli accusatori, sussistono testimonianze indirette dei compagni di detenzione ai quali il P. ed il R. hanno subito riferito del comportamento tenuto dallo imputato;
tali dichiarazioni, pur de relato, hanno un significativo valore in quanto le parti lese non avevano motivo alcuno per mentire con i loro compagni.
Il Collegio rileva, anche se la questione non è coinvolta dai motivi di ricorso, che i fatti materiali integrano le ipotesi dei contestati delitti sessuali in quanto emerge dalle dichiarazioni delle parti lese che l'imputato, con un uso distorto dei poteri connessi alla sua qualifica autoritaria ed alla sua posizione di supremazia, ha costretto i detenuti a subire gli atti sessuali per cui è processo. In merito alla residua censura, la Corte non condivide la tesi del ricorrente sulla applicabilità dell'art. 15 c.p., perché non sussiste un rapporto di genere a specie fra le fattispecie astratte. Quando anche si accedesse alla tesi che l'espressione codicistica "stessa materia" si riferisca al medesimo fatto concreto, la specialità sarebbe reciproca o bilaterale;
l'art. 317 c.p., presenta l'elemento specializzante della qualità del soggetto attivo e l'art. 609 bis c.p., quello dello oggetto materiale della condotta.
Nè la problematica può essere risolta facendo riferimento al principio della consunzione che, pur non previsto dal codice, è stato utilizzato da questa Corte per impedire che sia attribuito due volte allo stesso agente un accadimento che può essere considerato unitariamente dal punto di vista penale.
Il principio di consunzione non è invocabile nella ipotesi in esame ove nessuno dei due delitti esaurisce il disvalore giuridico della condotta, ma entrambi devono trovare concreta applicazione trattandosi di concorso formale eterogeneo di disposizioni incriminatrici.
Il fatto presenta una complessità di elementi che sono rapportabili in modo disgiunto sia alla fattispecie di concussione sia a quella della violenza sessuale: l'imputato con la sua condotta, pur unitaria, ha leso due diversi beni giuridici, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, cioè, il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008