CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2023, n. 38666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38666 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38666 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a IC SI, in relazione alla condanna, emessa dal medesimo Tribunale in data 22 settembre 2009, diventa irrevocabile il 26 dicembre 2009, per inadempimento della condizione cui era subordinata la condizione avendo il condannato commesso altro reato punito con pena non inferiore ad anni due di reclusione, nei cinque anni successivi e essendo allo stesso già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alle sentenze. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, avv. M. Caiafa, denunciando vizio di motivazione. L'originaria richiesta di revoca della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente aveva ad oggetto la sospensione condizionale per inadempimento della condizione (demolizione delle opere abusive) cui la stessa era stata condizionata. Invece il Giudice dell'esecuzione, evidentemente per mero errore dovuto all'uso del cd. "copia e incolla" di precedente provvedimento, quale tecnica di redazione dell'ordinanza, ha revocato la sospensione condizionale per avere SI riportato condanna, nei cinque anni successivi alla pronuncia divenuta irrevocabile in data 26 dicembre 2009. Si sostiene che, invece, la ricorrente, in quel margine temporale, non ha riportato condanna, risultando la seconda sentenza relativa a fatto commesso nel 2016, per il quale è intervenuta condanna nel 2019, dunque successivo rispetto ai cinque anni dall'irrevocabilità di precedente condanna. Si lamenta, dunque, l'omessa motivazione e, comunque, la contraddittorietà della stessa perché non sono illustrate le ragioni del decisum. 3.11 Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2.11 provvedimento impugnato revoca la sospensione condizionale della pena concessa all'imputata c n sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 22 settembre 2009, diventa irrevocabile il 26 dicembre 2009, per inadempimento della condizione cui era subordinata la condizione, ma indicando, a fronte di tale 2 generica affermazione, che IC SI ha commesso altro delitto nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima condanna a pena sospesa, fatto punito con pena detentiva non inferiore a due anni. 2.1.Detta motivazione non espone compiutamente le ragioni per le quali, a fronte dell'originaria richiesta del Pubblico ministero diretta ad accertare l'avvenuta demolizione delle opere abusive, condizione cui era subordinato il beneficio concesso in sede di cognizione con la sentenza in esecuzione (cfr. richieste dell'Ufficio esecuzione della Procura, del 5 settembre 2011 e del 7 ottobre 2013 dirette al Comando della Polizia Municipale di Napoli in atti) si sia acclarata la mancata attuazione, da parte della condannata, della prescrizione (demolizione delle opere e rimessione in pristino entro il termine di mesi sei) cui era stato subordinato il benefici. 2.2.A ciò si aggiunga che l'esame del certificato penale in atti (risalente al 2015, quindi precedente rispetto al fatto che il difensore indica come intervenuto oltre il quinquennio) attesta che, dopo la condanna in esecuzione, divenuta irrevocabile in data 26 dicembre 2009, è intervenuta pronuncia di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, per reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale, per fatto accertato il 27 marzo 2012, pronuncia divenuta definitiva in data il 10 aprile 2012. 3.0rbene la Corte rileva che il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte;
ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione/ che sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, Fortini, Rv. 235794; Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430, fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione con la quale era stato revocato il beneficio a seguito di richiesta del pubblico ministero volta alla mera verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen). Sul punto, si osserva che la richiesta di intervento che pubblico ministero, interessato e difensore rivolgono al Giudice dell'esecuzione, in quanto diretta ad ottenere una decisione, deve avere ad oggetto immediato una precisa questione e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi. Sicché è stata considerata generica e irrituale la domanda del Pubblico ministero qualora si limiti a richiedere ai Giudice dell'esecuzione, in relazione ad una sentenza di condanna con beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di particolari obblighi, di accertare l'avvenuto 3 assolvimento di questi ultimi, sollecitando per il caso di accertato inadempimento la revoca del beneficio. Ciò, in quanto si è reputato trattarsi di domanda generica e soltanto eventuale o esplorativa (Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, De Vita, Rv. 198012). Orbene il Collegio osserva che, nel caso in esame, è certo che il pubblico ministero si sia, in origine, attivato per la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., mentre non risulta esposto nel provvedimento censurato, l'esito di detta verifica, né sono illustrate le specifiche richieste che l'Ufficio di Procura abbia specificamente promosso attraverso l'incidente di esecuzione, all'esito dei detti accertamenti. Né siffatta attitudine introduttiva è spiegata, con la motivazione, dal Giudice dell'esecuzione il quale, invero, a fronte di incidente reputato, evidentemente, ammissibile, pur se diretto a verificare l'inadempimento della prescrizione cui la sospensione condizionale era stata subordinata, senza dare alcun conto dell'esito di tale verifica, sia giunto alla (diversa) conclusione di revocare, comunque, il beneficio della sospensione condizionale, per altre ragioni che, alla stregua della motivazione offerta, non risultano oggetto di specifica domanda. 2.Si impone, pertanto, come richiesto anche dal Sostituto Procuratore generale, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza perché sia colmato il rilevato difetto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38666 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a IC SI, in relazione alla condanna, emessa dal medesimo Tribunale in data 22 settembre 2009, diventa irrevocabile il 26 dicembre 2009, per inadempimento della condizione cui era subordinata la condizione avendo il condannato commesso altro reato punito con pena non inferiore ad anni due di reclusione, nei cinque anni successivi e essendo allo stesso già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alle sentenze. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, avv. M. Caiafa, denunciando vizio di motivazione. L'originaria richiesta di revoca della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente aveva ad oggetto la sospensione condizionale per inadempimento della condizione (demolizione delle opere abusive) cui la stessa era stata condizionata. Invece il Giudice dell'esecuzione, evidentemente per mero errore dovuto all'uso del cd. "copia e incolla" di precedente provvedimento, quale tecnica di redazione dell'ordinanza, ha revocato la sospensione condizionale per avere SI riportato condanna, nei cinque anni successivi alla pronuncia divenuta irrevocabile in data 26 dicembre 2009. Si sostiene che, invece, la ricorrente, in quel margine temporale, non ha riportato condanna, risultando la seconda sentenza relativa a fatto commesso nel 2016, per il quale è intervenuta condanna nel 2019, dunque successivo rispetto ai cinque anni dall'irrevocabilità di precedente condanna. Si lamenta, dunque, l'omessa motivazione e, comunque, la contraddittorietà della stessa perché non sono illustrate le ragioni del decisum. 3.11 Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2.11 provvedimento impugnato revoca la sospensione condizionale della pena concessa all'imputata c n sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 22 settembre 2009, diventa irrevocabile il 26 dicembre 2009, per inadempimento della condizione cui era subordinata la condizione, ma indicando, a fronte di tale 2 generica affermazione, che IC SI ha commesso altro delitto nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima condanna a pena sospesa, fatto punito con pena detentiva non inferiore a due anni. 2.1.Detta motivazione non espone compiutamente le ragioni per le quali, a fronte dell'originaria richiesta del Pubblico ministero diretta ad accertare l'avvenuta demolizione delle opere abusive, condizione cui era subordinato il beneficio concesso in sede di cognizione con la sentenza in esecuzione (cfr. richieste dell'Ufficio esecuzione della Procura, del 5 settembre 2011 e del 7 ottobre 2013 dirette al Comando della Polizia Municipale di Napoli in atti) si sia acclarata la mancata attuazione, da parte della condannata, della prescrizione (demolizione delle opere e rimessione in pristino entro il termine di mesi sei) cui era stato subordinato il benefici. 2.2.A ciò si aggiunga che l'esame del certificato penale in atti (risalente al 2015, quindi precedente rispetto al fatto che il difensore indica come intervenuto oltre il quinquennio) attesta che, dopo la condanna in esecuzione, divenuta irrevocabile in data 26 dicembre 2009, è intervenuta pronuncia di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, per reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale, per fatto accertato il 27 marzo 2012, pronuncia divenuta definitiva in data il 10 aprile 2012. 3.0rbene la Corte rileva che il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte;
ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione/ che sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, Fortini, Rv. 235794; Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430, fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione con la quale era stato revocato il beneficio a seguito di richiesta del pubblico ministero volta alla mera verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen). Sul punto, si osserva che la richiesta di intervento che pubblico ministero, interessato e difensore rivolgono al Giudice dell'esecuzione, in quanto diretta ad ottenere una decisione, deve avere ad oggetto immediato una precisa questione e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi. Sicché è stata considerata generica e irrituale la domanda del Pubblico ministero qualora si limiti a richiedere ai Giudice dell'esecuzione, in relazione ad una sentenza di condanna con beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di particolari obblighi, di accertare l'avvenuto 3 assolvimento di questi ultimi, sollecitando per il caso di accertato inadempimento la revoca del beneficio. Ciò, in quanto si è reputato trattarsi di domanda generica e soltanto eventuale o esplorativa (Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, De Vita, Rv. 198012). Orbene il Collegio osserva che, nel caso in esame, è certo che il pubblico ministero si sia, in origine, attivato per la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., mentre non risulta esposto nel provvedimento censurato, l'esito di detta verifica, né sono illustrate le specifiche richieste che l'Ufficio di Procura abbia specificamente promosso attraverso l'incidente di esecuzione, all'esito dei detti accertamenti. Né siffatta attitudine introduttiva è spiegata, con la motivazione, dal Giudice dell'esecuzione il quale, invero, a fronte di incidente reputato, evidentemente, ammissibile, pur se diretto a verificare l'inadempimento della prescrizione cui la sospensione condizionale era stata subordinata, senza dare alcun conto dell'esito di tale verifica, sia giunto alla (diversa) conclusione di revocare, comunque, il beneficio della sospensione condizionale, per altre ragioni che, alla stregua della motivazione offerta, non risultano oggetto di specifica domanda. 2.Si impone, pertanto, come richiesto anche dal Sostituto Procuratore generale, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza perché sia colmato il rilevato difetto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore 4