Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2001, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 • CC 9 ح O . 1 I / Z N م 4 A / O 6 R B 2 T UBBLICA ITALIANA . . S L I R . L 031 26/01 G T P . A E U D . R R B I L R E A A T T D D A S I E N Oggetto T R E . E N ! N E SEZIONE TRIBUTARIA A S E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14176/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente- 5633/99 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.6518 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 21/06/00 Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNABALE CESIDIO, BERNABALE FERNANDO, TERRA NINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li FRANCESCO, difende unitamente all'avvocato BRASCHI giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, ER AR IA;
w intimati e sul 2° ricorso n° 05633/99 proposto da: ER AR IA, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIALE OPITA OPPIO 65, presso lo studio dell'avvocato 1215 1 GARGIULO CARLO, che lo difende, giusta delega a margine;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MIN FINANZE, TERRA NINO, BERNABALE FERNANDO, BERNABALE CESIDIO;
intimati Commissione avversO la decisione n. 761/98 della tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
- udito per i ricorrenti, gli Avvocati BRASCHI e GARGIULO, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione (previa riunione). 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1983 SI LE, NA LE IN ER hanno venduto a Maria IA BA e un terreno per il quale l'ufficio del registro ha formulato accertamento di maggior valore, elevando il valore da lire 15.000.000 a lire 245.000.000, ivi comprese lire 180.000.000 per una accessione. La Commissione Tributaria di primo grado ha contribuenti, mentre la accolto il ricorso dei Tributaria di secondo grado, su Commissione impugnazione dell'ufficio, ha determinato il valore in Lire 170.000.000, ivi comprese Lire 130.000.000 per l'accessione. La Commissione Tributaria Centrale, adita dai contribuenti, ha confermato la decisione. Hanno proposto separati ricorsi, iscritti ai numeri 14176/98 e 5633/99, i venditori e la compratrice. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase del giudizio. I venditori hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto i ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. I venditori con il primo motivo hanno dedotto 3 人 violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 del d.p.r. n. 643/72, modificato dagli artt. 1 e 3 del d.p.r. n. 914/77 sostenendo un difetto di motivazione dell'accertamento redatto su modulo prestampato. La stessa doglianza ha dedotto la compratrice, pur ammettendo che nell'avviso di accertamento l'ufficio ha fatto riferimento ad un sopralluogo dell'Ute. Ritiene la Corte che la doglianza -- inammissibile poiché con essa non è stato fatto valere un vizio della sentenza impugnata, ma un vizio proprio dell'atto di accertamento. Va comunque rilevato che dalla lettura della decisione impugnata è emerso come la Commissione Tributaria di secondo grado ha valutato sussistenti nell'atto di accertamento gli elementi essenziali per porre in grado i contribuenti di articolare le loro difese e come sulla base della stima dell'Ute sia stato possibile esprimere il valore dei beni, considerandone la consistenza e le caratteristiche, per cui in ogni caso il problema della motivazione dell'accertamento ha trovato idonea valutazione nella sede di merito. Con il secondo motivo i ricorrenti venditori hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 del d.p.r. n. 634, modificato dagli artt. 1 e 3 del d.p.r. n. 914/77 (art. 360, n. 3 c.p.c.), sostenendo l'insufficienza della motivazione dell'accertamento basato sulla perizia Ute, nonché omessa motivazione in ordine all'idoneità della perizia dell'Ute di Roma 28 marzo 1985 a comprovare il valore dell'immobile (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche la ricorrente venditrice ha dedotto omessa, einsufficiente della sentenzacontraddittoria motivazione impugnata. Ritiene la Corte che è un dato ormai pacifico quello secondo il quale le decisioni della essereCommissione Tributaria Centrale possono impugnate soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per cui il motivo formulato da entrambi i ricorrenti relativo ad un preteso vizio della motivazione della decisione impugnata va dichiarato inammissibile. Anche il motivo formulato dai ricorrenti venditori in ordine ad una insufficienza della motivazione dell'accertamento è inammissibile poiché con esso non si è dedotto un vizio della decisione impugnata, ma un vizio proprio dell'atto di accertamento. h 5 In tale situazione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 21.6.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Relatore Il Presidente. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA IONE Oggi ->3 MAR. 2001 Z A P IL CANCELLIERE C1 হ S A C OsvaldoAscanio E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 I A - / 6 R R B 2 T A . . S I L R T . L G P U . A E B D . R I B L R E A A A D T T D I I 1 S R 3 E N 1 E T E S T . N I E N A A S E M