Sentenza 25 maggio 2007
Massime • 2
In tema di imposta di consumo, la proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 90 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, produce un effetto interruttivo della prescrizione con carattere permanente fino al momento in cui la decisione del prefetto diventa definitiva; a tal fine, peraltro, non assume alcun rilievo l'inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all'Amministrazione dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto tale evento non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma produce effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento originario, senza però escludere il potere-dovere dell'autorità investita di intervenire con una determinazione esplicita.
L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2007, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2007 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI D REPUBBLICA ITALIANA N° 131 TA MATERIA RK 26/4/86 TRIB LL.B - N. 5 ggeno IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TRIBUTI-IMPOSTA DI SEZIONE TRIBUTARIA CONSUMO-OPPOSIZIONE A PRECETTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 12263-0 7 1 5 dott. Ugo Riggio Presidente R.G.N.10347/01 dott. Franceso Ruggiero Consigliere Cron. 12263 dott. Giuseppe Napoletano Consigliere rel. Rep. dott. Onofrio Fittipadi Consigliere Ud. 27/3/07 dott. Massimo Scuffi Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da SO LU GI, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine, dall'Avv.to Angelo Bruno, ed elett.te domiciliato in Roma alla Piazza 951 M Prati degli Strozzi, n. 26 int. 8 presso l'avv.to Giancarlo Costa -ricorrente- .
contro
COMUNE DEI RAGUSA, in persona del suo legale rapp.te p.t. -intimato- 1 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 698/00 pubblicata il 27/10/00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/3/07 dal Consigliere relatore dott. Giuseppe Napoletano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso ' per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TI Luigei conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Ragusa, il Comune di Ragusa proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 12/8/89 con il quale detto Comune gli aveva intimato il pagamento della somma di £ 3.581.239 per omesso dell'imposta di consumo su materiali diversamento costruzione in forza di due ingiunzioni emesse il 19/9/84 deducendo l'avvenuto pagamento del l'imposta e l'intervenuta prescrizione per decorso del termine previsto dall'art. 48 RD 1175/1931. L'adito Pretore in accoglimento dell'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, d'incompetenza funzionale, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Ragusa che con sentenza del 4/7/97, ritenendo fondata 2 l'eccezione di prescrizione, dichiarava la nullità del precetto. La Corte di Appello di Catania, su impugnazione del Comune, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sent enza appellata, rigettava l'opposizione a precetto. I giudici di appello, ritenuto interrotto il termine di prescrizione in considerazione del ricorso presentato dal TI avverso l'avviso di accertamento, assumevano che sole dalla data in cui l'accertamento era divenuto definitivo a seguito del rigetto da parte del Prefetto del predetto rico rso, il termine triennale di prescrizione era iniziato a decorrere con la conseguenza che alla data delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento emesse nel 1984 detto termine поп era ancora decorso, a nulla rilevando, che tra detta notifica e quella del successivo precetto fosse trascorso un termine superiore a tre anni, attenendo questo alla fase esecutiva soggetta al termi ne decennale di prescrizione ex art. 2953 CC., e che non si fosse direttamente proceduto al pignoramento in base all'ingiunzione già notificata essendo prevista ex art. RD 639/1910 l'emissione del precetto solo per9 l'esecuzione mobiliare imponendo l 'art. 17 del detto RD la notificazione del precetto per l'esecuzione 3 sugli immobili, non trovando tra l'altro riscontro l'asserito avvenuto pagamento del tributo. Avverso tale sentenza il TI con atto notificato in data 5/4/2001 proponeva ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motiv o di censura, illustrato da memoria. Parte intimata non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso TI UI, deducendo violazione dell'art. 2953 CC, violazione degli artt. 1,2,3,e 4 Legge 639/1910 e dell'art. 48 RD 1175/1931 e 6 DPR 1199/71, assume: a) che l'ingiunzione fiscale ha лу natura giuridica di atto amministrativo ed è quindi insuscettibile di acquisire efficacia di giudicato per cui "non si vede dove la sentenza impugnata appigli l'asserzione per cui essendo l'accertamento divenuto definitivo si applichi l'art. 2953 сс e quindi la prescrizione decennale"; b) l'accertamento è un atto amministrativo e quindi al pari dell'ingiunzione fiscale non è suscettibile di passare in giudicato;
c) la prescrizione di cui all'art. 48 RD 1175/1931 riguarda il credito della P.A. e quindi è riferita anche all'azione esecutiva rivolta al recupero del credito e pertanto non trova fondamento l'asserzione della sentenza per cui la successiva azione esecutiva 4 non può ritenersi anch'essa soggetta al termine triennale ma soggiace all'ordinario termine decennale;
; d) il giudicato può essere solo giudiziale e tale qualità non può avere un atto amministrativo e come tale non può divenire cosa giudicata ai sensi dell'art. 2953 cc che comunque non trova applicazione nel caso di sentenze dichiarative di mero accertamento e costitutive e quindi mai si potrebbe applicare all'avviso di accertamento;
e) che alla data del 12/6/89 di notifica dell'atto di precetto era decorso il termine triennale e decennale di prescrizione decorrendo questa non dalla data del 1984 di decisione del Prefetto, ma da quella di 90 giorni dall'inoltro avvenuto il 28/4/71 del ricorso al medesimo essendosi formato al riguardo, ex art. 6 DPR 1175/71, il silenzio rifiuto. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero secondo la giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte l'inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 all'Amministrazione per la decisione sul ricorso gerarchico, non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma esplica effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso 5 giurisdizionale avverso il provvedimento originario, avendo il limitato effetto di abilitare colui, che è inutilmente insorto gerarchicamente, all'immediata proposizione del ricorso giurisdizionale straordinario contro il provvedimento di base, ma, al tempo stesso, di conservare all'autorità investita dal ricorso il potere dovere di intervenire con una determinazione esplicita ( Cass. 3103/98 e 7207/98). E quindi corretta in diritto la sentenza impugnata che ha riconosciuto alla proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 90 R.D. 1175/1931, effetto interruttivo con carattere peraltro permanente e cioè sospensivo del corso della prescrizione, fino alla decisione del Prefetto divenuta definitiva ( decreti del 27/1/84 e 21/2/84) ed ha conseguentemente ritenuto in riferimento alle ingiunzioni di pagament of ener ne of notificate rispettivamente il 31/10/84 e 1'8/1/1985, non decorso il termine di cui all'art. 48, 1° comma RD 1175/1931 cit. Non è invece corretta in diritto la sentenza di appello in punto di affermata applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. all'ingiunzione fiscale. Questa Corte, infatti, ha accolto, come ribadito nella sentenza n.8335/03, la teoria della natura amministrativa dell'ingiunzione e rifiutato quella della natura giurisdizionale di essa, secondo la quale l'ordine di pagamento si configura come domanda rivolta al giudice ed il visto di questo assume la funzione di accertamento che rende esecutivo il credito. на, pertanto, ritenuto che l'ingiunzione fiscale espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a. e ha natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (ex plurimis Cass. 3.4.1997, n. 2894). La decorrenza del termine stabilito per proporre opposizione produce decadenza;
da essa non derivano, tuttavia, effetti di natura processuale, bensì l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (Cass. 27.2.1996, n. 1527), qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato (Cass. 15.6.2000, n. 8162). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale giurisprudenza e quindi si deve escludere che l'ingiunzione fiscale sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato (Cass. 7.5.1981, n. 2965). Sotto tale profilo pertanto la sentenza impugnata non è corretta in diritto. Tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi devono considerarsi assorbiti. 7 Conseguentemente la sentenza impugnata, per le considerazioni esposte, va cassata e, поп essendo necessario alcun ulteriore accertamento, decidendosi nel merito, va rigettato l'appello del Comune. Avuto riguardo all'esito contrastante del giudizio di ed alla natura dei profili sostanziali merito e processuali della controversia stimasi compensare tra le parti le spese del giudizio di appello е di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito E N rigetta l'appello del Comune e compensa tra le parti le O A I I Z 5 R A . 6 R 8 A N / T spese del giudizio di appello e di legittimità. T 4 S / I U 6 B G B 2 E I . . R L Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 R R L T A P . A D D . E A L L T I marzo 2007. E A N R T D E E S I 1 T E S 3 A Il Presidente N 1 E M ° S N I A Dott. Ugo Riggio Il Consigliere estensore Dott. Giuseppe Napoletano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL.
2.5.MAG.2007 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo До биль