Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
OLO ITALIAN0 5 3 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LICASS LIONE LA CORTE SU Oggetto INTERPRETAZIONE DEL SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRATTO - CANONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12410/00 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Cron. 112800 Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. 1376 Ud. 05/11/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV PE OL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l'avvocato ALBERTO ROMANO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO AV PE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE SRL, in persona del C.G. rappresentante pro tempore, elettivamente legale 91, pressodomiciliata in ROMA VIALE DEL CARAVAGGIO l'avvocato GUIDO PETRINI, che la rappresenta e difende2002 1987 unitamente all'avvocato GIOVANNI COSENTINO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2760/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 7 ottobre 1996 il Prof. LO AV PE premesso che il 14 febbraio 1994 aveva stipulato con la C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l. un con- tratto con il quale si era obbligato, in qualità di co- ordinatore scientifico con funzioni direttive, а pre- stare la propria opera per la pubblicazione della rivi- sta "Professione Sanità Pubblica e Medicina Pratica" per l'anno 1994, che per la prestazione veniva pattuito un compenso di L.
4.000.000 per numero della rivista e che erano stati pubblicati i previsti dieci numeri per l'anno 1994, che aveva ricevuto per la propria presta- zione il pagamento di complessive Lire 20.000.000 chie- deva ingiungersi alla C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l. il pagamento della residua somma di Lire 2 20.000.000 oltre agli interessi e competenze legali. Il richiesto decreto ingiuntivo veniva emesso il 9 ottobre 1996 dal Pretore di Torino e veniva notificato il 31 ottobre 1996. Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 1996, la C.G. Edizioni Medico Scientifiche srl propone- va opposizione avverso il concesso decreto ingiuntivo: sosteneva la società opponente che con accettazione scritta in data 3 maggio 1994 il Prof. AV PE aveva aderito alla proposta, meglio definita come let- tera accordo, del 14 febbraio 1994, di assumere il CO- ordinamento scientifico della rivista;
affermava che erano stati pubblicati complessivamente sette fascicoli della rivista, tre dei quali (fascicoli n. 2/3, 7/8 e 9/10), per ragioni commerciali contraddistinti da una doppia numerazione, e che era stata corrisposta al Prof. AV PE la complessiva somma di Lire 24.000.000, al lordo delle ritenute di legge, in rela- zione all'attività di collaborazione e direzione scien- tifica effettivamente svolta per sei fascicoli. Soste- neva, infatti, l'opponente che nessun corrispettivo era dovuto per il primo fascicolo della rivista, con rife- rimento al quale il AV PE non aveva svolto l'attività prevista dal contratto, essendo stato tale fascicolo approntato e consegnato alla tipografia per 3 la stampa già in data 31 marzo 1994, cioè anteriormente al 3 maggio, data in cui il AV PE aveva accet- tato la proposta contrattuale formulata dalla società. L'adito Pretore, revocato il decreto, condannava comunque l'opponente a pagare al AV PE la somma di L. 16.000.000. Ma questa statuizione veniva poi rinformata, su gravame della società, dal Tribunale di Torino. Secondo il quale "aveva errato il primo giudice opinando, per il solo fatto che nel documento contrattuale era stata usata la parola "numero” e non fascicolo, che era dovu- to un compenso di L.
4.000.000 per numero e non per fa- scicolo, e, per il solo fatto che il nome del AV PE figurasse sul n. 1 della rivista, che il AV PE aveva diritto al compenso anche per tale fascico- lo". Contro quest'ultima sentenza , depositata il 24 aprile 1999, il AV PE ricorre ora per cassazio- ne. resiste la società C.G. Edizioni Medico Scientifi- che r.
1. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con i primi due motivi del ricorso che per la possono congiuntamente esaminarsi loro connessione, denunciando violazione degli artt. il AV PE, 1199, 1362 ss. cod. civ. e vizi di motivazione, sostan- 4 zialmente lamenta che dalla circostanza che egli si sia ricevuto ed abbia formato i prospetti di liquidazione provenienti dalla società, senza denunciare la non cor- rispondenza tra quanto così erogatogli e quanto asseri- tamente spettantagli, erroneamente il Tribunale abbia desunto una sua "volontà di rinunzia" all'integrale pa- gamento di quanto pattuito (non potendo alcuna inten- zione abdicativa ricollegarsi a meri atti di quietan- za); e del pari erroneamente ne abbia tratto elementi per l'interpretazione del contratto, costituendo il comportamento delle parti, successivo alla stipula del negozio, canone ermeneutico "secondario" non utilizza- bile per ricostruire una volontà dei contraenti di se- gno contrario a quella emergente dall'univoco tenore letterale dell'atto sul punto del riferimento del pat- tuito compenso di L.
4.000.000 per ciascun "numero" e non per ciascun "fascicolo" della Rivista. 2 Nessuna di tali censure è però fondata. Quanto alla prima perchè, contrariamente all'avverso assunto, il Tribunale non ha ipotizzato al- M cuna "rinunzia" del AV PE al pagamento di somme (in tesi) spettantigli, ma più semplicemente e linear- mente ha desunto, dal successivo comportamento tenuto nella fase di esecuzione del contratto, che le parti convenuto che il pagamento della predetta som-avessero 5 ma di L.
4.000.000 fosse inteso "a fascicolo" e non "a numero" della Rivista. E, quanto alla seconda doglianza, perchè in linea prioritario, principio, il carattere, pur di dell'elemento letterale non va inteso (come si preten- de) in senso assoluto, una volta che l'art. 1362 c.c. (di cui a torto si denuncia la violazione), richiamando la 31'comune intenzione delle parti", impone per indivi- duarla, di estendere l'indagine, appunto, al anche poste-"comportamento complessivo [delle stesse] riore alla conclusione del contratto" (cfr nn. 2058/90; 12758/93; 1541/00, per tutte). E perchè poi, comunque, in punto di valutazione di merito, il Tribunale ha -con esaustiva ed ineccepibile - ritenuto che, nel testo dell'accordo, il motivazione "numero" fosse usato come sinonimo di termine "fascicolo", superando ogni residua ambiguità del ter- mine stesso (non quindi univoco) anche alla luce della ulteriore considerazione che "i numeri delle pagine e degli articoli contenuti nei fascicoli contrassegnati con numero doppio risulta [va] no non superiori, anzi ad- dirittura inferiori a quelli dei fascicoli contrasse- gnati da un numero singolo".
3. Del pari destituita di giuridico fondamento anche la denuncia di omessa e/o insufficiente motiva- 6 zione formulata con il residuo terzo mezzo della impu- gnazione relativamente alla denegata spettanza di com- penso per il primo numero della Rivista. Al riguardo lamenta, infatti, il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che nella stessa prima pagina di quel numero il suo nome già figurasse come "coordinatore" e che il prospetto di liquidazone del novembre 1994 facesse riferimento ai "numeri 1, 2, 3" e quindi anche al n. 1 in discussione. Ma il Tribunale ha ritenuto prevalenti su tali in- dicazioni formali la circostanza che il AV non avesse in concreto svolto, con riferimento a tale nume- ro della Rivista, l'attività professionale prevista dal contratto (come neppure ex avderso contestato). E tale accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, correttamente, dunque, risulta po- sto a base del diniego di compenso in relazione al nu- mero stesso.
4. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in euro 1.630,00 di cui euro 1.500,00 per onorari. 7 Roma, 5 novembre 2002. Il Consigliere estensore (Mario Rosari Marelli) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2 APR. 2003 il IL CANCELLARE 8 Il Presidente (Antonio Saggio) Любий гур IL CANCELLIERE Somendro Marzalup