Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 8668
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Sentenza 12 gennaio 2007

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Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 8668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8668
    Data del deposito : 12 gennaio 2007

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