Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 9, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) a carico di soggetto il quale, privo di titolo abilitante alla guida di autoveicoli in conseguenza della sottoposizione alla suddetta misura, abbia guidato un'autovettura non coperta, peraltro, da assicurazione per la responsabilità civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 29219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29219 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 858
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013192/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL GI N. IL 19/02/1969;
avverso SENTENZA del 13/01/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/1/2005 (dep. il 25/1/2005) la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza 4/12/2003 del Tribunale di Cosenza che aveva condannato NC LL alla pena di mesi tre di arresto quale responsabile del reato di cui all'art. 9 L. 1423/56, per avere violato gli obblighi imposti con il decreto di applicazione della misura di prevenzione, guidando una autovettura senza copertura assicurativa e senza essere munito di valida abilitazione alla guida, dando altresì adito a sospetti con il suo comportamento. La Corte di merito ha ritenuto, dissentendo da quanto sostenuto nell'atto di appello, che pur non integrando il comportamento tenuto dal sottoposto alla misura di prevenzione fatti penalmente rilevanti, la violazione degli obblighi imposti e l'incapacità del LL di sottostare alle limitazioni strettamente connaturate con la misura di prevenzione costituissero certamente inosservanza di precetto di legge di autonomo e specifico rilievo e che, quindi, integrassero il reato ascritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 28/2/2005, deducendo la manifesta illogicità della motivazione posto che, non ogni violazione di legge dando luogo alla commissione del reato addebitato, si sarebbe dovuto tenere conto - alfine di valutarne la sussistenza - solo di quei comportamenti in contrasto con le finalità di controllo poste a base della misura di prevenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, avendo la Corte di Catanzaro fatto esatta applicazione - con completa e logica motivazione - delle norme di cui agli artt. 5 e 9 L. 1453/56 delle quali si denunzia la violazione.
Da un canto, infatti, il LL era stato privato della abilitazione alla guida proprio a seguito della sua sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S., sicché l'uso della autovettura rappresentava proprio la diretta sottrazione agli obblighi impostigli dal decreto di applicazione della misura (cfr. Cass., 1^ sez., sent. 10/12/2003 ric. Venosa). Dall'altro canto, il fatto che tanto il precetto in discorso quanto quello afferente l'obbligo di apprestare copertura assicurativa alla vettura posta in circolazione siano assistiti da sole sanzioni amministrative per il caso di inosservanza è dato che non rende il contravventore immune dalla sanzione di cui al cit. art. 9, posto che l'osservanza dei relativi precetti, ancorché non presidiati da sanzione penale, costituisce indubitabile oggetto della specifica prescrizione imposta di osservare le leggi, atteso che la conduzione di vettura in assenza della abilitazione alla guida e di copertura assicurativa per i danni da sinistri che possano provocarsi rappresenta evidente quanto grave attentato all'ordine ed alla sicurezza pubblica che la misura tende ad assicurare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NC LL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005