CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49945 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LO NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/1/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49945 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato appellante in ordine al reato di truffa in concorso contestato in imputazione, così come aggravato dalla recidiva qualificata;
fatto commesso in Alcamo il 2 settembre 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo il motivo unico in appresso sinteticamente riportato, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame, con il quale si contestava la scarsissima significatività dei precedenti datati al 1995 (ricettazione tenue) e 1997 (furto sanzionato con decreto penale), peraltro disomogenei rispetto alle modalità di aggressione patrimoniale- ritenuto che la condotta di truffa oggetto di accertamento fosse sintomatica di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza, giacché "indicativa di costante propensione a delinquere al fine di procacciarsi un profitto illecito". 3. Il Pubblico ministero presso questa Corte rassegnava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite di questa Corte, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il Pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n, 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato. poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (più esplicitamente Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza (Sez. U) Schettino: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimprovera bilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto l'effetto ingravescente della recidiva contestata, era del tutto mancata;
a fronte di detta omessa motivazione, l'imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando che la valutazione espressa dal Tribunale si era sottratta alla verifica dei presupposti e delle condizioni della rediva, ritenute necessarie dalla citata giurisprudenza. La Corte di appello ha ritenuto di integrare il deserto argonnentativo del primo giudice, con la formula di stile (motivazione meramente apparente) già sopra riportata, in quanto la condotta di truffa tenuta nel 2015 sarebbe "indicativa di costante propensione a delinquere al fine di procacciarsi un profitto illecito". E' pertanto evidente come la Corte di appello abbia del tutto omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame inerente l'applicazione della recidiva, peraltro ponendosi in sostanziale continuità omissiva con il primo giudice. 1.2. La sentenza impugnata (solo in punto di riconoscimento della recidiva) va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. 2. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti (contestazione del Pubblico ministero e precedenti plurime condanne per reati contro il patrimonio) e le condizioni (tipo di devianza della quale il reato costituisce segno, qualità dei comportamenti, margine di offensività delle condotte, cronologia dilatata della ricaduta e livello di omogeneità esistente fra condotte anteatte e quelle oggetto di giudizio, eventuale occasionalità della ricaduta e grado di colpevolezza manifestato dalla nuova condotta) per applicare la recidiva qualificata contestata, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi più volte declamanti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49945 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato appellante in ordine al reato di truffa in concorso contestato in imputazione, così come aggravato dalla recidiva qualificata;
fatto commesso in Alcamo il 2 settembre 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo il motivo unico in appresso sinteticamente riportato, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame, con il quale si contestava la scarsissima significatività dei precedenti datati al 1995 (ricettazione tenue) e 1997 (furto sanzionato con decreto penale), peraltro disomogenei rispetto alle modalità di aggressione patrimoniale- ritenuto che la condotta di truffa oggetto di accertamento fosse sintomatica di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza, giacché "indicativa di costante propensione a delinquere al fine di procacciarsi un profitto illecito". 3. Il Pubblico ministero presso questa Corte rassegnava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite di questa Corte, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il Pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n, 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato. poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (più esplicitamente Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza (Sez. U) Schettino: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimprovera bilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto l'effetto ingravescente della recidiva contestata, era del tutto mancata;
a fronte di detta omessa motivazione, l'imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando che la valutazione espressa dal Tribunale si era sottratta alla verifica dei presupposti e delle condizioni della rediva, ritenute necessarie dalla citata giurisprudenza. La Corte di appello ha ritenuto di integrare il deserto argonnentativo del primo giudice, con la formula di stile (motivazione meramente apparente) già sopra riportata, in quanto la condotta di truffa tenuta nel 2015 sarebbe "indicativa di costante propensione a delinquere al fine di procacciarsi un profitto illecito". E' pertanto evidente come la Corte di appello abbia del tutto omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame inerente l'applicazione della recidiva, peraltro ponendosi in sostanziale continuità omissiva con il primo giudice. 1.2. La sentenza impugnata (solo in punto di riconoscimento della recidiva) va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. 2. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti (contestazione del Pubblico ministero e precedenti plurime condanne per reati contro il patrimonio) e le condizioni (tipo di devianza della quale il reato costituisce segno, qualità dei comportamenti, margine di offensività delle condotte, cronologia dilatata della ricaduta e livello di omogeneità esistente fra condotte anteatte e quelle oggetto di giudizio, eventuale occasionalità della ricaduta e grado di colpevolezza manifestato dalla nuova condotta) per applicare la recidiva qualificata contestata, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi più volte declamanti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.