Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
Le guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato; pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'art. 103 cod. proc. pen. - ispezioni, perquisizioni, sequestri - debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine.
Commentari • 5
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Le garanzie previste dalla legge a garanzia della libertà del difensore non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell'imputato. Tali guarentigie, infatti, non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale, ma sono applicabili unicamente se devono essere tutelate la funzione difensiva o l'oggetto della difesa Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre – 17 novembre 2015, n. 45637 Presidente Mannino – Relatore Amoresano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2011, n. 12155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12155 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 05/12/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 17127
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere N. 33893/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER Rossella, nata il [...];
avverso l'Ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli resa il 31.5.2011;
per la ricorrente è presente l'avv. Prisco Fortunato di Ottaviano;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Dr. Enrico Delehaye) che ha concluso per il rigetto del ricorso l'avv. Prisco insiste per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Il ricorso attiene a sequestro probatorio disposto dal PM presso il Tribunale di Nola, in data 16.5.2011, conseguente a perquisizione presso l'abitazione e gli studi professionali di alcuni legali, al fine di acquisire la traccia probatoria che possa attestare condotte di truffa in pregiudizio di enti assicurativi. L'ipotesi accusatoria attiene alla confezione di falsi attestati di incidenti stradale e lesioni personali per episodi mai verificatisi, ottenuti con la compiacenza di soggetti a ciò retribuiti.
Avverso il provvedimento ha interposto ricorso la difesa della ER che si duole dell'inosservanza delle norme processuali per:
- l'assenza del PM e di rappresentante del Consiglio dell'Ordine, come prescritto dall'art. 103 c.p.p., anche perché l'oggetto delegato alla PG era il riscontro all'utilizzo di atti falsi, con incombenze di valutazione discrezionale;
- la violazione dell'art. 103 c.p.p. poiché la genericità della delega imponeva garanzie di contraddittorio;
- l'assenza di prova su collegamenti tra i soggetti di indagine, mancando anche verifica che il nome OS si attagli all'attuale indagata di qui l'assenza di collegamento tra le cose sequestrate e lo scopo dell'indagine, cioè il rapporto con il corpo del reato e la pertinenza all'ipotesi di reato;
IN DIRITTO
Le doglianze relative alla violazione dell'art. 103 c.p.p. trascurano che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione, compiuto ad opera della polizia giudiziaria, non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato (Cass. Sez. 6, 23.6.2010, M'Nasri, Rv. 248685, giurisprudenza costante).
Invero il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato conseguente ad atti di indagine nulli, è sempre utilizzabile come elemento di prova essendo irrilevante il modo in cui a esso si sia pervenuti (Cass. sez. 5, 13.2.2004, Malfanti). Ancora, a ragione il giudice cautelare richiama l'insegnamento per cui le guarentigie previste dall'art. 103 c.p.p., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato), non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine (Cass. pen., sez. 2, 16.5.2006, Castellini).
Per quanto concerne le censure attinenti alla carenza di indizi si rammenta che per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (cfr. Cass. pen., sez. 3, 25-02-2003, Conventi, Ced Cass., rv. 224882). Mentre l'accenno alla carenza di pertinenzialità non risulta devoluto al giudice del riesame.
La confessata falsità delle firme sui referti e le ulteriori annotazioni del provvedimento impugnato a pag. 6 e circa l'incasso degli assegni a pag. 8 (profili che superano il rilievo probatorio delle intercettazioni) attestano la ricorrenza del fumus commissi delicti.
Il ricorso viene quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012