CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33281 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di LUCCA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33281 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Lucca confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto PI GI colpevole del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di IC EL NO, avvocato, affermando, in una missiva inviata al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca, all'ufficio UNEP del Tribunale di Lucca e ad un istituto bancario (ove era stato effettuato a suo carico un pignoramento ad istanza di EL NO), che lo stesso avrebbe preteso, anche con le conseguenti azioni recuperatorie il pagamento di notule non dovute ed un doppio rimborso dell'IVA. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto appresso. A seguito di una controversia civile l'imputato veniva condannato a corrispondere all'avv. IC EL NO, difensore di controparte, la somma di euro 1.100 più spese ed IVA. EL NO aveva così inviato al legale del GI la sua notula e GI aveva corrisposto quanto richiestogli, escludendo però la somma indicata a titolo di IVA, ritenendola non dovuta. Il legale aveva, allora, notificato al prevenuto il relativo atto di precetto (per la somma non pagata) ed aveva poi proceduto al pignoramento di tale somma presso terzi (l'istituto bancario presso il quale il prevenuto aveva acceso un conto). L'imputato aveva proposto opposizione, ma questa era stata rigettata. Nelle more del ricordato processo di esecuzione, l'imputato aveva inviato ai destinatari indicati le lettere le cui espressioni erano state ritenute offensive ed erano state riportate in rubrica (parlando, fra l'altro, di "irregolarità", di "grave illecito disciplinare", di "doppio pagamento dell'IVA", di "sprezzante manifestazione di superiorità e sufficienza", di "utilizzo meramente personalistico dell'attività forense", di "utilizzare la propria posizione dominante"). I testi escussi, che avevano letto le missive, avevano attribuito agli scritti un evidente intento diffamatorio. Non solo gli scritti aveva offeso la reputazione del legale ma era anche chiaro l'intento diffamatorio che aveva mosso l'imputato nel diffonderli. Per la giurisprudenza di legittimità, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non era applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'ordine in quanto l'autore non era parte del successivo giudizio disciplinare. Non poteva ritenersi l'esimente del diritto di critica posto che appariva evidente come l'imputato non avesse inteso sindacare la condotta del legale ma solo aggredirne la reputazione. 1 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in sette motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, l'offesa alla reputazione della persona offesa. Con le missive indicate in imputazione, il prevenuto, noto ragioniere e commercialista, intendeva solo criticare l'operato del professionista, lamentando che, nonostante il pagamento dei compensi, questi non avesse emesso alcuna fattura, né alcuna ricevuta. Aveva usato espressioni certamente critiche ma non per questo in sé offensive. Lamentava anche fosse stato notificato un precetto ed operato un pignoramento presso un istituto bancario per somme ridicole, e ciò all'evidente fine di costringere l'imputato a corrispondere una somma non dovuta. L'Avv. EL NO aveva posto in essere le ricordate azioni recuperatorie nonostante il prevenuto gli avesse inviato una lettera di giustificazioni. Le tre missive in questione erano state inviate solo dopo l'avvenuto pignoramento. Neppure i destinatari delle stesse le avevano ritenute offensive. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta comunicazione delle espressioni considerate offensive a più persone. Tutti i destinatari delle tre missive erano parti interessate alla vicenda. Il Consiglio dell'ordine perché deputato a verificare il denunciato illecito professionale, l'istituto bancario per avergli, il pignoramento, causato il blocco del conto, l'ufficio Unep per avere disposto l'atto esecutivo. Il blocco del conto per un credito di soli 200 euro era del tutto ingiustificato. L'imputato aveva solo manifestato il dubbio che, con certe condotte, i legali duplicassero la richiesta dell'IVA. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il prevenuto non era mosso certo dalla volontà di gettare discredito sul legale ma solo dall'intento di rendere noto agli uffici che si erano occupati del pignoramento della sottostante situazione sostanziale. EL resto, ricevuto, tramite il proprio legale, il conteggio delle somme, l'imputato aveva subito assolto al suo debito. 2 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della scriminante del diritto di critica. L'imputato era convinto che fosse stato leso un suo diritto ed aveva pertanto agito di conseguenza. La verità, almeno putativa, del fatto era innegabile. OM non aveva mai travalicato il limite della continenza delle espressioni. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 598 cod. pen.. Si trattava infatti di circostanze riportate in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine per ipotizzare degli illeciti commessi da un iscritto per condotte che l'imputato riteneva essere state da questi consumate. 2.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale. Non si era così potuto accertare che il contenzioso civile che aveva dato luogo alle missive aveva visto come parte la sola sas CC UR ed era pertanto evidente che il GI, soccombente, non avrebbe dovuto corrispondere al legale EL NO, difensore della sas e antistatario, non avrebbe dovuto richiedere anche VIVA sulle sue competenze. Era stata per questa ragione che GI aveva versato la somma senza aggiungervi VIVA. La citata sas non era affatto cessata prima della sentenza, come aveva affermato il Tribunale per confutare l'argomento difensivo, ma si era estinta solo il 13 dicembre 2021, come si intendeva provare con l'atto che però non era stato acquisito. 2.2. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela. La prima raccomandata spedita dall'imputato era del 22 aprile 2016 mentre la querela era stata presentata solo il 26 luglio 2016. Dagli atti non emerge la data in cui altrimenti la persona offesa era venuta a conoscenza della stessa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto PE Lori, ha concluso, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 3 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha argomentato le ragioni che dovevano condurre a disattendere il ricorso di controparte, allegando la propria nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo ed il secondo motivo - spesi sul ritenuto carattere diffamatorio delle espressioni usate dal prevenuto nelle missive indicate in imputazione e sul requisito della pluralità delle persone a cui le stesse erano state indirizzate - sono inammissibili sia perché interamente versati in fatto, sia perché manifestamente infondati. Quanto alla ritenuta offensività del contenuto delle missive, anche a prescindere dal fatto che i destinatari delle stesse l'avevano ritenute effettivamente lesive della reputazione della persona offesa (contrariamente a quanto si afferma nel ricorso), il loro contenuto, per come riportato in rubrica, era evidentemente volto a offendere la reputazione dell'avv. EL NO, mettendone in dubbio la correttezza umana e professionale, posto che lo si era, sostanzialmente, accusato di avere abusato del proprio ruolo di legale, al solo fine di vessare il prevenuto, pur avendo costui ragione nel negargli il pagamento dell'IVA. Altro significato, infatti, non poteva essere attribuito alle frasi che si sono anche più sopra riportate, attribuendo alla condotta del legale le seguenti caratteristiche: l' "irregolarità", il "grave illecito disciplinare", il "doppio pagamento dell'IVA", la "sprezzante manifestazione di superiorità e sufficienza", l' "utilizzo meramente personalistico dell'attività forense", l' "utilizzare la propria posizione dominante". Quanto all'avere indirizzato gli scritti ad una pluralità di persone, la Corte di merito aveva già congruamente osservato che gli stessi erano stati inviati, impersonalmente, a tre diversi enti (il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca, l'ufficio Unep del medesimo Tribunale e la Banca di Pescia) e, quindi, destinati (ciascuno di essi) ad essere visionati da una 'pluralità di persone. 4 2. Il terzo motivo - sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è anch'esso inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato. Le missive erano state inviate nel corso di un processo di esecuzione civile, dopo la notifica del precetto e dopo quella del pignoramento presso terzi, intentato dalla persona offesa nei confronti dell'imputato. La persona offesa, pertanto, si era limitata ad adire la via giudiziaria, disponibile per qualsivoglia cittadino che intenda recuperare, coattivamente (in assenza di spontaneo adempimento, come era avvenuto nel caso di specie con il mancato pagamento dell'IVA), un proprio credito. Non si era così avvalsa di alcuno strumento di pressione particolare, o abusivo o prevaricatorio, tale da poter sollevare dubbi sulla sua correttezza professionale. A fronte di tale iniziativa, al prevenuto non restava che resistere nei modi di legge. E, invece, questi (pur facendo anche opposizione all'esecuzione) aveva, consapevolmente (vista anche la sua caratura professionale di ragionieri e commercialista), scelto anche di esercitare un tipo di pressione diverso sul legale, inviando le missive in oggetto, nel chiaro intento di lederne la reputazione, all'evidente fine di ottenere quel che poi non aveva ottenuto per via giudiziaria con l'atto di opposizione (che era stato respinto, così confermando il buon diritto della persona offesa), l'abbandono dell'ottenuto pignoramento. Né gli enti a cui le missive erano state inviate avevano competenza alcuna sulla controversia in atto: l'ufficio Unep si era limitato ad eseguire il pignoramento, la Banca di Pescia a prenderne atto ed il Consiglio dell'ordine non aveva da decidere su alcun concreto rilievo di condotte costituenti un'infrazione disciplinare. A tale ultimo proposito, deve pertanto ritenersi manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso considerando che l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (così Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abelle, Rv. 276773, in una fattispecie analoga, relativa ad esposto disciplinare, recante l'accusa a carico di un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, in questo caso con toni intimidatori, somme di denaro non dovute). 3. Da quanto illustrato nel precedente punto, si evince come non possa dedursi che l'imputato si sia limitato ad esercitare il proprio legittimo diritto di critica, considerando sia l'offensività delle espressioni usat, sia la non rispondenza 5 al vero di quanto asseritamente denunciato, la scorrettezza prcfessionale della sua condotta. Neppure poteva ritenersi che sussistesse la scriminante, del diritto di critica, putativa, posto che questa non può fondarsi sulla mera opinione dell'imputato circa la correttezza della propria tesi, nel caso di specie la non debenza dell'IVA. E, sul punto, si è, invece, affermato che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, l'imputato abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958). 4. L'ultimo motivo, sulla tempestività della querela, è inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposto con i motivi di appello e perché involge un accertamento di fatto (la distanza temporale fra la ricezione delle missive, la conoscenza delle stesse da parte della persona offesa ed il momento in cui è stata presentata la querela) che non può essere demandato per la prima volta a questa Corte di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33281 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Lucca confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto PI GI colpevole del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di IC EL NO, avvocato, affermando, in una missiva inviata al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca, all'ufficio UNEP del Tribunale di Lucca e ad un istituto bancario (ove era stato effettuato a suo carico un pignoramento ad istanza di EL NO), che lo stesso avrebbe preteso, anche con le conseguenti azioni recuperatorie il pagamento di notule non dovute ed un doppio rimborso dell'IVA. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto appresso. A seguito di una controversia civile l'imputato veniva condannato a corrispondere all'avv. IC EL NO, difensore di controparte, la somma di euro 1.100 più spese ed IVA. EL NO aveva così inviato al legale del GI la sua notula e GI aveva corrisposto quanto richiestogli, escludendo però la somma indicata a titolo di IVA, ritenendola non dovuta. Il legale aveva, allora, notificato al prevenuto il relativo atto di precetto (per la somma non pagata) ed aveva poi proceduto al pignoramento di tale somma presso terzi (l'istituto bancario presso il quale il prevenuto aveva acceso un conto). L'imputato aveva proposto opposizione, ma questa era stata rigettata. Nelle more del ricordato processo di esecuzione, l'imputato aveva inviato ai destinatari indicati le lettere le cui espressioni erano state ritenute offensive ed erano state riportate in rubrica (parlando, fra l'altro, di "irregolarità", di "grave illecito disciplinare", di "doppio pagamento dell'IVA", di "sprezzante manifestazione di superiorità e sufficienza", di "utilizzo meramente personalistico dell'attività forense", di "utilizzare la propria posizione dominante"). I testi escussi, che avevano letto le missive, avevano attribuito agli scritti un evidente intento diffamatorio. Non solo gli scritti aveva offeso la reputazione del legale ma era anche chiaro l'intento diffamatorio che aveva mosso l'imputato nel diffonderli. Per la giurisprudenza di legittimità, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non era applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'ordine in quanto l'autore non era parte del successivo giudizio disciplinare. Non poteva ritenersi l'esimente del diritto di critica posto che appariva evidente come l'imputato non avesse inteso sindacare la condotta del legale ma solo aggredirne la reputazione. 1 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in sette motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, l'offesa alla reputazione della persona offesa. Con le missive indicate in imputazione, il prevenuto, noto ragioniere e commercialista, intendeva solo criticare l'operato del professionista, lamentando che, nonostante il pagamento dei compensi, questi non avesse emesso alcuna fattura, né alcuna ricevuta. Aveva usato espressioni certamente critiche ma non per questo in sé offensive. Lamentava anche fosse stato notificato un precetto ed operato un pignoramento presso un istituto bancario per somme ridicole, e ciò all'evidente fine di costringere l'imputato a corrispondere una somma non dovuta. L'Avv. EL NO aveva posto in essere le ricordate azioni recuperatorie nonostante il prevenuto gli avesse inviato una lettera di giustificazioni. Le tre missive in questione erano state inviate solo dopo l'avvenuto pignoramento. Neppure i destinatari delle stesse le avevano ritenute offensive. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta comunicazione delle espressioni considerate offensive a più persone. Tutti i destinatari delle tre missive erano parti interessate alla vicenda. Il Consiglio dell'ordine perché deputato a verificare il denunciato illecito professionale, l'istituto bancario per avergli, il pignoramento, causato il blocco del conto, l'ufficio Unep per avere disposto l'atto esecutivo. Il blocco del conto per un credito di soli 200 euro era del tutto ingiustificato. L'imputato aveva solo manifestato il dubbio che, con certe condotte, i legali duplicassero la richiesta dell'IVA. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il prevenuto non era mosso certo dalla volontà di gettare discredito sul legale ma solo dall'intento di rendere noto agli uffici che si erano occupati del pignoramento della sottostante situazione sostanziale. EL resto, ricevuto, tramite il proprio legale, il conteggio delle somme, l'imputato aveva subito assolto al suo debito. 2 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della scriminante del diritto di critica. L'imputato era convinto che fosse stato leso un suo diritto ed aveva pertanto agito di conseguenza. La verità, almeno putativa, del fatto era innegabile. OM non aveva mai travalicato il limite della continenza delle espressioni. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 598 cod. pen.. Si trattava infatti di circostanze riportate in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine per ipotizzare degli illeciti commessi da un iscritto per condotte che l'imputato riteneva essere state da questi consumate. 2.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale. Non si era così potuto accertare che il contenzioso civile che aveva dato luogo alle missive aveva visto come parte la sola sas CC UR ed era pertanto evidente che il GI, soccombente, non avrebbe dovuto corrispondere al legale EL NO, difensore della sas e antistatario, non avrebbe dovuto richiedere anche VIVA sulle sue competenze. Era stata per questa ragione che GI aveva versato la somma senza aggiungervi VIVA. La citata sas non era affatto cessata prima della sentenza, come aveva affermato il Tribunale per confutare l'argomento difensivo, ma si era estinta solo il 13 dicembre 2021, come si intendeva provare con l'atto che però non era stato acquisito. 2.2. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela. La prima raccomandata spedita dall'imputato era del 22 aprile 2016 mentre la querela era stata presentata solo il 26 luglio 2016. Dagli atti non emerge la data in cui altrimenti la persona offesa era venuta a conoscenza della stessa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto PE Lori, ha concluso, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 3 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha argomentato le ragioni che dovevano condurre a disattendere il ricorso di controparte, allegando la propria nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo ed il secondo motivo - spesi sul ritenuto carattere diffamatorio delle espressioni usate dal prevenuto nelle missive indicate in imputazione e sul requisito della pluralità delle persone a cui le stesse erano state indirizzate - sono inammissibili sia perché interamente versati in fatto, sia perché manifestamente infondati. Quanto alla ritenuta offensività del contenuto delle missive, anche a prescindere dal fatto che i destinatari delle stesse l'avevano ritenute effettivamente lesive della reputazione della persona offesa (contrariamente a quanto si afferma nel ricorso), il loro contenuto, per come riportato in rubrica, era evidentemente volto a offendere la reputazione dell'avv. EL NO, mettendone in dubbio la correttezza umana e professionale, posto che lo si era, sostanzialmente, accusato di avere abusato del proprio ruolo di legale, al solo fine di vessare il prevenuto, pur avendo costui ragione nel negargli il pagamento dell'IVA. Altro significato, infatti, non poteva essere attribuito alle frasi che si sono anche più sopra riportate, attribuendo alla condotta del legale le seguenti caratteristiche: l' "irregolarità", il "grave illecito disciplinare", il "doppio pagamento dell'IVA", la "sprezzante manifestazione di superiorità e sufficienza", l' "utilizzo meramente personalistico dell'attività forense", l' "utilizzare la propria posizione dominante". Quanto all'avere indirizzato gli scritti ad una pluralità di persone, la Corte di merito aveva già congruamente osservato che gli stessi erano stati inviati, impersonalmente, a tre diversi enti (il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca, l'ufficio Unep del medesimo Tribunale e la Banca di Pescia) e, quindi, destinati (ciascuno di essi) ad essere visionati da una 'pluralità di persone. 4 2. Il terzo motivo - sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è anch'esso inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato. Le missive erano state inviate nel corso di un processo di esecuzione civile, dopo la notifica del precetto e dopo quella del pignoramento presso terzi, intentato dalla persona offesa nei confronti dell'imputato. La persona offesa, pertanto, si era limitata ad adire la via giudiziaria, disponibile per qualsivoglia cittadino che intenda recuperare, coattivamente (in assenza di spontaneo adempimento, come era avvenuto nel caso di specie con il mancato pagamento dell'IVA), un proprio credito. Non si era così avvalsa di alcuno strumento di pressione particolare, o abusivo o prevaricatorio, tale da poter sollevare dubbi sulla sua correttezza professionale. A fronte di tale iniziativa, al prevenuto non restava che resistere nei modi di legge. E, invece, questi (pur facendo anche opposizione all'esecuzione) aveva, consapevolmente (vista anche la sua caratura professionale di ragionieri e commercialista), scelto anche di esercitare un tipo di pressione diverso sul legale, inviando le missive in oggetto, nel chiaro intento di lederne la reputazione, all'evidente fine di ottenere quel che poi non aveva ottenuto per via giudiziaria con l'atto di opposizione (che era stato respinto, così confermando il buon diritto della persona offesa), l'abbandono dell'ottenuto pignoramento. Né gli enti a cui le missive erano state inviate avevano competenza alcuna sulla controversia in atto: l'ufficio Unep si era limitato ad eseguire il pignoramento, la Banca di Pescia a prenderne atto ed il Consiglio dell'ordine non aveva da decidere su alcun concreto rilievo di condotte costituenti un'infrazione disciplinare. A tale ultimo proposito, deve pertanto ritenersi manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso considerando che l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (così Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abelle, Rv. 276773, in una fattispecie analoga, relativa ad esposto disciplinare, recante l'accusa a carico di un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, in questo caso con toni intimidatori, somme di denaro non dovute). 3. Da quanto illustrato nel precedente punto, si evince come non possa dedursi che l'imputato si sia limitato ad esercitare il proprio legittimo diritto di critica, considerando sia l'offensività delle espressioni usat, sia la non rispondenza 5 al vero di quanto asseritamente denunciato, la scorrettezza prcfessionale della sua condotta. Neppure poteva ritenersi che sussistesse la scriminante, del diritto di critica, putativa, posto che questa non può fondarsi sulla mera opinione dell'imputato circa la correttezza della propria tesi, nel caso di specie la non debenza dell'IVA. E, sul punto, si è, invece, affermato che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, l'imputato abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958). 4. L'ultimo motivo, sulla tempestività della querela, è inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposto con i motivi di appello e perché involge un accertamento di fatto (la distanza temporale fra la ricezione delle missive, la conoscenza delle stesse da parte della persona offesa ed il momento in cui è stata presentata la querela) che non può essere demandato per la prima volta a questa Corte di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 20 giugno 2023.