Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi dell' art. 18, primo comma, legge Regione Toscana 4 maggio 1989 n. 25, i componenti del nucleo familiare di un assegnatario di un immobile di edilizia convenzionata, poi deceduto, hanno diritto a subentrargli senza necessità di autorizzazione dell'ente gestore, perché la norma non prescrive nessuna condizione, ma prevede il rifiuto del predetto ente gestore alla voltura del contratto soltanto se vi sono ragioni ostative alla permanenza nell' alloggio da parte del subentrante e degli altri componenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO M. TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore;
elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso l'Avvocato GREZ G.M., difeso dall'avvocato ANDREANI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE ER;
- intimato avverso la sentenza n. 671/98 del Tribunale di PISA, depositata il 01/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 28 ottobre 1995 il NE di SA intimava ad AL EL di rilasciare, in quanto detenuto senza titolo, un alloggio ATER in Marina di SA, già assegnato alla madre GA DI, deceduta.
AL EL proponeva opposizione davanti al Pretore di SA, sostenendo di avere diritto a subentrare alla madre. Il NE di SA, costituitosi, resisteva alla opposizione, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. Con sentenza in data 14 maggio 1997 il Pretore di SA rigettava l'opposizione.
AL EL proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale di SA con sentenza del 1^ agosto 1998. I giudici secondo grado, oltre ad affermare la giurisdizione dell'A.G.O., ritenevano, che erano infondate le argomentazioni in base alle quali il NE di SA sosteneva che AL EL non aveva diritto a subentrare nella assegnazione.
In particolare, dagli art. 5, 18 e 43 della legge Regione Toscana 4 maggio 1989 n. 25 non era desumibile che il diritto dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario al subentro nel rapporto instauratosi con quest'ultimo è subordinato alla previa segnalazione della convivenza alla amministrazione concedente e alla autorizzazione della stessa.
Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, il NE di SA.
Con sentenza in data 29 gennaio 2000 n. 23 le Sezioni Unite di questa S.C. hanno rigettato il primo motivo, con il quale il NE di SA aveva riproposto la questione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O..
Motivi della decisione
Con il secondo motivo del ricorso il NE di SA (che ha abbandonato la tesi secondo la quale la convivenza, ai fini del subentro dell'assegnatario, richiede la previa segnalazione all'ente concedente) deduce che ha errato la sentenza impugnata affermando che, in tema di edilizia convenzionata, ai fini dell'effettivo subentro del convivente che assume essere in possesso dei requisiti di legge, non sarebbe necessario un provvedimento dell'ente concedente il quale verifichi preventivamente la sussistenza dei requisiti in questione.
La doglianza è infondata.
Di fronte ad una disposizione (art. 18, primo comma, legge Regione Toscana 5 maggio 1989 n. 25) la quale prevede, senza condizioni, il diritto dei componenti del nucleo familiare a subentrare all'assegnatario deceduto, manca di qualsiasi supporto normativo la tesi del NE di SA secondo la quale tale subentro, sarebbe subordinato ad un provvedimento autorizzativo. La conferma della esattezza di tale conclusione è desumibile implicitamente dall'ultimo comma dell'art. 18, cit., il quale prevede solo il rifiuto dell'ente gestore alla voltura del contratto ove per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistano condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non avendo AL EL svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001