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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17982 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale del Riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR GI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avv. Simona Attolini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora dell’indagato nel Rione XVII del quartiere Castro Pretorio del Comune di Roma. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il RO affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17982 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/04/2026 2 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., degli artt. 274, 275 e 283 del medesimo codice nonché vizio di motivazione per assenza del requisito di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Assume, al riguardo, che l’ultimo dei fatti contestati, ossia la truffa di cui al capo 9) della rubrica provvisoria, si sarebbe verificato nel mese di luglio dell’anno 2022 e che, nonostante fossero stati in seguito banditi numerosi altri concorsi per accedere alle carriere della polizia di Stato, non erano emerse ulteriori condotte delittuose da parte sua. Per altro verso, sostiene che la misura cautelare sarebbe stata utilizzata per una finalità diversa rispetto a quella prevista dalla legge, ossia per impedire che esso indagato potesse svolgere attività sindacale, rendendogli impossibile il raggiungimento degli uffici del SIULP. Talché ritiene che la decisione censurata si pone in contrasto con la disposizione espressa dall’art. 283 cod. proc. pen., che riguarda la dimora come luogo nel quale la persona ha una sfera abitativa e non può essere in alcun modo estesa ai luoghi di lavoro o agli spazi in cui il soggetto svolge attività professionale, come del resto confermato dalla natura speciale della previsione di cui all’art. 282-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.Quanto alla prima parte del motivo, nella quale è dedotta l’insussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è opportuno rammentare che, come è stato sottolineato anche di recente nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 13/01/2026, Hager Heinz, Rv. 289262). Nel solco di tale principio, la decisione impugnata ha adeguatamente argomentato sull’attualità e concretezza del periculum sottolineando che 3 l’indagato ha commesso le condotte criminose, per le quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, nell’ambito di un sistema consolidato, avvalendosi del ruolo di segretario generale nazionale del SIULP e delle sue conoscenze ad alti livelli nella polizia di stato. Il RO ha potuto così mettersi a disposizione di amici e iscritti al sindacato, con singolare spregiudicatezza, al punto da affermare, come rilevato dalla stessa pronuncia del Tribunale del Riesame, che “le visite mediche non sono un problema”. 3.Con riferimento alla seconda parte del motivo, come ha congruamente sottolineato l’ordinanza censurata, la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente è quella del divieto di dimora in una zona del Comune di Roma e non già di accedere a uno o più edifici di tale zona. E’ stato solo puntualizzato, dalla stessa pronuncia, che tale divieto di dimora è funzionale ad evitare contatti con persone che frequentano il quartiere dove sono situati gli Uffici del sindacato. Occorre allora ricordare, in proposito, che, se la prescrizione di non dimorare "in un determinato luogo" e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede è preordinata a vietare all’indagato di accedere e trattenersi nel territorio del comune di dimora abituale, per cui è effettivamente illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di proibire al destinatario di avvicinarsi a determinati o specifici edifici (tra le altre, Sez. 3, n. 43449 del 25/06/2014, [...], Rv. 260977; Sez. 5, n. 19565 del 09/03/2010, [...], Rv. 247498), per contro il divieto di dimora di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non deve necessariamente avere una dimensione "comunale" analoga a quella prevista per la diversa misura dell'obbligo di dimora di cui al comma 2 del predetto articolo, ma può riguardare anche un ambito spaziale più limitato, in quanto nella prima disposizione, a differenza che nella seconda, il legislatore fa riferimento al "dimorare in un determinato luogo", senza alcun’altra specificazione territoriale (Sez. 6, n. 41840 del 02/10/2014, [...], Rv. 260438). Sotto altro profilo, a differenza di quanto assume la difesa del ricorrente, il comma 1 dell’art. 283 cod. proc. pen., laddove stabilisce che «con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede», può essere applicato anche rispetto al luogo nel quale l’indagato abbia svolga l’attività lavorativa, dovendo operarsi un necessario bilanciamento dei diritti personali all'abitazione e al lavoro con le esigenze di cautela espressamente previste dall'art. 283, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280143). 4 Ancora, sebbene sia illegittima, per violazione del principio di proporzione, l’applicazione al pubblico ufficiale della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 13093 del 05/03/2014, Corsino, Rv. 259504), poiché non è possibile dare un’interpretazione estensiva di quest’ultima disposizione normativa, qualora non sia applicabile la predetta misura interdittiva, perché l’indagato non è pubblico ufficiale o non svolge un pubblico servizio, è ammessa l’applicazione del divieto di dimora anche al fine di evitare l’accesso al luogo di lavoro per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Al lume del complesso dei richiamati principi è dunque legittima la misura cautelare del divieto di dimora, come quella applicata al ricorrente, che sia limitata a una determinata zona di un Comune, sebbene ciò impedisca in concreto all’indagato di frequentare il proprio luogo di lavoro, se ciò è funzionale a fronteggiare il periculum per il quale la misura è disposta. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR GI GR OS NN MI
udita la relazione svolta dal Consigliere AR GI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avv. Simona Attolini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora dell’indagato nel Rione XVII del quartiere Castro Pretorio del Comune di Roma. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il RO affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17982 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/04/2026 2 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., degli artt. 274, 275 e 283 del medesimo codice nonché vizio di motivazione per assenza del requisito di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Assume, al riguardo, che l’ultimo dei fatti contestati, ossia la truffa di cui al capo 9) della rubrica provvisoria, si sarebbe verificato nel mese di luglio dell’anno 2022 e che, nonostante fossero stati in seguito banditi numerosi altri concorsi per accedere alle carriere della polizia di Stato, non erano emerse ulteriori condotte delittuose da parte sua. Per altro verso, sostiene che la misura cautelare sarebbe stata utilizzata per una finalità diversa rispetto a quella prevista dalla legge, ossia per impedire che esso indagato potesse svolgere attività sindacale, rendendogli impossibile il raggiungimento degli uffici del SIULP. Talché ritiene che la decisione censurata si pone in contrasto con la disposizione espressa dall’art. 283 cod. proc. pen., che riguarda la dimora come luogo nel quale la persona ha una sfera abitativa e non può essere in alcun modo estesa ai luoghi di lavoro o agli spazi in cui il soggetto svolge attività professionale, come del resto confermato dalla natura speciale della previsione di cui all’art. 282-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.Quanto alla prima parte del motivo, nella quale è dedotta l’insussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è opportuno rammentare che, come è stato sottolineato anche di recente nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 13/01/2026, Hager Heinz, Rv. 289262). Nel solco di tale principio, la decisione impugnata ha adeguatamente argomentato sull’attualità e concretezza del periculum sottolineando che 3 l’indagato ha commesso le condotte criminose, per le quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, nell’ambito di un sistema consolidato, avvalendosi del ruolo di segretario generale nazionale del SIULP e delle sue conoscenze ad alti livelli nella polizia di stato. Il RO ha potuto così mettersi a disposizione di amici e iscritti al sindacato, con singolare spregiudicatezza, al punto da affermare, come rilevato dalla stessa pronuncia del Tribunale del Riesame, che “le visite mediche non sono un problema”. 3.Con riferimento alla seconda parte del motivo, come ha congruamente sottolineato l’ordinanza censurata, la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente è quella del divieto di dimora in una zona del Comune di Roma e non già di accedere a uno o più edifici di tale zona. E’ stato solo puntualizzato, dalla stessa pronuncia, che tale divieto di dimora è funzionale ad evitare contatti con persone che frequentano il quartiere dove sono situati gli Uffici del sindacato. Occorre allora ricordare, in proposito, che, se la prescrizione di non dimorare "in un determinato luogo" e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede è preordinata a vietare all’indagato di accedere e trattenersi nel territorio del comune di dimora abituale, per cui è effettivamente illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di proibire al destinatario di avvicinarsi a determinati o specifici edifici (tra le altre, Sez. 3, n. 43449 del 25/06/2014, [...], Rv. 260977; Sez. 5, n. 19565 del 09/03/2010, [...], Rv. 247498), per contro il divieto di dimora di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non deve necessariamente avere una dimensione "comunale" analoga a quella prevista per la diversa misura dell'obbligo di dimora di cui al comma 2 del predetto articolo, ma può riguardare anche un ambito spaziale più limitato, in quanto nella prima disposizione, a differenza che nella seconda, il legislatore fa riferimento al "dimorare in un determinato luogo", senza alcun’altra specificazione territoriale (Sez. 6, n. 41840 del 02/10/2014, [...], Rv. 260438). Sotto altro profilo, a differenza di quanto assume la difesa del ricorrente, il comma 1 dell’art. 283 cod. proc. pen., laddove stabilisce che «con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede», può essere applicato anche rispetto al luogo nel quale l’indagato abbia svolga l’attività lavorativa, dovendo operarsi un necessario bilanciamento dei diritti personali all'abitazione e al lavoro con le esigenze di cautela espressamente previste dall'art. 283, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280143). 4 Ancora, sebbene sia illegittima, per violazione del principio di proporzione, l’applicazione al pubblico ufficiale della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 13093 del 05/03/2014, Corsino, Rv. 259504), poiché non è possibile dare un’interpretazione estensiva di quest’ultima disposizione normativa, qualora non sia applicabile la predetta misura interdittiva, perché l’indagato non è pubblico ufficiale o non svolge un pubblico servizio, è ammessa l’applicazione del divieto di dimora anche al fine di evitare l’accesso al luogo di lavoro per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Al lume del complesso dei richiamati principi è dunque legittima la misura cautelare del divieto di dimora, come quella applicata al ricorrente, che sia limitata a una determinata zona di un Comune, sebbene ciò impedisca in concreto all’indagato di frequentare il proprio luogo di lavoro, se ciò è funzionale a fronteggiare il periculum per il quale la misura è disposta. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR GI GR OS NN MI