Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPO ITA AN0 0 0 2 002 LA CORTE SUPR AQDI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 5655/99 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.2422 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/09/01 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente 475 SE NT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che 10 rappresenta e! difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato TESTA CESARE, che 10 rappresenta e difende unitamente: 2001 all'avvocato FREDIANI FEDERICO, giusta delega in atti;
3641 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 415/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/12/98 R.G.N. 336/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FREDIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- for SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 dicembre 1998, ha rigettato l'appello proposto Società di Trasporti e dalle Ferrovie dello Stato - Servizi s.p.a., avversO la impugnata sentenza pretorile, che, accogliendo la domanda avanzata nei confronti di tale società dal sig. MA LL, aveva accertato che quest'ultimo, collocato al secondo posto della graduatoria relativa alla selezione riguardante il concorso per il direclutamento di 43 unità con contratto formazione e lavoro, avendo il requisito della idoneità psicofisica aveva diritto alla assunzione alle dipendenze della società convenuta con decorrenza dal 20 marzo 1997 quale operatore della manutenzione / aggiustatore meccanico. Il giudice d'appello, in ordine alla questione della idoneità fisica del LL, ha osservato che l'indagine medico legale effettuata al riguardo dall'Azienda, giudizialmente sindacabile, si era conclusa con giudizio di inidoneità "per otite e spondilolistesi L5- cronica con perforazione S1"; ha rilevato che, peraltro, la consulenza tecnico medica esperita in giudizio nella fase 3 Sms pretorile aveva all'opposto riscontrato la perfetta corrispondenza delle condizioni di salute e delle attitudini del LL a quelle richieste dal bando di concorso;
ed ha precisato che detta consulenza aveva permesso di stabilire che la patologia uditiva, la quale di per sé non aveva affatto inciso sulla capacità sensoriale pretesa dal bando, era stata addirittura eliminata in seguito ad un intervento chirurgico - plastico, mentre l'altra affezione era di modesta portata e tale da non influire sulle prestazioni lavorative non essendo, peraltro, pronosticabile un aggravamento in sede di servizio. Il Tribunale ha aggiunto che la sofferenza uditiva non aveva sviluppi nefasti essendo completamente guarita circaei la spondilolistesi, che una normale predisposizione di cautele sulla salubrità dell'ambiente lavorativo leescludeva un'aprioristica prognosi circa evoluzioni di una patologia neppure diminutiva delle qualità professionali specificamente richieste al lavoratore. Avverso tale sentenza la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e SS. C.P.C., degli artt. 61 e SS. C.P.C., dell'art. 2087 C.C., degli artt. 2697 e ss. C.C. e di ogni altra norma e principio in materia di accertamento della idoneità fisica del lavoratore, di garanzia di salubrità degli ambienti e di protezione del lavoratore dalla insorgenza di malattia, di onere della prova, di materiale verifica da parte del giudice del insufficiente probatorio acquisito. Omessa ed motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)". Deduce innanzitutto, con una prima censura, che il requisito della idoneità fisica generale deve essere posseduto dal lavoratore al momento della visita medica preordinata alla costituzione del i rapporto lavorativo;
lamenta che erroneamente giudici del merito abbiano ritenuto sussistente detta idoneità non considerando che il consulente tecnico aveva accertato che la eliminazione dell'affezione a carico dell'orecchio era avvenuta soltanto a seguito degli interventi chirurgici per la rimozione dell'otite, effettuati nel dicembre 1996 e nell'aprile 1997, e quindi in ероса 5 successiva alla visita medica preassuntiva. In secondo luogo censura la decisione del Tribunale per avere affermato, con riferimento alla accertata spondilolistesi L5/S1, che tale malattia non sarebbe stata incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa a condizione che la società Ferrovie dello Stato avesse adottato delle cautele per la salubrità dell'ambiente lavorativo;
lamenta che tale affermazione contrasta con il principio per cui non sussiste a carico del datore di lavoro un obbligo ex art. 2087 c.c. di destinare dipendente a mansioni diverse da quelleil ricoperte prima dell'insorgenza della malattia ostativa al loro svolgimento;
sostiene che in tal Не modo era stato invertito il logico posto dalla citata norma, secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di adottare le cautele sussiste nei confronti di un soggetto che sia già affetto dalla malattia. Deduce altresì che la decisione del comparazione Tribunale era viziata dalla mancata particolare tra l'affezione in questione e la natura del lavoro ferroviario.
2. Il motivo è infondato in entrambe le censure. Ener Va anzitutto rilevato che la sentenza 6 impugnata, nel richiamare e recepire le risultanze della consulenza tecnica espletata d'ufficio in primo grado e nel riscontrare che la patologia uditiva non aveva inciso sulla capacità sensoriale pretesa dal bando di concorso, ha fatto riferimento proprio al momento della visita medica preassuntiva, eseguita cioè nella fase finale della procedura di reclutamento. Ed infatti nella relazione di consulenza recepita nella motivazione della sentenza qui impugnata e da dellaintendersi quindi come parte integrativa chiaramente attestato che la detta stessa - è preassuntiva (del 2 ottobre 1996) aveva visita accertato una lievissima ipoacusia percettiva, affermandosi quindi, nella stessa relazione, che al momento di quella visita la funzione uditiva era da considerarsi pressochè normale ed i minimi deficit evidenziati totalmente ininfluenti, non solo per la normale comprensione della voce e per il normale utilizzo della funzione stessa, ma anche in relazione alla idoneità al lavoro. Ciò stante, appare inconferente e non rilevante la prima censura perché non tiene conto di quanto ora riferito ed accertato dal giudice del merito, e 7 Emer fa invece erroneo riferimento ad altra e non decisiva circostanza, e cioè alla avvenuta successiva eliminazione chirurgica della patologia, alla quale lo stesso giudice ha fatto pure riferimento, ma in via sussidiaria e incidentale e quale argomento collaterale e non decisivo. Anche la seconda censura non ha pregio, considerando soprattutto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta correttamente interpretata dalla società ricorrente: e ciò perché il Tribunale ha semplicemente affermato, nella parte oggetto dell'impugnazione (così come riferito nella narrativa della presente sentenza) che una "normale predisposizione di cautele sulla salubrità dell'ambiente lavorativo" una escludeva aprioristica prognosi circa evoluzioni, peggiorative, della alterazione evidentemente vertebrale, e cioè impediva di prevedere futuri aggravamenti della spondilolistesi, atteso che questa neppure risultava "diminutiva delle qualità professionali specificamente richieste al lavoratore" (pag. 4^ sent. Trib.). Cosicchè il riferimento alla decisione impugnata, quale sul punto esposto nel ricorso per cassazione, non appare del tutto rispondente a 8 Emer quanto invece affermato dal Tribunale: e non è dunque configurabile, in relazione a quanto statuito dal giudice d'appello, la asserita e lamentata violazione dell'art. 2087 C.C., e tanto meno è ravvisabile la prospettata inversione del principio dettato da tale norma codicistica, posto che il Tribunale ha soltanto affermato che - si ripete la predisposizione di "normali" misure di - tutela ambientale escludeva prognosi di aggravamenti della detta alterazione vertebrale, la quale neppure determinava, al momento delle dell'accertamento medico, diminuzione richieste capacità professionali. Atteso, da ultimo, che la sentenza d'appello ha richiamato e quindi recepito in motivazione la relazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale è precisata l'attività lavorativa presso le Ferrovie dello Stato prevista dal concorso (che è del resto menzionata anche nella parte narrativa di detta sentenza) deve pure escludersi la omessa considerazione di tale attività quale lamentata in ricorso. -3. In conclusione, per quanto sin qui argomentato il ricorso deve essere rigettato. La soccombente società ricorrente è tenuta (ex der art. 385 primo comma C.P.C.) al rimborso delle 9 spese sostenute dal resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società Ferrovie dello Stato a rimborsare al resistente LL le spese del presente giudizio liquidate in lire 25000 € 12,914) ( € V oltre a lire 5.000.000 (pari a € 2582,28) (cinquemilioni) per onorario. Così deciso, in Roma, il 28 settembre 2001. Avizule il Presidente: parano - на Il Cons. estensore: IL CANELERE Depositate in Cancelleria/ Oggl 25 GEN. 2002 IL CANELERE I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R L . , O A N A ' B S L E I 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S A E M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T S A R I N I L E G L D S E E E R O D 10