Sentenza 1 marzo 2011
Massime • 1
Non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577, n. 3, cod. pen.), poiché questa, pur potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull'entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile può dar luogo ad un'adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta e, quindi, dal particolare disvalore sociale del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 31843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31843 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento