Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, prescritti dall'art. 12 del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, anche se ammessi alla procedura semplificata di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 33 del citato decreto n. 22, atteso che anche le procedure semplificate devono garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/02/2002
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 380
Dott. CLAUDIA SQASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 5242/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- IC MA, nato a [...] il [...], e
- IC AS, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 559 del 26/6/2000, pronunciata dal Tribunale di L'Aquila. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale F.M. Iacoviello, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
- udite le conclusioni del difensore, avv. P. Vecchioli, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di L'Aquila, con la decisione indicata in premessa, affermava la penale responsabilità di CO RC e CO SS per il reato di cui all'art. 51, comma 4, in relazione all'art. 33, del D.L.vo n. 22/1997, commesso fino al 20/4/99 - per aver esercitato, quali titolari della ditta "A O", attività di recupero rifiuti provenienti da autoveicoli con procedura semplificata, violando le prescrizioni di legge - e li condannava alla pena di L.
2.000.000 di ammenda ciascuno. In particolare si addebitava agli imputati di non aver istituito il registro di carico e scarico, non rendendo così possibile il controllo delle operazioni effettuate, e di aver depositato i rifiuti "in modo incontrollato senza distinguerli da quelli derivanti da precedente attività di autodemolizione".
Ricorrono per cassazione gli imputati con un unico atto, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza. Sotto il primo profilo, lamentano l'inesistenza dell'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, non essendo essi titolari d'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti;
sotto il secondo profilo, deducono la carenza di qualsiasi accertamento circa l'attività ad essi addebitabile, diversa ed ulteriore rispetto alla "pregressa e similare attività svolta dal genitore deceduto".
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Risulta pacificamente - perché affermato in sentenza e non contestato dagli stessi - che la ditta degli imputati "A O" effettuava operazioni di recupero di rifiuti provenienti da autoveicoli, senza autorizzazione regionale, ma avvalendosi della procedura semplificata di cui agli artt. 31 e segg. D. L.vo n.22/1997, e cioè previa semplice comunicazione di inizio attività
alla Provincia.
Orbene - come ricorda l'art. 33, comma 1, del decreto menzionato - in tanto si considera percorribile la strada in quanto siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del precedente art. 31, commi 1-2-3, tra cui quelle poste dal D.M. 5 febbraio 1998, altrimenti è ipotizzabile il reato previsto dall'art. 51 del decreto Ronchi, per gestione di rifiuti senza autorizzazione, quanto meno nell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 della detta norma, come nella fattispecie in esame.
In questa, il giudice del merito, con indagine in fatto, ha ritenuto non rispettate le condizioni poste dal legislatore per il recupero dei rifiuti con procedura semplificata, e conseguentemente sussistente il reato de quo.
La prima questione che si pone è se chi esercita operazioni di recupero di rifiuti con procedura semplificata sia egualmente obbligato a tenere i registri di carico e scarico prescritti dall'art. 12 dello stesso decreto.
Rileva il Collegio che l'art. 12 menzionato impone l'obbligo in questione, specificandone il contenuto, ai "soggetti di cui all'art. 11, comma 3", che, a sua volta, li individua in "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3 lett. c-d-e)...".
Questa formulazione dell'art. 11, non contenendo l'art. 12 alcuna espressa limitazione al detto precetto di carattere generale, nel senso dell'applicabilità di esso alle sole attività soggette ad autorizzazione, porta - ad avviso del Collegio - all'ovvia conclusione che l'obbligo della tenuta dei registri in questione gravi su tutti coloro che, con procedura normale o semplificata, effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, e dunque anche sui prevenuti.
La conferma testuale di quanto affermato la si rinviene nello stesso art. 33, coma 10, del decreto Ronchi, che, prescrivendo un regime meno rigoroso per rifiuti non pericolosi utilizzati in eterminate operazioni, li sottopone comunque "alle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 3, 11, 12 e 15 nonché alle relative norme sanzionatorie".
Del resto è evidente la ratio di simile disposizione;
le procedure semplificate devono egualmente "garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci" (art. 31, comma 1), e l'esercizio delle operazione di recupero, ai sensi dell'art. 33 comma 1, come si è ricordato, sono soggette alla condizione del rispetto delle norme tecniche e delle specifiche prescrizioni adottate con i decreti ministeriali attuativi. Se non vigesse l'obbligo posto dall'art. 12, nessun incisivo controllo sarebbe in concreto esercitabile sulle attività svolte con procedure semplificate, con specifico riguardo alle prescrizioni poste dal D.M. 5 febbraio 1998. I prevenuti, dunque, erano obbligati alla tenuta dei detti registri, con le modalità fissate dalla Circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98, per cui la loro mancata istituzione concreta certamente la contestata contravvenzione ("inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni"). I ricorrenti lamentano, poi, come si è detto, il mancato raggiungimento della prova che le modalità dell'attività da essi svolta non fossero corrette, in relazione alla procedura semplificata di recupero dei rifiuti, tanto da far considerare la stessa contra leqem.
Rileva il Colleqio che detta censura è addirittura inammissibile, attenendo sostanzialmente alla valutazione delle emergenze processuali effettuata dal Tribunale;
infatti, il qiudice del merito, a seguito dell'istruttoria dibattimentale svolta, è giunto alla determinazione, peraltro motivata congruamente e correttamente, che le modalità di messa in riserva dei rifiuti - nel caso di specie - rendevano impossibile l'identificazione degli stessi, giacché venivano mischiati, senza alcun criterio, - a quelli provenienti da una precedente attività di autodemolizione, mai autorizzata, esercitata dal padre degli imputati. Detta valutazione "in fatto", dunque, è incensurabile in questa sede, prevedendo l'attuale codice di rito - come motivo di ricorso per cassazione, attinente alla motivazione della sentenza impugnata - esclusivamente la mancanza o la manifesta illogicità di essa, quando detti vizi però risultino dal testo stesso del provvedimento, e ciò non è ravvisabile nel caso in esame.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002