Sentenza 13 agosto 2008
Massime • 1
Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2008, n. 21587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21587 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AG EP, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOJODICE OSCAR giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1103/05 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 30/05/05 R.G.N. 1001/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/08 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2003, GA IA SE proponeva appello contro la sentenza del Giudice del Lavoro di Trani del 15 maggio 2002 nei confronti dell'INPS, chiedendo che, in riforma della decisione di primo grado, fosse ripristinato l'assegno di invalidità civile revocatogli il 16 dicembre 1998. L'INPS non si costituiva.
Con sentenza del 10 - 30 maggio 2005, l'adita Corte d'appello di Bari, rilevato che il procuratore dell'appellante, nonostante il rinvio, concesso su sua istanza, per il deposito dell'atto di gravame notificato alla parte appellata, non aveva provveduto a tanto, dichiarava improcedibile l'appello.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la GA con un unico motivo. L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 421 e 435 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dopo avere riportato la motivazione del Giudice d'appello, posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità del gravame, ne sostiene la erroneità perché fondata su premesse non rispondenti alla realtà dei fatti.
In particolare, non sarebbe rispondente a verità che "la Corte concedeva termine per il deposito dell'atto di gravame notificato alla parte appellata", essendosi, al contrario, la Corte limitata a rinviare la causa all'udienza del 10.5.2005 per la discussione, dando solo atto della richiesta formulata da parte appellante di "termine per deposito gravame notificato".
Non risponderebbe a verità neppure la circostanza che vi fossero state tre udienze di rinvio in conseguenza del mancato deposito della copia dell'atto di gravame notificata a controparte. Il ricorso è palesemente infondato.
Invero, dalla lettura degli atti, consentita in considerazione della natura della dedotta violazione, emerge che, all'udienza dell'11 ottobre 2004, il procuratore dell'appellante chiedeva termine per il deposito del gravame notificato e che a tale richiesta la Corte "dato atto di quanto sopra", rinviava all'udienza del 10.5.2005 per la discussione.
Non vi è dubbio, quindi, che il rinvio fu predisposto proprio per consentire il deposito dell'atto d'appello notificato, ma che nonostante ciò tale deposito non avvenne nell'udienza di rinvio. Orbene, quanto alle conseguenze derivanti da tale situazione, giova rammentare che nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il Giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddicono, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione -, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo;
senza che giovi, ai fini della rimozione di tale pronuncia, l'esecuzione, soltanto in fase di gravame, dell'adempimento ingiustificatamente omesso in primo grado Cass. 14 ottobre 1992 n. 11227). Più specificamente, la produzione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con la relazione di notificazione al convenuto, è adempimento necessario per completare la sequela di quelli che compongono la complessa fase della vocatio in ius, secondo il rito speciale del lavoro. Sebbene la determinazione dei tempi iniziali della lite, a differenza di quanto accade bel rito ordinario, sia sottratto al potere dispositivo delle parti, essendo rimessa al giudice la fissazione dell'udienza di discussione, nell'osservanza di termini all'uopo prestabiliti dalla legge, il rito speciale continua a configurare come onere processuale dell'attore e come suo tipico atto di impulso quello diretto a promuovere la notificazione del ricorso alla controparte. Tale promozione, peraltro, non esaurisce l'esercizio del detto onere di impulso, strumentale alla regolare instaurazione del contraddittorio, essendo, a questo fine, non meno necessaria - qualora non vi sia stata costituzione del convenuto - la produzione della documentazione dell'adempimento, in guisa tale da consentire al giudice il controllo di tale regolarità, che è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia (art. 291 c.p.c.), ma anche, e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito (art. 101 c.p.c.). In effetti, sia la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, sia l'impossibilità per il Giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti, .come si è detto, sull'attore.
Va, poi, escluso che esista un diritto della parte - che non abbia assolto l'onere in questione ne' anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., ne' nel corso di essa - di ottenere, anche quando non alleghi e comprovi un legittimo impedimento, uno o più rinvii dell'udienza stessa per potere provvedere alla produzione del ricorso notificato.
L'opposto assunto non solo contrasterebbe con la rigida determinazione ope legis dei tempi iniziali della lite nel processo del lavoro, con l'esplicito divieto delle udienze di mero rinvio, posto dall'ultimo comma della ora citata norma, e con la particolare configurazione che, nel rito speciale, riceve il principio di concentrazione, ma, in buona sostanza, rimetterebbe all'arbitrio della parte lo svolgimento del processo.
Deve, dunque, ribadirsi che, nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca, il Giudice, ove si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore, che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione, dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione, correttamente definisce il procedimento con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo.
Nel caso in esame - come sopra evidenziato, nonostante l'accertato apposito rinvio dell'udienza concesso dal Giudice per la produzione del ricorso notificato, tale produzione non è avvenuta. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese non avendo la parte intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2008