Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2008, n. 21587
CASS
Sentenza 13 agosto 2008

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Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2008, n. 21587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21587
    Data del deposito : 13 agosto 2008

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