Sentenza 8 febbraio 2002
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- 1. Avviso di accertamento - Irrilevanza, ai fini della validità dell’atto, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015Gioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 21 dicembre 2015
La Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la recente Sentenza n. 22810 del 9/11/2015, in tema di accertamento tributario, ha affermato, che ai sensi dell'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'atto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, sicché non incide sulla sua validità la declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2002, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I I - 1 Z D 1 A - E NOM DEL POPOL0 1 7 90 / 02 R 1 T C 2 S I I . REPUBBLICA ITALIANA D G L E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE I R E ( A Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto R.G.N. 6587/00 - Presidente di sezione Cron.4438 Dott. Francesco AMIRANTE Dott. ZO CARBONE - Presidente di sezione - Rep⟫* Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Ud. 18/10/01 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AT ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PASTORE CARBONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001
contro
COOPERATIVA SPERIMENTAZIONE 72 A R.L., in persona del 510 -1- legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio degli avvocati ANTONIO D'AMATO, RINO ARMANO, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 321/99 del Giudice di pace di ACERRA, depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BA ZO propose opposizione contro il decre- to del Giudice di pace di Acerra con il quale gli era stato ingiunto il pagamento alla società a responsabi- lità limitata, Cooperativa Sperimentazione 72, della somma di 1.759.750 lire, per "quote di mutuo e canoni d'uso", oltre agli interessi e alle spese del procedi- mento - ileccependo, pregiudizialmente, difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con l'argomento che la causa era di esclusiva competenza del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 131 del- la legge 28 aprile 1938 n. 1165, vertendo tra la coope- rativa, a contributo statale, e la sua persona di socio non ancora divenuto proprietario dell'alloggio assegna- togli;
e, nel merito, negò la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti. La società cooperativa si costituì in giudizio e contestò la fondatezza dell'opposizione che il Giudice di Pace ha rigettato, con sentenza del 15 aprile 1999, avendo riconosciuto la giurisdizione dell'Autorità giu- diziaria ordinaria e ritenuto provato il debito del socio verso la controparte. BA ZO ricorre per cassazione con tre moti- vi, e, con il primo di essi, ripropone la questione di giurisdizione. 3 La società cooperativa sostiene, con il controri- corso, che deve dichiararsi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in base al rilievo che la controversia "esula dalle previsioni dell'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, essendo attinente a diritti patrimoniali avulsi dal rapporto pubblicisti- co di assegnazione". MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo, riguardante la giurisdizione, è fondato. Costituisce fermo principio di diritto quello se- condo cui l'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, devolvendo le controversie nelle materie in esso indi- cate al giudice amministrativo (dopo le decisioni delle Commissioni di vigilanza), ne ha previsto la giurisdi- zione esclusiva, la quale si radica in base all'oggetto - e, quindi, indipendentemente dalla natu- del giudizio ra di diritto о d'interesse legittimo della posizione soggettiva dedotta in causa - fino al momento della stipulazione del mutuo individuale e dell'acquisto del- la proprietà dell'alloggio da parte dell'assegnatario (sent. nn. 5606 del 1984, 1317 del 1990, 11031 del 1991, 7291 del 1993, 1175 del 2000). E tale giurisdi- zione non è venuta meno con l'entrata in vigore del de- creto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dalla cui in- 4 terpretazione sono sorte perplessità sulla permanenza delle attribuzioni contenziose delle Commissioni di vi- gilanza, perché la loro preventiva pronuncia, anche se considerata ancora necessaria, non influisce sulla giursdizione del giudice amministrativo, ma costituisce soltanto condizione per la proponibilità dell'azione davanti ad esso (sent. n. 1175 del 2000). Nella specie la controversia, che concerne la pre- tesa della società cooperativa di pagamento di somme di denaro per rate di mutuo e canoni d'uso, deve essere decisa dal giudice amministrativo, perchè è stata in- staurata prima della stipulazione del mutuo individuale e dell'acquisto della proprietà dell'alloggio e rientra tra quelle per le quali è espressamente prevista la giurisdizione esclusiva di tale giudice ("controversie tra socio e cooperativa in quanto riguardino rapporti sociali"). Né può ritenersi la giurisdizione del giudice ordi- nario limitatamente alla domanda di condanna al paga- mento del c.d. canone d'uso. La proposizione del ricor- so per decreto ingiuntivo, da parte della società Co- operativa, in persona del suo presidente, rivela, in- fatti, che l'importo di denaro preteso non comprendeva spese sostenute dal c.d. condominio di gestione - che prima dell'acquisto della proprietà degli alloggi può 5 costituirsi tra gli assegnatari per l'uso dei servizi - perché se si fosse trattato di domanda di rim- comuni borso della quota dovuta per tali spese, avrebbe dovuto agire in giudizio il suo amministratore. Pertanto deve accogliersi il primo motivo del ri- corso, dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giu- dice amministrativo, cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiararsi l'assorbimento degli altri mo- tivi. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo. P. T. M. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, acco- glie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo, cassa, sen- assorbiti za rinvio, la sentenza impugnata, dichiara gli altri motivi e compensa tra le parti le spese ) 4 E 7 3 C . O L A N L P , O dell'intero processo. 1 I B 9 D E 9 1 E - E 1 N C 1 I O Roma, lì 18 ottobre 2001. - I 1 D Z 2 U A I . R L T G S 9 I 3 E Il Primo Presidente aggiunto G E E N . R 6 T A 4 S I . D ( T E (dott. A. Vessia) T T R N A E Aldren's S E Il consigliere estensore (dott, A. Vella) Furnicity IL CANCE Glovanni Giambatista Cepos - 8 FEB. 7002 oogi. 6 Aliy