Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I A 4 O C 7 L I 3 L . L O N B B , B E 1 U E 9 P 9 N E 1 O - I 1 Z 1 - A G 1 R A 2 T P S . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I L I G D 9 E 3 R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A C Oggetto I D 6 4 D E . T U Dott. Francesc ABATE806 0/0 T Deposito di bagaglio A N T SEZIONE TERZA CIVILE E G R in villaggio turistico S E A E N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati T S ( R.G.N. 18596/98 Preside Rel. Consigliere Dott. Francesc TRI FON 18553 Cron. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 08/02/01 - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24.QRE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. "-1-4-611-2001 domiciliato in ROMA VIAMAIELLO LUIGI, elettivamente IL CANCELLIERE POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GRASSETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALFREDO LAURENZANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CLUB MEDITERRANEE' SA;
- intimato avversO la sentenza n. 9953/98 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione II Civile, emessa il 27/06/98 e 2001 depositata il 29/06/98 (R.G. 13085/98); 271 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 зин udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel mese di agosto del 1997 GI EL, in va- canza nel villaggio turistico del Club Mediterranee di Caprera, depositava il suo bagaglio in apposito sito, come da regolamento interno al club, ma, nel ritirarlo successivamente, constatava che da esso mancavano un pallone in cuoio, il telefono cellulare ed un portamo- nete contenente la somma di lire 318.800. Avendo richiesto invano il ristoro del danno subi- to, GI EL conveniva in giudizio innanzi al giu- dice di pace di Napoli il Club Mediterranee, in persona del legale rappresentante, per ottenerne la condanna al risarcimento. L'adito giudice, con sentenza depositata il 29 giu- gno 1998, rigettava la domanda e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio. Il giudice di pace, premesso che realmente il furto era avvenuto e che detto evento la struttura del vil- laggio avrebbe dovuto evitare, considerava che la sot- trazione era stata realizzata in conseguenza del com- 2 и з portamento, definito “irresponsabile", dell'attore, il quale aveva ammesso di avere riposto gli oggetti in un bagaglio privo di chiusura protetta, per cui era chiaro che lo stesso aveva agito senza la diligenza del buon padre di famiglia. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so GI EL, che affida la impugnazione a due mez- zi di doglianza. Non ha svolto difese l'intimato Club Mediterranee. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso GI EL -de- nunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1768 cod. civ.- censura la impu- gnata sentenza perché il giudice di pace non avrebbe considerato che il Club Medirraneè non aveva adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nel custodire le cose affidate ad esso in deposito, in relazione ad una prestazione rientrante nelle obbligazioni derivanti dal contratto. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2043 cod.civ. nonché il vizio di illogica e contraddittoria motivazione della denunciata sentenza, perché il giudice di merito, pur affermando che il furto era avvenuto anche per il com- portamento colposo concorrente di esso istante, non и 3 р aveva posto a carico del Club Mediterranee il danno, nella misura commisurata al suo minor grado di colpa. La impugnazione -avente ad oggetto una sentenza del giudice di pace emessa in controversia di valore non superiore ai due milioni di lire e pronunciata secondo equità, secondo quanto lo stesso giudice di merito pre- cisa in motivazione- non può essere accolta. Secondo principio ormai del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie di valore inferiore ai due milioni di lire il giudice di pace non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla concreta fattispecie al suo esame;
né è tenuto al ri- spetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo obbligato soltanto ad osservare le norme costituzionali e quelle comunitarie (di rango superiore a quelle ordinarie) nonché, secondo l'art. 311 c.p.c., quelle processuali e quelle sostanziali, cui le norme processuali facciano rinvio. Invero, in dette controversie il giudice di pace deve procedere facendo immediata applicazione della equità cd. formativa о sostitutiva, fondandosi, perciò su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con la conseguenza che le sentenze pronunciate in con- 4 ри troversie del suddetto valore (da ritenere sempre pro- nunciate secondo equità, pur quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art 360 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché ai sensi del n. 5 della me- desima norma, quando la enunciazione del criterio di equità sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insana- bile contraddittorietà della motivazione. La censura, invece, di violazione di legge sostanziale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., è consentita soltanto in ca- inosservanza o falsa applicazione della Costitu-so di zione ○ delle norme comunitarie di rango superiore, senza che tale interpretazione dell'art. 113, 2° comma, stesso codice renda la norma sospettabile di contrasto con l'art. 24 Cost. In applicazione delle suddette regole al caso in esame, è agevole rilevare che, mentre con il primo mez- ZO di doglianza si denuncia la violazione dell'art. 1768 cod.civ., che non è norma costituzionale né di rango superiore, con il secondo motivo di ricorso si denuncia anche la violazione di norma del codice civile nonché un semplice vizio di motivazione, che non si ri- 5 зги solve in ipotesi di mera apparenza ovvero di insanabile contradittorietà, giacchè si enuncia soltanto la regola equitativa in concreto, secondo cui il grado di colpa assolutamente prevalente del danneggiato nel cagionare il danno ne esclude "in toto" la risarcibilità nel caso di deposito effettuato con le modalità di cui in que- stione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza pronuncia in ordine alle spese, non avendo altra l'intimato svolto alcuna difesa. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 8 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Faceles tion зашили й IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista tru Depositata in Cancelleria 14 GIV. 2001 oggi, li E R IL CANCELLIERE C1 P U S Giovanni Giambattista O 4 L 7 L ) 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 E A - 1 R C T 2 I S . I D 2 G U E 9 3 R A E E D 6 E 4 N T T T N S T E S R ( 619 E A