Sentenza 4 febbraio 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 12477 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12477 Anno 2013 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO SENTENZA sul ricorso 17911-2007 proposto da: APADULA GIUSEPPINA FRANCO C.F.PDLGPP61C44A023A, C.F.CZZFNC61L27A023Z, CUOZZO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell'avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato AMATO GIOVANNI; ricorrenti 2013 contro 970 COOP EDILE VIVALDI A RL IN LIQ IN PERSONA DEL LIQUIDATORE P.I.80025940653, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, Data pubblicazione: 21/05/2013 presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avvocato MOBILIO GIANFRANCO; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEROSA S.R.L. corr. in Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore NE IO, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TONIOLO per delega in calce al ricorso per Cassazione, non elettivamente domiciliata in Roma;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 1053 in data 27.5.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 12.7.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 LUGLIO 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 9.11.94, la s.r.l. Monterosa conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, per chiedere il rimborso delle tasse di concessione governativa sulle società, e ciò a causa del contrasto tra la norma impositiva di diritto interno e le norme comunitarie. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e proponeva diverse eccezioni pregiudiziali e processuali;
nel merito, sosteneva non esservi alcun contrasto tra norma interna e diritto comunitario. Il Tribunale adito, respinte le eccezioni preliminari, pronunciava nel merito e condannava l'Amministrazione Finanziaria dello Stato a restituire la somma di lit. 17.500.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ribadendo le eccezioni di incompetenza territoriale e di inammissibilità dell'azione; sosteneva, nel merito, non esservi contrasto tra norma comunitaria e norma interna;
l'ammontare della tassa di concessione era corrispondente al costo del servizio;
il mandato per il giudizio di primo grado era inesistente.
3. Si costituiva la società appellata e spiegava appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese ed alla decorrenza degli interessi.
4. La Corte di Appello di Venezia superava le eccezioni pregiudiziali e pronunciava nel merito: riteneva di applicare la Legge n. 448.98 quale "ius superveniens" e pertanto:
- prendeva in esame le date dei singoli versamenti e le date di ricevimento delle raccomandate, con le quali la società Monterosa aveva chiesto il rimborso;
- riteneva la società decaduta, in ragione del termine triennale fissato dalla legge, dal diritto di chiedere rimborso per le annualità anteriori al 1990;
- detraeva dalle tasse da restituire le nuove tasse annuali previste dalla detta Legge n. 448.98;
- riduceva l'importo capitale a lit. 9.300.000;
- riteneva che gli interessi sarebbero spettati dalle date delle domande di rimborso nella minor misura del 2,50%, ma poiché l'applicazione di tale nuova normativa avrebbe sortito effetti complessivamente peggiorativi per la società in mancanza di appello sul punto, confermava la statuizione della sentenza di primo grado, ossia che gli interessi nella misura legale dovessero decorrere dalla domanda giudiziale.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione la società Monterosa, deducendo otto motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 11 e 3 del D.P.R. n. 641.72 e 2 del D.P.R. n. 1199.1971, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Trattasi delle annualità 1988 e 1989, le quali risultano pagate il 20.12.88 e il 30.6.89: la raccomandata con la richiesta di restituzione è stata spedita il 5.9.91 e ricevuta il 6.9.91.
6. Il motivo è fondato e va accolto. La Corte di Appello, pur indicando dettagliatamente le date dei versamenti e quelle delle richieste di rimborso, non ha tenuto conto del fatto che tra versamenti e richiesta di restituzione non risultano decorsi tre anni e quindi la decadenza non poteva essere dichiarata.
7. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 641.72 e 2 del D.P.R. n. 1199.71, sotto il profilo che comunque la tempestività della richiesta di rimborso, onde evitare la decadenza, va valutata sulla base della data di spedizione - e non di ricezione - dell'istanza.
8. Il motivo è fondato, ma assorbito dall'accoglimento del primo. Vale comunque la pena di ricordare che la giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione si è orientata nel senso che, onde evitare di incorrere nella decadenza triennale, è sufficiente spedire la raccomandata entro tre anni dal versamento. Vedi, "ex multis", Cass. 20.5.03 n. 7920.
9. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 61 del Decreto Legge n. 331.93 e 11 della Legge n. 448.98, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. La norma sopravvenuta, che ha stabilito una tassa forfetaria annuale sul mantenimento dell'iscrizione della società, è essa pure illegittima per contrasto col diritto comunitario e va disapplicata. 10. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335, 69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. "A fortiori" le tasse di concessione forfetarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 11. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 11 della Legge n. 448.98, sotto il profilo che è stata accolta una domanda non proposta.
12. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo che precede, pur evidenziandosi che non appare sussistere la violazione processuale lamentata: infatti, nel verificare la fondatezza della domanda attrice, la Corte di Appello ha operato una "quanti minoris", detraendo le tasse annuali previste dallo "ius superveniens" che ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria.
13. Col quinto motivo, la ricorrente deduce l'erronea applicazione dello "ius superveniens" in relazione al tasso di interesse, questione sulla quale si è formato il giudicato interno. 14. Il motivo è fondato a va accolto. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte indebite. Con ciò, ha violato il principio di "equivalenza", che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 109.2202 - PR e SE - ha così determinato: "Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario...a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le "condizioni" di cui parla sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi "ex multis" Cass. 12.5.2003 n. 7207: "...il tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3 della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge) è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 % semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 10.92002 nelle cause riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi". 15. Col sesto motivo, la ricorrente deduce violazione del diritto comunitario in ragione del tasso di interesse riconosciuto. 16. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto. 17. Col settimo motivo del ricorso, viene chiesta la rimessione del processo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. 18. Il motivo è infondato. Poiché questa Corte di Cassazione si è uniformata alle varie pronunce rese dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella materia considerata, non rimane spazio per ulteriori dubbi interpretativi.
19. Con l'ottavo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 5 della Legge n. 29.61 ed omessa pronuncia sul punto.
20. Il motivo è parzialmente fondato. La parte ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero dal giorno di presentazione delle istanze di rimborso in via amministrativa. Posto che, con orientamento ormai univoco, questa Corte di Cassazione ha ritenuto l'effetto interruttivo della decadenza coincidente con la spedizione e non con la ricezione della richiesta di rimborso, non vi è ragione per negare a parte ricorrente il diritto a percepire gli interessi sulle somme da rimborsare a partire dalle date in cui le domande stesse sono o si considerano presentate, vale a dire dalla data di spedizione della raccomandata con la richiesta di restituzione. Va dunque accertata la data di spedizione - e non di ricezione - di ogni singola raccomandata.
21. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004