Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9444 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
1 0 / ce 59106 4 4 REPUBBLICA ITALIANA 4 IN NOME DEL POPOLO IT A 9 I R 5 6 A . 8 E T 9 N RTE SUPREM DI CASSAZIONE N 1 U - / O B Oggetto 4 I B I / Z 6 . R A 2 L . R L T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria R T A . S P I . B A D G I A E L T R P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E 1 E D 3 I T A 1 S D A N . E E Presidente - Dott. Alfio FINOCCHIARO M S R.G.N. 4792/98 T I B N A E B S E Cron. 217-73 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud. 19/04/01 Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: & с SAS, in persona del legale SIFAN DI BELLI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso 10 studio dell'avvocato ACAMPORA GIOVANNI, che la difende unitamente all'avvocato DI PIETROPAOLO CLAUDIO, giusta procura Notaio TORRISI DOMENICO di VIAREGGIO, rep. 110776 del 30/01/1998; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, . N 933 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonchè
contro
UFF PROV IVA LUCCA;
intimato avverso la decisione n. 5065/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 22/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria di primo grado di La Lucca, con decisione confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado della stessa città in data 9 marzo 1994, annullò l'accertamento l'accer- tamento induttivo notificato alla Sifan di Belli C. s.a.s., società in regime di contabilità ordina- ria, dall'Ufficio Iva di Lucca per gli anni 1988 e 1989. Secondo le citate decisioni, il discostamento dell'incidenza dei costi sui ricavi dalle medie di settore e dai risultati d'esercizio degli anni pre- cedenti non offriva all'Ufficio elementi che dimo- l'inattendibilità dei ri- strassero in modo certo sultati. Con decisione 22 ottobre 1997, la Commissione tributaria centrale ha accolto il ricorso dell'Uf- ficio avverso la decisione della Commissione di se- condo grado, osservando che lo scostamento dai va- lori medi del settore locale era stato assunto come elemento di valutazione non isolatamente considera- to, ma in una valutazione globale di tutti gli ele- menti conoscitivi della realtà in esame, e che l'Ufficio non aveva applicato la percentuale di in- cidenza dei costi sui ricavi dichiarati dalla 50- cietà negli anni precedenti, ma una percentuale as- 3 3 sai più favorevole alla società, pari a quella mas- sima riscontrata nelle aziende dello stesso settore di attività operanti a Viareggio. Contro questa decisione, la società contribuen- te ha proposto ricorso per cassazione con due moti- vi, notificandolo il 19 marzo 1998. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, resiste con controricorso. La società ha depositato memoria sull'inadeguatezza presuntiva delle percentuali medie di ricarico.
1. Con il primo motivo si denunzia la violazio- MOTIVI DELLA DECISIONE 541 comma se-e falsa applicazione degli artt. ne condo e 55, comma secondo n. 3 del dP.R. 26 ottobre 633. Le percentuali medie di incidenza dei 1972 n. costi sui ricavi nel medesimo settore costituisco- no, per la società ricorrente, base inadeguata per la presunzione applicata dall'Ufficio nell'accerta- mento. La Commissione tributaria centrale non aveva indicato nella parte motiva della decisione convin- dellalegittimanti l'adozione presupposticenti tecnica induttiva dell'accertamento a norma dell'art. 55 cit., in presenza di una contabilità tenuta in modo ordinario. La ricorrente richiama la Il cons. rel. est. dr. Aldo CeccherinCoccherini giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'esclusivo riferimento allo scostamento delle per- centuali ricarico da quello riscontrabili nello specifico settore merceologico non integra gli estremi delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle medesime disposizioni di legge, per il difet- to di elementi idonei ad accertare l'infedeltà del- la documentazione contabile. Tali elementi non sono ravvisabili nelle percentuali di ricarico infatti applicate dalla stessa impresa negli anni preceden- ti, in assenza di altri elementi, come la giuri- sprudenza aveva affermato in altre occasioni.
2. I due motivi di ricorso, vertenti su due violazioni delle medesime disposizioni di legge, devono essere esaminati congiuntamente. Essi si ri- solvono in un'analisi frazionata della motivazione con la quale la Commissione tributaria centrale ha ritenuto nella fattispecie la motivazione dell'ac certamento impugnato esente da vizi. L'Amministra- zione aveva argomentato i maggiori ricavi accertati sulla base di presunzioni semplici circa la minore incidenza dei costi sui ricavi rispetto al dichia- rato, e aveva desunto tale minore incidenza da due elementi di confronto, costituiti da un lato dalle 4 percentuali medie di incidenza dei costi sui ricavi nel medesimo settore di attività e nel medesimo co- mune, e dall'altro dalle percentuali di incidenza dei costi sui ricavi risultanti dalle dichiarazioni dalla stessa impresa negli anni precedenti. Ora, gli argomenti critici svolti dalla parte ricorrente con riguardo a ciascuno degli elementi, posti dall'Amministrazione a fondamento delle pre- sunzioni, non si traduce in una valida critica alla decisione, avendo quest'ultima espressamente fonda- to l'affermazione della validità dell'accertamento sulla loro considerazione unitaria e globale. Sotto la specie del sindacato sulla violazione di legge, l'unico ammesso in questa sede sulle decisioni del- la Commissione tributaria centrale a norma del- l'art. 111 Costituzione, i motivi di ricorso tendo- no ad introdurre un sindacato di legittimità sulla adeguatezza della motivazione della decisione impu- gnata. Essi sono pertanto privi di fondamento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la so- cietà ricorrente al pagamento delle spese del gra- Il cons. r est. dr. Aldo CeccheAtherini do, liquidate in £ 4.200.000, di cui £ 4.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 19 aprile 2001. Il President Il Cons. est. мово а ли m (Alfic Finocchiaro) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 SV AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 SV AS R A T S T E U A I 0 E R 5 8 N . 9 A 1 O N T / I - 4 Z U / 5 A 6 B 2 I R . L . T R L S R . T I A P . G . D E B R A L A E I T D A R 1 I D 3 E S 1 T N E . E T A S N I N M E A S E